Nelle istituzioni |
XXXIII. Tutte le leggi in materie civili, amministrative, governative sono proposte, discusse e votate nei due Consigli; comprese le imposizioni di tributi, e le interpretazioni e declaratorie che abbiano forza di legge.
XXXIV. Non hanno forza le leggi concernenti le materie di cui all'articolo precedente, se non dopo di essere state liberamente discusse ed accettate da ambedue i Consigli, e munite della sanzione del Sommo Pontefice.
Non possono quindi essere riscossi i tributi, se non sono approvati da una legge.
XXXV. La proposta delle leggi è fatta dai ministri: può pure essere fatta da ognuno dei due Consigli dietro richiesta di dieci dei suoi membri.
Ma le proposizioni fatte dai ministri saranno sempre prima delle altre discusse, e votate.
XXXVI. I Consigli non possono mai proporre alcuna legge:
1. che riguardi affari ecclesiastici o misti;
2. che sia contraria ai canoni o discipline della Chiesa;
3. che tenda a variare o modificare il presente statuto.
XXXVII. Negli affari misti possono in via consultiva essere interpellati i Consigli.
XXXVIII. È vietata nei due Consigli ogni discussione che riguardi le relazioni diplomatico-religiose della S. Sede all'estero.
XXXIX. I trattati di commercio, e quelle soltanto fra le clausole di altri trattati, che riguardassero le finanze dello Stato, prima di essere ratificati sono portati ai Consigli, i quali li discutono e votano a forma dell'articolo XXXIII.
XL. Le proposte di legge possono dal ministero essere trasmesse indistintamente all'uno o all'altro Consiglio.
XLI. Saranno però sempre presentati prima alla deliberazione e voto del Consiglio dei deputati i progetti di legge riguardanti:
1. il preventivo e consuntivo di ogni anno;
2. quelle tendenti a creare, liquidare, dimettere debiti dello Stato;
3. quelle sulle imposte, appalti ed altre concessioni o alienazioni qualsivogliano dei redditi e proprietà dello Stato.
XLII. L'imposta diretta è consentita per un anno: le imposte indirette possono essere stabilite per più anni.
XLIII. Ogni proposta di legge dopo di essere stata esaminata nelle sezioni sarà discussa e votata dal Consiglio, al quale fu trasmessa.
Quando sia approvata, è trasmessa all'altro Consiglio, che in egual modo la esamina, la discute, e la vota.
XLIV. Se le proposte di legge saranno rigettate da uno dei due Consigli, o se il Sommo Pontefice non dà la sanzione dopo il voto dei due Consigli, in tali casi la proposta non potrà essere riprodotta nel corso di quella sessione.
XLV. La verifica dei poteri, e la questione sulla validità delle elezioni dei singoli membri del Consiglio dei Deputati, spetta al medesimo.
XLVI. Il Consiglio dei Deputati soltanto ha il diritto di porre in stato di accusa i ministri.
Se essi sono laici, spetterà all'alto Consiglio il giudicarli, e per quest'unico oggetto potrà radunarsi come tribunale fuori del tempo e del caso di cui all'art. XV, eccettuato sempre il tempo di cui all'art. LVI.
Se essi sono ecclesiastici, l'accusa sarà deferita al S. Collegio che procederà nelle forme canoniche.
XLVII. Ogni cittadino maggiore di età ha diritto di fare petizioni dirette al Consiglio dei Deputati negli affari di cui all'art. XXXIII o per i fatti degli agenti del potere esecutivo riguardanti gli oggetti indicati.
La petizione dovrà essere in iscritto e depositata all'officio o in persona o per mezzo di legittimo procuratore.
Il Consiglio, sul rapporto d'una sezione, delibererà se e come averne ragione.
Coloro che fecero le petizioni possono essere tradotti innanzi al tribunale competente dalla parte che si crederà lesa dai fatti esposti.
XLVIII. I Consigli non ricevono deputazioni: non ascoltano fuori dei proprii membri altro che i commissari del Governo ed i ministri; corrispondono in iscritto unicamente fra loro e col ministero; inviano deputazioni al Sommo Pontefice nei casi e forme prevedute dal regolamento.
XLIX. Le somme occorrenti pel trattamento del Sommo pontefice; del S. Collegio dei Cardinali, per le Congregazioni ecclesiastiche, per sussidio o assegno a quella de Propaganda fide, pel ministero degli affari esteri, pel corpo diplomatico della S. Sede all'estero, pel mantenimento delle Guardie pontificie palatine, per le sagre funzioni, per l'ordinaria manutenzione e custodia dei Palazzi Apostolici, e di loro dipendenze, degli annessi musei e biblioteca, per gli assegnamenti, giubilazioni e pensioni degli addetti alla corte pontificia, sono determinate in annui scudi seicento mila sulle basi dello stato attuale, compreso un fondo di riserva per le spese eventuali.
Detta somma sarà riportata in ogni annuo preventivo.
Di pieno diritto si ha sempre per approvata e sanzionata tale partita, e sarà pagata al Maggiordomo del Sommo Pontefice o ad altra persona da esso destinata.
Nel rendiconto o consuntivo annuo sarà portata la sola giustificazione di tale pagamento.
L. Rimangono inoltre a piena disposizione del Sommo Pontefice i canoni tributi e censi, ascendenti ad un'annua somma di scudi tredici mila circa, nonché i diritti dei quali si fa menzione in occasione della Camera dei tributi nella vigilia e festa dei SS. Apostoli Pietro e Paolo.
LI. Le spese straordinarie di grandi riparazioni nei palazzi Apostolici, dipendenze, musei ed annessi, le quali non sono comprese nelle dette somme ( quando abbiano luogo ) saranno portate e discusse nei preventivi annuali, e nei consuntivi.
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