Nelle istituzioni |
XIV. Il Sommo Pontefice convoca, proroga, e chiude le sessioni d'ambedue i Consigli.
Scioglie quello dei Deputati, convocandolo nuovamente nel termine di tre mesi per mezzo di nuove elezioni.
La durata ordinaria della sessione annuale non oltrepassa i tre mesi.
XV. Nessuno dei Consigli può adunarsi mentre l'altro è sciolto o prorogato, fuori del caso preveduto dall'art. XLVI.
XVI. I due Consigli ogni anno sono convocati e chiusi in pari tempo.
L'atto dell'apertura è fatto da un Cardinale specialmente delegato dal Pontefice, ed a quest'unico oggetto si riuniscono insieme ambidue i Consigli.
Nel resto i Consigli si adunano sempre separatamente.
Agiscono validamente quando sia presente la metà degl'individui dei quali ciascheduno è composto.
Le risoluzioni sono prese a maggiorità di suffragi.
XVII. Le sessioni dell'uno e dell'altro Consiglio sono pubbliche.
Ciascun Consiglio però si forma in Comitato segreto sulla domanda di dieci membri.
Gli atti dei Consigli sono pubblicati a cura di essi.
XVIII. Ambidue i Consigli quando saranno costituiti redigeranno il rispettivo regolamento sul modo da tenersi nel trattare gli affari.
XIX. I membri dell'alto Consiglio sono nominati a vita dal Sommo Pontefice.
Il loro numero non è limitato.
È necessaria in essi l'età d'anni 50 ed il pieno esercizio dei diritti civili e politici.
XX. Sono desunti dalle seguenti categorie:
1. i prelati, ed altri ecclesiastici costituiti in dignità;
2. i ministri, il presidente del Consiglio dei Deputati, il Senatore di Roma e di Bologna;
3. le persone che hanno occupato o occupano un distinto grado nell'ordine governativo, amministrativo, e militare;
4. i presidenti dei tribunali di appello, i consiglieri di Stato, gli avvocati concistoriali; tutti dopo l'esercizio di sei anni;
5. i possidenti con una rendita di scudi 4.000 annui sopra capitali imponibili, e posseduta da sei anni innanzi;
6. e finalmente le persone benemerite dello Stato per distinti servigi, o per averlo illustrato con opere insigni nelle scienze o nelle arti.
XXI. Al principio d'ogni sessione il Sommo Pontefice fra i membri dell'alto Consiglio nomina tanto il Presidente, quanto i due Vicepresidenti, qualora non gli piaccia di nominare un Cardinale alla presidenza.
XXII. L'altro Consiglio si compone dei deputati scelti dagli elettori, sulla base approssimativa di un deputato per ogni 50.000 anime.
XXIII. Sono elettori:
1. i Gonfalonieri, Priori ed anziani delle città, e comuni: i sindaci degli appodiati;
2. quelli che nel censo sono iscritti possessori di un capitale di scudi 500;
3. quelli che per altri titoli pagano al Governo una tassa diretta di scudi dodici annui;
4. i membri dei collegi, delle facoltà, ed i professori titolari delle università dello Stato;
5. i membri del Consiglio di disciplina, degli avvocati e procuratori presso i tribunali collegiali;
6. i laureati ad honorem nelle università dello Stato;
7. i membri delle camere di commercio;
8. i capi di fabbriche o stabilimenti industriali;
9. i capi o rappresentanti di società, corpi morali, istituzioni pie o pubbliche, le quali sono intestate nel Censo come al n. 2, ovvero pagano la tassa di cui al n. 3.
XXIV. Sono eleggibili:
1. quei che nel censo sono iscritti possessori di un capitale di scudi tremila;
2. quelli che per altri titoli pagano al Governo una tassa fissa di scudi cento annui;
3. i membri dei collegi, delle facoltà, ed i professori titolari delle università di Roma e Bologna; i membri dei collegi di disciplina, degli avvocati e procuratori presso i tribunali di appello;
4. gli altri enunciati nei nn. 1, 4, 5, 6, 7, 8, dell'art. precedente, quando siano iscritti per la metà del capitale notato nel n. 1, ovvero paghino la metà della tassa di cui al n. 2 del presente articolo.
XXV. Negli elettori si richiede l'età di anni 25: negli eleggibili quella di anni trenta: negli uni e negli altri il pieno esercizio dei diritti civili e politici; e perciò la professione della Religione Cattolica, la quale è condizione necessaria pel godimento dei diritti politici nello Stato.
XXVI. Niuno quantunque abbia più domicili, e per più titoli sia compreso fra gli elettori, potrà dare il voto doppio.
Potrà però la medesima persona essere eletta in due o più distretti, nel qual caso l'eletto avrà l'opzione.
XXVII. I collegi elettorali radunati per convocazione fatta dal Sommo Pontefice procedono alla elezione dei deputati nei modi e forme che saranno prescritte dalla legge elettorale.
XXVIII. Al principio d'ogni sessione il Consiglio dei deputati elegge fra i suoi membri il presidente e vice presidenti.
XXIX. I membri d'ambedue i Consigli esercitano le loro funzioni gratuitamente.
XXX. I membri d'ambedue i Consigli sono inviolabili per le opinioni e voti che proferiscono nell'esercizio delle loro attribuzioni.
Non possono essere arrestati per debiti durante il periodo delle sessioni, ed un mese innanzi ed altro dopo.
Non possono pure essere arrestati per giudizi criminali durante la sessione, se non previo l'assenso del Consiglio al quale appartengono, eccettuato il caso di delitto flagrante o quasi flagrante.
XXXI. Oltre il caso in cui venga sciolto il Consiglio dei Deputati, cessa l'ufficio di deputato:
1. con la morte naturale o civile, e con la sospensione dei diritti civici;
2. con la rinuncia;
3. con il lasso di quattro anni;
4. con la nomina all'alto Consiglio;
5. con avere accettato un impiego con stipendio dal Governo, o con una promozione in quello che aveva.
Ogni volta che si verifica un caso di vacanza sarà immediatamente convocato il collegio elettorale, dal quale quel deputato era stato eletto.
Il caso del n. 3 e 5 non è d'impedimento alla rielezione.
XXXII. Se, durante l'officio, il deputato perde una delle qualifiche di eligibilità che di loro natura non sieno temporanee, il Consiglio, verificato il fatto, dichiara vacante l'officio. Si procederà alla nuova elezione a forma dell'articolo precedente.
L'alto Consiglio nello stesso caso per i suoi membri ne fa rapporto al Sommo Pontefice, cui è riservato di prendere la conveniente determinazione.
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