Ex corde Ecclesiae

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Norme transitorie

Articolo 8

La presente Costituzione andrà in vigore il 1· giorno dell'anno accademico 1991.

Articolo 9

L'applicazione della Costituzione è demandata alla Congregazione per l'educazione cattolica, cui spetterà di provvedere a emanare le direttive necessarie a tale scopo.

Articolo 10

Sarà compito della Congregazione per l'educazione cattolica, quando col passare del tempo le circostanze lo richiederanno, proporre i cambiamenti da introdurre nella presente Costituzione, affinché questa sia di continuo adattata alle nuove esigenze delle Università cattoliche.

Articolo 11

Sono abrogate le leggi particolari o consuetudini, al presente in vigore, che siano contrarie a questa Costituzione.

Parimenti sono abrogati i privilegi concessi sino ad oggi dalla Santa Sede a persone sia fisiche che morali, e che siano in contrasto con questa stessa Costituzione.

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