Romano Pontifici eligendo

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Osservanza del segreto

Capo IV - … su tutto ciò che avviene in Conclave

55 Il cardinale camerlengo e i tre cardinali assistenti pro tempore sono tenuti a vigilare attentamente, visitando spesso, personalmente o per mezzo di altri, i vari luoghi, affinché non sia violata in nessun modo la clausura del conclave.

In tale visita siano sempre presenti anche due periti tecnici che, usando, se necessario, le opportune apparecchiature moderne, indaghino circa l'eventuale presenza degli strumenti, di cui al n. 61.

Qualora si venisse a trovare qualcosa del genere, i responsabili siano espulsi dal conclave e colpiti da gravi pene a giudizio del futuro pontefice.

56 Dopo la chiusura del conclave, nessuno può essere ammesso a parlare con i cardinali elettori o con le altre persone aventi parte al conclave, se non alla presenza dei prelati, cui è affidata la custodia dello stesso, e a voce alta e in lingua comprensibile.

Che se, per caso, qualcuno entrerà in conclave di nascosto, sia automaticamente privato di ogni onore, grado, ufficio e beneficio ecclesiastico oppure, secondo la condizione della persona, sia sottoposto a pene adeguate.

57 Stabiliamo, parimenti, che non si possano mandare lettere o scritti di qualunque genere, anche se stampati, a coloro che sono in conclave, non esclusi i cardinali elettori, e, specialmente, dal conclave a coloro che sono fuori, se prima tutti e singoli tali scritti non siano stati esaminati dal segretario del conclave, con i prelati delegati alla custodia del conclave.

Tuttavia, da questa regola va esente lo scambio di lettere, che sarà libero e senza intralci, fra il tribunale della sacra penitenzieria apostolica e il cardinale penitenziere maggiore residente in conclave; perciò tali lettere, munite del timbro del suddetto ufficio, non saranno soggette ad alcun esame e ispezione.

Inoltre proibiamo espressamente di inviare stampa quotidiana o periodica in conclave o fuori del conclave.

58 Gli addetti al conclave sono obbligati ad evitare attentamente tutto ciò che, in qualunque modo, potrebbe violare direttamente o indirettamente il segreto, con parole, scritti, segni o qualsiasi altra cosa, sotto pena di scomunica " latae sententiae ", riservata alla sede apostolica.

59 In particolare, proibiamo ai cardinali elettori di rivelare ai loro eventuali inservienti o a qualunque altra persona notizie che direttamente o indirettamente riguardano le votazioni, come pure ciò che è stato trattato e deciso circa l'elezione del pontefice nelle congregazioni dei cardinali, sia prima che durante il conclave.

60 Ordiniamo, inoltre, ai cardinali elettori, sotto loro responsabilità grave in coscienza, di conservare il segreto su queste cose anche dopo l'avvenuta elezione del nuovo pontefice, ricordando che non è lecito violarlo in alcun modo, se non sia stata concessa al riguardo una speciale ed esplicita facoltà dallo stesso pontefice.

Questo comando vogliamo sia esteso a tutti gli altri partecipanti al conclave, i quali, per caso, in buona o mala fede, siano venuti a conoscenza di ciò che è stato in esso compiuto.

61 Infine, perché i cardinali elettori possano tutelarsi dall'altrui indiscrezione e da eventuali insidie, che potrebbero essere tese alla loro indipendenza di giudizio e alla loro libertà di decisione, proibiamo assolutamente che, per qualunque pretesto, siano introdotti in conclave o, se ci fossero, siano usati strumenti tecnici di qualunque genere, che servano a registrare, riprodurre e trasmettere voci ed immagini.

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