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Art. 186 Esistono alcuni istituti, sia di antica origine che di nuova costituzione, i quali, pur non facendo parte propriamente della curia romana, prestano tuttavia diversi servizi necessari o utili allo stesso sommo pontefice, alla curia e alla chiesa universale e in qualche modo sono connessi con la sede apostolica.
Art. 187 Tra gli istituti di tale genere si distingue l'Archivio segreto vaticano, nel quale sono conservati i documenti relativi al governo della chiesa, perché siano innanzitutto a disposizione della Santa Sede e della curia nel compimento del proprio lavoro, e perché poi, in base a concessione pontificia, possano rappresentare per tutti gli studiosi di storia fonti per la conoscenza, anche profana, di quelle regioni che fin nei secoli passati sono strettamente connesse con la vita della chiesa.
Art. 188 Quale insigne strumento della chiesa per lo sviluppo, la conservazione e la divulgazione della cultura, è stata costituita dai sommi pontefici la Biblioteca apostolica vaticana, la quale nelle sue varie sezioni offre tesori ricchissimi di scienza e di arte agli studiosi che ricercano la verità.
Art. 189 Per la ricerca e la diffusione della verità nei vari settori della scienza divina e umana sono sorte in seno alla chiesa romana diverse accademie, tra le quali si distingue la Pontificia accademia delle scienze.
Art. 190 Tutte queste istituzioni della chiesa romana si reggono secondo proprie leggi quanto alla costituzione e all'amministrazione.
Art. 191 Di origine abbastanza recente, pur rifacendosi in parte a esempi precedenti, sono la Tipografia poliglotta vaticana, la Libreria editrice vaticana, i quotidiani, i settimanali e i mensili, tra i quali si distingue L'Osservatore romano, la Radio vaticana e il Centro televisivo vaticano.
Questi istituti dipendono dalla Segreteria di stato o da altri uffici della curia romana secondo le rispettive leggi.
Art. 192 La Fabbrica di San Pietro continuerà ad occuparsi di tutto quanto riguarda la basilica del principe degli apostoli sia per la conservazione e il decoro dell'edificio, sia per la disciplina interna dei custodi e dei pellegrini che vi entrano per visitarla, secondo le proprie leggi.
In tutti i casi necessari i superiori della fabbrica agiscono d'intesa col capitolo della stessa basilica.
Art. 193 L'Elemosineria apostolica svolge a nome del santo padre il servizio di assistenza verso i poveri e dipende direttamente da lui.
Stabilisco che la presente costituzione apostolica sia, ora e in avvenire, stabile, valida ed efficace, consegua perfettamente i suoi effetti a partire dal giorno 1 marzo 1989, e che ne sia curata la piena osservanza, in tutti i particolari, da parte di coloro cui essa è diretta, per il presente e per il futuro, nonostante qualsiasi circostanza in contrario, anche se meritevole di specialissima menzione.
Dato a Roma, presso San Pietro, alla presenza dei cardinali radunati in concistoro, nella vigilia della solennità dei ss. apostoli Pietro e Paolo, il giorno 28 del mese di giugno dell'anno mariano 1988, decimo di pontificato.
Giovanni Paolo II
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