Compendio Dottrina sociale della Chiesa

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Indicazioni concrete

187 Il principio di sussidiartela protegge le persone dagli abusi delle istanze sociali superiori e sollecita queste ultime ad aiutare i singoli individui e i corpi intermedi a sviluppare i loro compiti.

Questo principio si impone perché ogni persona, famiglia e corpo intermedio ha qualcosa di originale da offrire alla comunità.

L'esperienza attesta che la negazione della sussidiarietà, o la sua limitazione in nome di una pretesa democratizzazione o uguaglianza di tutti nella società, limita e talvolta anche annulla lo spirito di libertà e di iniziativa.

Con il principio della sussidiarietà contrastano forme di accentramento, di burocratizzazione, di assistenzialismo, di presenza ingiustificata ed eccessiva dello Stato e dell'apparato pubblico: « Intervenendo direttamente e deresponsabilizzando la società, lo Stato assistenziale provoca la perdita di energie umane e l'aumento esagerato degli apparati pubblici, dominati da logiche burocratiche più che dalla preoccupazione di servire gli utenti, con enorme crescita delle spese ».400

Il mancato o inadeguato riconoscimento dell'iniziativa privata, anche economica, e della sua funzione pubblica, nonché i monopoli, concorrono a mortificare il principio della sussidiarietà.

All'attuazione del principio di sussidiarietà corrispondono:

il rispetto e la promozione effettiva del primato della persona e della famiglia;

la valorizzazione delle associazioni e delle organizzazioni intermedie, nelle proprie scelte fondamentali e in tutte quelle che non possono essere delegate o assunte da altri;

l'incoraggiamento offerto all'iniziativa privata, in modo tale che ogni organismo sociale rimanga a servizio, con le proprie peculiarità, del bene comune;

l'articolazione pluralistica della società e la rappresentanza delle sue forze vitali;

la salvaguardia dei diritti umani e delle minoranze;

il decentramento burocratico e amministrativo;

l'equilibrio tra la sfera pubblica e quella privata, con il conseguente riconoscimento della funzione sociale del privato;

un'adeguata responsabilizzazione del cittadino nel suo « essere parte » attiva della realtà politica e sociale del Paese.

188 Diverse circostanze possono consigliare che lo Stato eserciti una funzione di supplenza.401

Si pensi, ad esempio, alle situazioni in cui è necessario che lo Stato stesso promuova l'economia, a causa dell'impossibilità per la società civile di assumere autonomamente l'iniziativa; si pensi anche alle realtà di grave squilibrio e ingiustizia sociale, in cui solo l'intervento pubblico può creare condizioni di maggiore eguaglianza, di giustizia e di pace.

Alla luce del principio di sussidiarietà, tuttavia, questa supplenza istituzionale non deve prolungarsi ed estendersi oltre lo stretto necessario, dal momento che trova giustificazione soltanto nell'eccezionalità della situazione.

In ogni caso, il bene comune correttamente inteso, le cui esigenze non dovranno in alcun modo essere in contrasto con la tutela e la promozione del primato della persona e delle sue principali espressioni sociali, dovrà rimanere il criterio di discernimento circa l'applicazione del principio di sussidiarietà.

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400 Giovanni Paolo II, Centesimus Annus 48
401 Giovanni Paolo II, Centesimus Annus 48