Romano Pontifici eligendo

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Vacanza della sede apostolica

Parte I

Capo I - Poteri del sacro collegio dei cardinali durante la vacanza della Sede Apostolica

1 Durante la vacanza della sede apostolica, il governo della chiesa rimane affidato al sacro collegio dei cardinali per il solo disbrigo degli affari ordinari e di quelli indilazionabili, e per la preparazione di tutto ciò che è necessario all'elezione del nuovo pontefice, nei termini e nei limiti indicati da questa nostra costituzione.

2 Il sacro collegio non ha quindi in tale periodo nessuna potestà o giurisdizione sulle questioni spettanti al sommo pontefice, mentre era in vita, le quali dovranno essere riservate tutte ed esclusivamente al futuro pontefice.

Dichiariamo, pertanto, invalido e nullo qualsiasi atto di potestà o di giurisdizione - spettante al vescovo di Roma mentre era in vita - che il collegio stesso dei cardinali giudicasse di esercitare, se non nella misura espressamente consentita in questa costituzione.

3 Stabiliamo, inoltre, che il sacro collegio dei cardinali non possa disporre circa i diritti della sede apostolica e della chiesa romana, né tanto meno lasciar cadere qualche cosa di essi, direttamente o indirettamente, sia pure al fine di comporre dissidi o di perseguire azioni perpetrate contro i medesimi diritti dopo la morte del pontefice.

Tutti abbiano a cuore la difesa di tali diritti.

4 Parimenti, in periodo di sede vacante non possono essere in alcun modo corrette o modificate le leggi emanate dai vescovi di Roma, né si può aggiungere qualche cosa, o dispensare da una parte di esse, soprattutto per quanto riguarda l'ordinamento dell'elezione del sommo pontefice.

Che se qualcosa fosse fatto o anche solo tentato contro questa disposizione, lo dichiariamo nullo ed invalido con la nostra suprema autorità.

5 Qualora sorgessero dubbi circa il significato delle prescrizioni, contenute in questa nostra costituzione, o circa il modo di attuarle, disponiamo formalmente che ogni potere di emettere un giudizio al riguardo spetta al sacro collegio dei cardinali, cui pertanto attribuiamo la facoltà di interpretare i punti dubbi o controversi, stabilendo che quando occorra deliberare su queste ed altre simili questioni, eccetto l'atto dell'elezione, sia sufficiente che la maggioranza dei cardinali presenti convenga sulla stessa opinione.

6 Allo stesso modo, quando vi sia un problema che, secondo la maggior parte dei cardinali riuniti, non può essere differito ad altro tempo, il sacro collegio dei cardinali disponga secondo il parere della maggioranza.

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