Romano Pontifici eligendo |
24 In periodo di sede vacante, le sacre congregazioni romane non hanno alcuna facoltà in quelle materie che, in tempo di sede occupata, esse non possono trattare e compiere se non dopo aver parlato con il papa ovvero previa udienza papale, o in virtù di facoltà speciali e straordinarie, che il vescovo di Roma suole concedere ai loro prefetti o segretari.
25 Non cessano, invece, con la morte del pontefice le facoltà ordinarie proprie di ciascuna sacra congregazione; stabiliamo, tuttavia, che le congregazioni ne facciano uso soltanto per concedere i favori di minore importanza, mentre le questioni più gravi o controverse, se possono essere differite, dovranno essere esclusivamente riservate al futuro pontefice; che se non ammettessero dilazione, potranno essere affidate dal sacro collegio dei cardinali al cardinale che era prefetto fino alla morte del pontefice e agli altri cardinali dello stesso dicastero, al cui esame il pontefice le avrebbe probabilmente affidate.
Essi potranno, in tali circostanze, decidere in via provvisoria, fino a quando sarà eletto il pontefice, ciò che giudicheranno maggiormente adatto e conveniente alla custodia e alla difesa dei diritti e delle tradizioni ecclesiastiche.
26 Il supremo tribunale della segnatura apostolica e il tribunale della sacra Rota, durante la vacanza della santa sede, continuano nel disbrigo dei propri affari secondo le leggi loro proprie, osservando però i prescritti del CIC ai canoni 244, 1, e 1603, 2.
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