Romano Pontifici eligendo

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Circa alcuni uffici in periodo di sede vacante

Capo III

14 Secondo la mente della costituzione apostolica Regimini ecclesiae universae, tutti i cardinali preposti ai dicasteri della curia romana, e lo stesso cardinale segretario di stato, alla morte del pontefice cessano dal loro ufficio, ad eccezione del camerlengo di santa romana chiesa, del penitenziere maggiore e del vicario generale per la diocesi di Roma, i quali continuano a svolgere i loro compiti ordinari sottoponendo al sacro collegio dei cardinali ciò che dovrebbe essere riferito al sommo pontefice.

15 Qualora alla morte del pontefice o prima della elezione del successore siano vacanti l'ufficio del camerlengo di santa romana chiesa o del penitenziere maggiore, il sacro collegio dovrà, quanto prima, provvedere ad eleggere il cardinale o, se è il caso, i cardinali che ne terranno la carica fino all'elezione del nuovo pontefice.

In ognuno dei casi citati l'elezione avviene per mezzo di votazione segreta di tutti i cardinali presenti, mediante schede, che saranno distribuite e raccolte dai cerimonieri, e quindi da essi aperte alla presenza del camerlengo e dei tre cardinali assistenti, se si tratta di eleggere il penitenziere maggiore; oppure, dei suddetti tre cardinali e del segretario del sacro collegio, se deve essere eletto il camerlengo.

Risulterà eletto e avrà automaticamente tutte le facoltà inerenti alla carica, colui sul quale sarà confluita la maggioranza dei voti o suffragi.

Nel caso di parità di voti, sarà designato chi appartiene all'ordine più elevato e, nello stesso ordine, chi è stato annoverato per primo al sacro collegio.

Fino a quando non sia stato eletto il camerlengo le sue funzioni sono esercitate dal decano del sacro collegio, il quale può prendere senza alcun indugio le decisioni, che le circostanze suggeriscono.

16 Se, invece, in periodo di sede vacante venisse a mancare il vicario generale per la diocesi di Roma, il vicegerente allora in carica avrà tutte e singole le facoltà, l'autorità e il potere, che competevano al medesimo vicario per l'esercizio del suo ufficio e che lo stesso pontefice suole concedere temporaneamente al vicegerente in occasione della vacanza del vicariato, finché non abbia nominato il nuovo vicario.

Qualora manchi pure o sia impedito il vicegerente, il vescovo ausiliare, primo per nomina, ne compirà le funzioni.

17 È compito del camerlengo di santa romana chiesa in periodo di sede vacante, di curare e amministrare i beni e i diritti temporali della santa sede, con l'aiuto dei tre cardinali assistenti, premesso, una volta per le questioni meno importanti, e tutte le volte per quelle più gravi, il voto del sacro collegio.

Perciò, appena ricevuta dal prefetto della casa pontificia la notizia della morte del sommo pontefice, il camerlengo di santa romana chiesa deve accertare ufficialmente la morte del pontefice alla presenza del maestro delle cerimonie pontificie, dei prelati chierici della reverenda camera apostolica e del segretario-cancelliere della medesima, il quale compilerà l'atto autentico di morte;

deve, inoltre, apporre i sigilli all'appartamento privato del medesimo pontefice;

comunicarne la morte al cardinale vicario, il quale ne darà notizia al popolo romano con una speciale notificazione;

prendere possesso del palazzo apostolico vaticano e, personalmente o per mezzo di un suo delegato, dei palazzi del Laterano e di Castel Gandolfo, ed esercitarne la custodia e il governo;

stabilire, uditi i cardinali capi dei tre ordini, tutto ciò che concerne la sepoltura del pontefice, a meno che questi, da vivo, non abbia manifestato la sua volontà a tale riguardo;

curare, a nome e col consenso del sacro collegio, tutto ciò che le circostanze consiglieranno per la difesa dei diritti della sede apostolica e per una retta amministrazione di questa.

18 Il cardinale penitenziere maggiore e i suoi officiali, durante la sede vacante, potranno svolgere ciò che è stato stabilito dal nostro predecessore Pio XI nella costituzione apostolica "Quae divinitus", del 25 marzo 1935.

19 Il decano del sacro collegio, invece, appena il prefetto della casa pontificia lo avrà informato della morte del pontefice, ha il compito di darne notizia a tutti i cardinali, convocando costoro per le congregazioni del sacro collegio, e gli aventi diritto per l'ingresso in conclave a suo tempo.

Parimenti, egli comunicherà la morte del pontefice al corpo diplomatico accreditato presso la santa sede e ai capi supremi delle rispettive nazioni.

20 Come prevede la costituzione apostolica "Regimini ecclesiae universae", durante la vacanza della sede apostolica il sostituto della segreteria di stato o papale mantiene la direzione dell'ufficio e ne risponde al sacro collegio dei cardinali.

21 Allo stesso modo, durante la sede vacante non cessano l'incarico e i relativi poteri dei rappresentanti pontifici.

22 Anche l'elemosiniere di sua santità continuerà nell'esercizio delle opere di carità, secondo gli stessi criteri usati mentre il pontefice era in vita; e sarà alle dipendenze del sacro collegio dei cardinali, fino all'elezione del nuovo pontefice.

Sarà compito del cardinale camerlengo di santa romana chiesa emanare il relativo mandato.

23 Durante la sede vacante, tutto il potere civile del sommo pontefice, concernente il governo della Città del Vaticano, spetta al sacro collegio dei cardinali, il quale tuttavia non potrà emanare decreti se non in caso di urgente necessità e per il solo tempo della vacanza della santa sede.

Tali decreti saranno validi per il futuro solamente se il nuovo pontefice li confermerà.

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