Ex corde Ecclesiae |
Articolo 1 - La natura di queste Norme Generali
§ 1. Le seguenti Norme Generali sono basate sul Codice di diritto canonico del quale sono un ulteriore sviluppo, e sulla legislazione complementare della Chiesa, fermo restando il diritto della Santa Sede di intervenire, ove ciò si renda necessario.
Esse valgono per tutte le Università cattoliche e per le Istituzioni cattoliche di studi superiori in tutto il mondo.
§ 2. Le Norme Generali devono essere concretamente applicate a livello locale e a livello regionale dalle Conferenze episcopali e dalle altre Assemblee della gerarchia cattolica ( Le Conferenze episcopali sono state costituite nel rito latino.
Altri riti hanno altre Assemblee della gerarchia cattolica ), in conformità col Codice di diritto canonico e con la legislazione ecclesiastica complementare, tenendo conto degli Statuti di ciascuna Università o Istituzione e - in quanto possibile e opportuno - anche del diritto civile.
Dopo la revisione da parte della Santa Sede, detti « Ordinamenti » locali o regionali saranno validi per tutte le Università cattoliche e le Istituzioni cattoliche di studi superiori della regione, a eccezione delle Università e Facoltà Ecclesiastiche.
Queste ultime Istituzioni, comprese le Facoltà ecclesiastiche appartenenti a un'Università cattolica, sono rette dalle norme della costituzione apostolica « Sapientia Christiana ».
§ 3. Un'Università costituita o approvata dalla Santa Sede, da una Conferenza episcopale o da un'altra Assemblea della gerarchia cattolica, o da un vescovo diocesano, deve incorporare le presenti Norme Generali e le loro applicazioni, locali e regionali, nei documenti relativi al suo governo, e conformare i suoi vigenti Statuti sia alle Norme Generali sia alle loro applicazioni e sottometterli all'approvazione della competente autorità ecclesiastica.
Resta inteso che anche le altre Università cattoliche, cioè quelle non istituite in una delle forme suddette, d'intesa con l'autorità ecclesiastica locale, faranno proprie queste Norme Generali e le loro locali e regionali applicazioni, accogliendole nei documenti relativi al loro governo e - per quanto possibile - conformeranno i loro vigenti Statuti sia a queste Norme Generali che alle loro applicazioni.
Articolo 2 - La natura di una Università cattolica
§ 1. Un'Università cattolica, come ogni Università, è una comunità di studiosi che rappresenta vari rami del sapere umano.
Essa si dedica alla ricerca, all'insegnamento e a varie forme di servizi rispondenti alla sua missione culturale.
§ 2. Una Università cattolica in quanto cattolica, ispira e svolge la sua ricerca, l'insegnamento e tutte le altre attività secondo gli ideali, i principi e gli atteggiamenti cattolici.
Essa è collegata alla Chiesa o per il tramite di un formale legame costitutivo e statutario, o in forza di un impegno istituzionale assunto dai suoi responsabili.
§ 3. Ogni Università cattolica deve manifestare la propria identità cattolica o con una dichiarazione della sua missione, o con altro appropriato documento pubblico, a meno che non sia autorizzata altrimenti dalla competente autorità ecclesiastica.
Essa deve provvedersi particolarmente mediante la sua struttura e i suoi regolamenti, dei mezzi per garantire l'espressione e il mantenimento di tale identità in modo conforme al § 2.
§ 4. L'insegnamento cattolico e la disciplina cattolica devono influire su tutte le attività dell'Università, mentre deve essere pienamente rispettata la libertà della coscienza di ciascuna persona.
Ogni atto ufficiale dell'Università deve essere in accordo con la sua identità cattolica.
§ 5. Un'Università cattolica possiede l'autonomia necessaria per sviluppare la sua identità specifica e perseguire la sua propria missione.
La libertà di ricerca e di insegnamento è riconosciuta e rispettata secondo i principi e i metodi propri di ciascuna disciplina, sempre che siano salvaguardati i diritti degli individui e della comunità, ed entro le esigenze della verità e del bene comune.
Articolo 3 - Erezione di una Università cattolica
§ 1. Un'Università cattolica può essere eretta o approvata dalla Santa Sede, da una Conferenza episcopale o da un'altra Assemblea della gerarchia cattolica oppure da un vescovo diocesano.
§ 2. Col consenso del vescovo diocesano un'Università cattolica può essere eretta anche da un Istituto Religioso o da altra persona giuridica pubblica.
§ 3. Un'Università cattolica può essere eretta da altre persone ecclesiastiche o laiche.
Tale Università potrà considerarsi Università cattolica solo col consenso della competente autorità ecclesiastica secondo le condizioni che saranno concordate dalle parti ( sia la costituzione di una tale Università, sia le condizioni alle quali può considerarsi Università cattolica, dovranno essere conformi alle precise indicazioni fornite dalla Santa Sede, dalla Conferenza episcopale o da altra Assemblea della gerarchia cattolica ).
§ 4. Nei casi menzionati ai §§ 1 e 2 gli Statuti dovranno essere approvati dalla competente autorità ecclesiastica.
Articolo 4 - La comunità universitaria
§ 1. La responsabilità di mantenere e di rafforzare l'identità cattolica dell'Università spetta in primo luogo all'Università medesima.
Tale responsabilità mentre è affidata principalmente alle autorità dell'Università ( inclusi, ove esistano, il gran cancelliere e/o il Consiglio di amministrazione, o un Organismo equivalente ), è condivisa anche in diversa misura da tutti i membri della comunità, ed esige, pertanto, il reclutamento del personale universitario adeguato - specialmente dei docenti e del personale amministrativo - che sia disposto e capace di promuovere tale identità.
Questa caratteristica, infatti, è legata essenzialmente alla qualità dei docenti e al rispetto della dottrina cattolica.
È responsabilità dell'autorità competente di vigilare su queste due esigenze fondamentali, secondo le indicazioni del diritto canonico ( Il can. 810 specifica la responsabilità dell'autorità competente in questa materia ).
§ 2. Al momento della nomina, tutti i docenti e l'intero personale amministrativo devono essere informati dell'identità cattolica dell'Istituzione e delle sue implicazioni, nonché della loro responsabilità di promuovere o, almeno, di rispettare tale identità.
§ 3. Nei modi consoni alle diverse discipline accademiche, tutti i docenti cattolici devono accogliere fedelmente, e tutti gli altri docenti devono rispettare, la dottrina e la morale cattolica nella loro ricerca e nel loro insegnamento.
In particolare, i teologi cattolici consapevoli di adempiere un mandato ricevuto dalla Chiesa, siano fedeli al magistero della Chiesa, quale autentico interprete della Sacra Scrittura e della Sacra Tradizione.31
§ 4. I docenti e il personale amministrativo che appartengono ad altre Chiese, comunità ecclesiali o religioni, nonché quelli che non professano alcun credo religioso, e tutti gli studenti hanno l'obbligo di riconoscere e di rispettare il carattere cattolico dell'Università.
Per non mettere in pericolo tale identità cattolica dell'Università o dell'Istituto Superiore, si eviti che i docenti non cattolici vengano a costituire una componente maggioritaria all'interno dell'Istituzione, la quale è e deve rimanere cattolica.
§ 5. L'educazione degli studenti deve integrare la maturazione accademica e professionale con la formazione ai principi morali e religiosi e con l'apprendimento della dottrina sociale della Chiesa.
Il programma di studi per ciascuna delle diverse professioni deve includere un'appropriata formazione etica nella professione, alla quale esso prepara.
A tutti gli studenti, inoltre, dovrà essere offerta la possibilità di seguire corsi di dottrina cattolica.32
Articolo 5 - L'Università cattolica nella Chiesa
§ 1. Ogni Università cattolica deve mantenere la comunione con la Chiesa universale e con la Santa Sede; deve essere in stretta comunione con la Chiesa particolare e, in specie, con i vescovi diocesani della regione o della nazione in cui è situata.
Conformemente alla sua natura di Università, l'Università cattolica contribuirà all'opera di evangelizzazione della Chiesa.
§ 2. Ogni vescovo ha la responsabilità di promuovere il buon andamento delle Università cattoliche nella sua diocesi e ha il diritto e il dovere di vigilare sulla preservazione e il rafforzamento del loro carattere cattolico.
Se dovessero sorgere problemi circa tale requisito essenziale, il vescovo locale prenderà le iniziative necessarie a risolverli, d'intesa con le competenti autorità accademiche e in accordo con le procedure stabilite ( Per le Università, di cui all'articolo 2, §§ 1 e 2, queste procedure devono essere stabilite negli Statuti approvati dall'autorità ecclesiastica.
Per le altre Università cattoliche, esse saranno determinate dalle Conferenze episcopali o dalle altre Assemblee della gerarchia cattolica ) e - se necessario - con l'aiuto della Santa Sede.
§ 3. Ogni Università cattolica, di cui all'art. 3 §§ 1 e 2, deve inviare periodicamente alla competente autorità ecclesiastica una specifica relazione concernente l'Università e le sue attività.
Le altre Università cattoliche devono comunicare tali informazioni al vescovo della diocesi, in cui è situata la sede centrale dell'Istituzione.
Articolo 6 - Pastorale universitaria
§ 1. L'Università cattolica deve promuovere la cura pastorale dei membri della comunità universitaria e, in particolare, lo sviluppo spirituale di coloro che professano la fede cattolica.
Deve esser data la preferenza a quei mezzi che facilitano l'integrazione della formazione umana e professionale con i valori religiosi alla luce della dottrina cattolica, affinché l'apprendimento intellettuale sia unito con la dimensione religiosa della vita.
§ 2. Dovrà esser nominato un numero sufficiente di persone qualificate - sacerdoti, religiosi, religiose e laici - per provvedere alla specifica pastorale in favore della comunità universitaria, da svolgere in armonia e in collaborazione con la pastorale della Chiesa particolare e sotto la guida o l'approvazione del vescovo diocesano.
Tutti i membri della comunità universitaria devono essere invitati a prestarsi in questa opera pastorale e a collaborare alle sue iniziative.
Articolo 7 - Collaborazione
§ 1. Al fine di affrontare meglio i complessi problemi della società moderna e di rafforzare l'identità cattolica delle Istituzioni, deve essere promossa la collaborazione a livello regionale, nazionale e internazionale nella ricerca, nell'insegnamento e nelle altre attività universitarie tra tutte le Università cattoliche, incluse le Università e le Facoltà ecclesiastiche.33
Tale collaborazione deve essere ovviamente promossa anche tra le Università cattoliche e le altre Università e Istituzioni di ricerca e di istruzione, sia private che statali.
§ 2. Le Università cattoliche, quando sia possibile e in accordo con i principi e la dottrina cattolica, collaborino con i programmi governativi e con i progetti delle Organizzazioni nazionali e internazionali in favore della giustizia, dello sviluppo e del progresso.
Indice |
31 | Lumen Gentium 25; Dei Verbum 8-10; Cod. Diritto Can. 812 : « Coloro che in qualsiasi istituto di studi superiori insegnano discipline teologiche, devono avere il mandato della competente autorità ecclesiastica » |
32 | Cod. Diritto Can. 811 § 2 |
33 | Cod. Diritto Can. 820 |