Compendio Dottrina sociale della Chiesa

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La legittima difesa

500 Una guerra di aggressione è intrinsecamente immorale.

Nel tragico caso in cui essa si scateni, i responsabili di uno Stato aggredito hanno il diritto e il dovere di organizzare la difesa anche usando la forza delle armi.1049

L'uso della forza, per essere lecito, deve rispondere ad alcune rigorose condizioni: «

- che il danno causato dall'aggressore alla nazione o alla comunità delle nazioni sia durevole, grave e certo;

- che tutti gli altri mezzi per porvi fine si siano rivelati impraticabili o inefficaci;

- che ci siano fondate condizioni di successo;

- che il ricorso alle armi non provochi mali e disordini più gravi del male da eliminare.

Nella valutazione di questa condizione ha un grandissimo peso la potenza dei moderni mezzi di distruzione.

Questi sono gli elementi tradizionali elencati nella dottrina detta della "guerra giusta".

La valutazione di tali condizioni di legittimità morale spetta al giudizio prudente di coloro che hanno la responsabilità del bene comune ».1050

Se tale responsabilità giustifica il possesso di mezzi sufficienti per esercitare il diritto alla difesa, resta per gli Stati l'obbligo di fare tutto il possibile per « garantire le condizioni della pace non soltanto sul proprio territorio, ma in tutto il mondo ».1051

Non bisogna dimenticare che « altro è ricorrere alle armi perché i popoli siano legittimamente difesi, altro voler soggiogare altre nazioni.

Ne la potenza bellica rende legittimo ogni suo impiego militare o politico.

Ne diventa tutto lecito tra i belligeranti quando la guerra è ormai disgraziatamente scoppiata ».1052

501 La Carta della Nazioni Unite, scaturita dalla tragedia della Seconda Guerra Mondiale e volta a preservare le generazioni future dal flagello della guerra, si basa sull'interdizione generalizzata del ricorso alla forza per risolvere le contese tra gli Stati, fatti salvi due casi: la legittima difesa e le misure prese dal Consiglio di Sicurezza nell'ambito delle sue responsabilità per mantenere la pace.

In ogni caso, l'esercizio del diritto a difendersi deve rispettare « i tradizionali limiti della necessità e della proporzionalità ».1053

Quanto, poi, a un'azione bellica preventiva, lanciata senza prove evidenti che un 'aggressione stia per essere sferrata, essa non può non sollevare gravi interrogativi sotto il profilo morale e giuridico.

Pertanto, solo una decisione dei competenti organismi, sulla base di rigorosi accertamenti e di fondate motivazioni, può dare legittimazione internazionale all'uso della forza armata, identificando determinate situazioni come una minaccia alla pace e autorizzando un'ingerenza nella sfera del dominio riservato di uno Stato.

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1049 Cat. Chiesa Cat. 2265
1050 Cat. Chiesa Cat. 2309
1051 Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, Il commercio internazionale delle armi
( 1° maggio 1994 ), I, 6
1052 Gaudium et Spes 79
1053 Giovanni Paolo II, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2004, 6