Nelle istituzioni

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Del sacro Concistoro

LII. Quando ambedue i Consigli hanno ammessa la proposta di legge, sarà questa presentata al Sommo Pontefice, e proposta nel concistoro segreto.

Il Pontefice udito il voto dei Cardinali, dà o niega la sanzione.

Dei Ministri

LIII. L'Autorità governativa provvede con ordinanze e regolamenti alla esecuzione delle leggi.

LIV. Le leggi e tutti gli atti governativi riguardanti gli oggetti di cui all'art. XXXIII sono firmati dai rispettivi Ministri, che ne sono responsabili.

Una apposita legge determinerà i casi di tale responsabilità, le pene, le forme dell'accusa, e del giudizio.

LV. I Ministri hanno diritto d'intervenire ed essere uditi in ambedue i Consigli: vi hanno voto se ne sono membri: possono essere invitati ad intervenirvi per dare gli schiarimenti opportuni.

Del tempo della Sede vacante

LVI. Per la morte del Sommo Pontefice immediatamente e di pieno diritto restano sospese le sessioni d'ambedue i Consigli.

Non potranno mai essi adunarsi durante la Sede vacante, né in quel tempo potrà procedersi o proseguirsi nella elezione dei deputati.

Sono di diritto convocati ambedue i Consigli un mese dopo la elezione del Sommo Pontefice.

Se però il Consiglio dei deputati fosse sciolto, e non fossero compiute le elezioni, sono di diritto convocati i collegi elettorali un mese dopo come sopra, e dopo un altro mese sono convocati i Consigli.

LVII. I Consigli non potranno mai, anche prima di sospendere le sessioni, ricevere o dare petizioni dirette al Sacro Collegio o riguardanti il tempo della Sede vacante.

LVIII. Il Sacro Collegio, secondo le regole stabilite nelle costituzioni Apostoliche, conferma i Ministri o ne sostituisce altri.

Fino a che non abbia luogo tale atto, i Ministri proseguono nel loro officio.

Il Ministero per altro degli affari esteri passa immediatamente al Segretario del Sacro Collegio, salvo allo stesso S. Collegio il diritto di affidarlo ad altro soggetto.

LIX. Le spese del funere del Sommo Pontefice, quelle del Conclave, quelle per la creazione, coronazione e possesso del nuovo Pontefice sono a carico dello Stato.

I Ministri, sotto la dipendenza del Cardinale Camerlengo, provvedono la somma occorrente, quantunque non contemplata nel preventivo di quell'anno, fermo l'obbligo di renderne conto, dimostrando d'averla impiegata per i titoli sopra enunciati.

LX. Se allorché muore il Sommo Pontefice il bilancio preventivo dell'anno non fosse ancora stato votato da ambedue i Consigli, i Ministri di pieno diritto sono autorizzati ad esigere i tributi e provvedere alle spese sulle basi dell'ultimo preventivo votato dai Consigli e sanzionato dal Pontefice.

Se però il preventivo allorché muore il Pontefice era già stato votato da ambedue i Consigli, in questo caso il Sacro Collegio userà del diritto di dare o negare la sanzione alla risoluzione dei Consigli.

LXI. I diritti di Sovranità temporale esercitati dal defunto Pontefice, durante la Sede vacante, risiedono nel Sacro collegio, il quale ne userà a norma delle costituzioni Apostoliche, e del presente Statuto.

Del Consiglio di Stato

LXII. Vi sarà un Consiglio di Stato composto di dieci Consiglieri, e di un corpo di Uditori non eccedente il numero di ventiquattro, tutti di nomina sovrana.

LXIII. Il Consiglio di Stato è incaricato, sotto la direzione del Governo, di redigere i progetti di legge, i regolamenti di amministrazione pubblica, e di dar parere sulle difficoltà in materia governativa.

Con apposita legge può essere conferito al medesimo il contenzioso amministrativo.

Disposizioni transitorie

LXIV. Saranno quanto prima promulgate:

1. la legge elettorale, che farà parte integrante del presente Statuto;

2. la legge repressiva della stampa, di cui nella prima parte dell'art. XI.

LXV. Sarà proposto alla prima deliberazione dei Consigli il preventivo del 1849.

Saranno pure proposte le seguenti leggi per averne ragione in questa o in altra prossima sessione: la legge sulle istituzioni municipali, provinciali; il Codice di polizia; la riforma della legislazione civile, criminale, e di procedura; la legge sulla responsabilità dei ministri, e sopra i pubblici funzionari.

LXVI. In quest'anno i Consigli si raduneranno al più tardi il primo lunedì di giugno.

LXVII. L'attuale Consulta di Stato cesserà venti giorni innanzi che sieno aperti i Consigli.

Intanto essa proseguirà nell'esame del preventivo ed altre materie amministrative, che le sono state o le saranno rimesse.

LXVIII. Il presente Statuto sarà messo in vigore all'apertura dei due Consigli.

Ma per quel che riguarda la elezione dei deputati avrà forza appena pubblicata la legge elettorale.

LXIX. Rimangono in vigore tutte le disposizioni legislative, che non sono contrarie al presente Statuto.

E similmente vogliamo e decretiamo che nessuna legge o consuetudine preesistente o diritto quesito o diritto dei terzi, o vizio di orrezione o surrezione possa allegarsi contro le disposizioni del presente Statuto; il quale intendiamo che debba essere quanto prima inserito in una Bolla Concistoriale, secondo l'antica forma a perpetua memoria.

Dato a Roma, presso Santa Maria Maggiore, il 14 marzo 1848, anno secondo del Nostro Pontificato.

Pio IX

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