Universi Dominici gregis |
24 In periodo di Sede Vacante, i Dicasteri della Curia Romana, ad eccezione di quelli di cui al n. 26 di questa Costituzione, non hanno alcuna facoltà in quelle materie che, Sede plena, non possono trattare o compiere se non facto verbo cum SS.mo, ovvero ex Audientia SS.mi, o vigore specialium et extraordinariarum facultatum, che il Romano Pontefice suole concedere ai Prefetti, ai Presidenti od ai Segretari dei medesimi Dicasteri.
25 Non cessano, invece, con la morte del Pontefice, le facoltà ordinarie proprie di ciascun Dicastero; stabilisco, tuttavia, che i Dicasteri ne facciano uso soltanto per i provvedimenti di grazia di minore importanza, mentre le questioni più gravi o controverse, se possono essere differite, dovranno essere esclusivamente riservate al futuro Pontefice; che se non ammettono dilazione ( come, tra l'altro, i casi in articulo mortis per le dispense che il Sommo Pontefice suole concedere ), potranno essere affidate dal Collegio Cardinalizio al Cardinale che era Prefetto fino alla morte del Pontefice, o all'Arcivescovo fino ad allora Presidente, e agli altri Cardinali dello stesso Dicastero, al cui esame il Sommo Pontefice defunto le avrebbe probabilmente affidate.
Essi potranno, in tali circostanze, decidere per modum provisionis, fino a quando sarà eletto il Pontefice, ciò che giudicheranno maggiormente adatto e conveniente alla custodia e alla difesa dei diritti e delle tradizioni ecclesiastiche.
26 Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica ed il Tribunale della Rota Romana, durante la vacanza della Santa Sede, continuano a trattare le cause secondo le leggi loro proprie, fermi restando i prescritti di cui all'art. 18, comma 1 e 3, della Costituzione apostolica Pastor Bonus18
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18 | Giovanni Paolo II, Pastor Bonus 18 |