Romano Pontifici eligendo

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Accettazione, proclamazione

Capo VII - … dell'elezione e incoronazione del nuovo Pontefice

87 Avvenuta canonicamente l'elezione, l'ultimo dei cardinali diaconi chiama nell'aula del conclave il segretario del medesimo, il maestro delle cerimonie e i cerimonieri; quindi, il cardinale decano, o il primo dei cardinali per ordine e anzianità, a nome di tutto il collegio degli elettori chiede il consenso dell'eletto con le seguenti parole: Accetti la tua elezione canonica a sommo pontefice?

E, appena ricevuto il consenso, gli chiede: Come vuoi essere chiamato?

Allora, il maestro delle cerimonie pontificie, con funzione di notaio e avendo per testimoni due cerimonieri, redige un documento circa l'accettazione del nuovo pontefice e il nome da lui assunto.

88 Dopo l'accettazione, l'eletto che abbia già ricevuto l'ordinazione episcopale, è immediatamente vescovo della chiesa di Roma, vero papa e capo del collegio episcopale; lo stesso acquista di fatto la piena e suprema potestà sulla chiesa universale, e può esercitarla.

Se, invece, l'eletto è privo del carattere episcopale, sia subito ordinato vescovo.

89 Eseguite frattanto le altre formalità, previste dall'Ordinamento dei sacri riti del conclave, i cardinali elettori, secondo i modi stabiliti, si accostano per prestare atto di ossequio e di obbedienza al sommo pontefice eletto.

Successivamente si rendono grazie a Dio, e quindi il primo dei cardinali diaconi annuncia al popolo in attesa l'avvenuta elezione del nuovo pontefice, il quale imparte la benedizione apostolica alla città di Roma e al mondo.

Se l'eletto è privo del carattere episcopale, l'ossequio e l'obbedienza gli vengono prestati, l'annuncio al popolo viene dato dopo la sua ordinazione episcopale.

90 Se l'eletto risiede fuori del conclave, devono osservarsi le norme contenute nel menzionato "Ordinamento dei sacri riti del conclave".

L'ordinazione episcopale del sommo pontefice eletto, che non sia ancora vescovo, di cui ai nn. 88 e 89, viene fatta, secondo l'usanza della chiesa, dal decano del sacro collegio dei cardinali o, in sua assenza, dal sottodecano o, qualora questi ne sia impedito, dal più anziano dei cardinali vescovi.

91 Stabiliamo che il conclave, per quanto riguarda gli effetti canonici di cui al n. 56, abbia fine subito dopo che è stato eletto il nuovo sommo pontefice ed egli abbia dato l'assenso alla sua elezione; e, se non è vescovo, dopo la sua ordinazione episcopale ( nn. 88 e 89 ).

Perciò stabiliamo che fin da quel momento possano accedere al sommo pontefice il sostituto della segreteria di stato o papale, il segretario del consiglio per gli affari pubblici della chiesa, il prefetto della casa pontificia e chiunque altro debba trattare col pontefice eletto di cose che al momento sono necessarie.

92 Infine il pontefice sarà incoronato dal cardinale protodiacono e, entro un tempo conveniente, prenderà possesso della patriarcale arcibasilica lateranense, secondo il rito prescritto.

Pertanto, dopo attenta e matura riflessione, stabiliamo e prescriviamo queste norme e dichiarando abrogati, come è stato sopra previsto, le costituzioni apostoliche e gli ordinamenti emanati a questo riguardo dai vescovi di Roma, vogliamo che questa nostra costituzione abbia piena efficacia ora e in futuro, in modo che quanto in essa è stato esposto e stabilito sia esattamente osservato da tutti gli interessati ed ottenga, quindi, il suo adempimento, nonostante qualsiasi disposizione in contrario, anche se degna di specialissima menzione.

Se poi, consapevolmente o inconsapevolmente, si agirà in maniera diversa da come abbiamo prescritto, dichiariamo che ciò sarà del tutto privo di valore.

Roma, presso S. Pietro, 10 ottobre 1975, anno tredicesimo del nostro pontificato.

Paolo VI

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