Universi Dominici gregis

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Vacanza della Sede Apostolica

Capitolo III - Circa alcuni uffici in periodo di Sede Apostolica vacante

14 A norma dell'art. 6 della Costituzione apostolica Pastor Bonus,13 alla morte del Pontefice tutti i Capi dei Dicasteri della Curia Romana, sia il Cardinale Segretario di Stato sia i Cardinali Prefetti sia i Presidenti Arcivescovi, come anche i Membri dei medesimi Dicasteri cessano dall'esercizio del loro ufficio.

Viene fatta eccezione per il Camerlengo di Santa Romana Chiesa e il Penitenziere Maggiore, che continuano a svolgere gli affari ordinari, sottoponendo al Collegio dei Cardinali ciò che avrebbe dovuto essere riferito al Sommo Pontefice.

Allo stesso modo, conformemente alla Costituzione apostolica Vicariae potestatis ( n. 2 § 1 ),14 il Cardinale Vicario Generale per la diocesi di Roma non cessa dal suo ufficio durante la vacanza della Sede Apostolica e, parimenti, non cessa per la sua giurisdizione il Cardinale Arciprete della Basilica Vaticana e Vicario Generale per la Città del Vaticano.

15 Qualora alla morte del Pontefice o prima dell'elezione del Successore siano vacanti l'ufficio del Camerlengo di Santa Romana Chiesa o del Penitenziere Maggiore, il Collegio dei Cardinali dovrà eleggere quanto prima il Cardinale o, se è il caso, i Cardinali, che ne terranno la carica fino all'elezione del nuovo Pontefice.

In ognuno dei singoli casi citati, l'elezione avviene per mezzo di votazione segreta di tutti i Cardinali elettori presenti, mediante schede, che saranno distribuite e raccolte dai Cerimonieri e quindi aperte alla presenza del Camerlengo e dei tre Cardinali Assistenti, se si tratta di eleggere il Penitenziere Maggiore; oppure, dei suddetti tre Cardinali e del Segretario del Collegio dei Cardinali, se deve essere eletto il Camerlengo.

Risulterà eletto e avrà ipso facto tutte le facoltà inerenti alla carica colui sul quale sarà confluita la maggioranza dei suffragi.

Nel caso di parità di voti, sarà designato chi appartiene all'Ordine più elevato e, nello stesso Ordine, chi è stato creato Cardinale per primo.

Fino a quando non sia eletto il Camerlengo, le sue funzioni sono esercitate dal Decano del Collegio o, in caso di sua assenza o di suo legittimo impedimento, dal Sottodecano o dal Cardinale più anziano secondo l'ordine consueto di precedenza, conformemente al n. 9 di questa Costituzione, il quale può prendere senza indugio le decisioni, che le circostanze suggeriscono.

16 Se invece, in periodo di Sede Vacante, venisse a mancare il Vicario Generale per la Diocesi di Roma, il Vicegerente allora in carica eserciterà anche l'ufficio proprio del Cardinale Vicario, oltre alla giurisdizione ordinaria vicaria che gli è propria.15

Qualora manchi pure il Vicegerente, il Vescovo Ausiliare primo per nomina ne compirà le funzioni.

17 Appena ricevuta la notizia della morte del Sommo Pontefice, il Camerlengo di Santa Romana Chiesa deve accertare ufficialmente la morte del Pontefice alla presenza del Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie, dei Prelati Chierici e del Segretario e Cancelliere della stessa Camera Apostolica, il quale compilerà il documento o atto autentico di morte.

Il Camerlengo deve, inoltre, apporre i sigilli allo studio e alla camera del medesimo Pontefice, disponendo che il personale abitualmente dimorante nell'appartamento privato vi possa restare fino a dopo la sepoltura del Papa, quando l'intero appartamento pontificio sarà sigillato; comunicarne la morte al Cardinale Vicario per l'Urbe, il quale ne darà notizia al Popolo Romano con speciale notificazione; e parimenti al Cardinale Arciprete della Basilica Vaticana; prendere possesso del Palazzo Apostolico Vaticano e, personalmente o per mezzo di un suo delegato, dei Palazzi del Laterano e di Castel Gandolfo, ed esercitarne la custodia e il governo; stabilire, uditi i Cardinali Capi dei tre Ordini, tutto ciò che concerne la sepoltura del Pontefice, a meno che questi, da vivo, non abbia manifestato la sua volontà a tale riguardo; curare, a nome e col consenso del Collegio dei Cardinali, tutto ciò che le circostanze consiglieranno per la difesa dei diritti della Sede Apostolica e per una retta amministrazione di questa.

È infatti compito del Camerlengo di Santa Romana Chiesa, in periodo di Sede Vacante, di curare e amministrare i beni e i diritti temporali della Santa Sede, con l'aiuto dei tre Cardinali Assistenti, premesso, una volta per le questioni meno importanti, e tutte le volte per quelle più gravi, il voto del Collegio dei Cardinali.

18 Il Cardinale Penitenziere Maggiore ed i suoi Officiali, durante la Sede Vacante, potranno svolgere ciò che è stato stabilito dal mio predecessore Pio XI nella Costituzione apostolica Quae divinitus, del 25 marzo 1935,16 e da me stesso nella Costituzione apostolica Pastor Bonus.17

19 Il Decano del Collegio dei Cardinali, invece, appena il Cardinale Camerlengo o il Prefetto della Casa Pontificia lo avrà informato della morte del Pontefice, ha il compito di darne notizia a tutti i Cardinali, convocando costoro per le Congregazioni del Collegio.

Parimenti, egli comunicherà la morte del Pontefice al Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa Sede ed ai Capi supremi delle rispettive Nazioni.

20 Durante la vacanza della Sede Apostolica, il Sostituto della Segreteria di Stato come pure il Segretario per i Rapporti con gli Stati ed i Segretari dei Dicasteri della Curia Romana mantengono la direzione del rispettivo Ufficio e ne rispondono al Collegio dei Cardinali.

21 Allo stesso modo, non cessano l'incarico ed i relativi poteri dei Rappresentanti Pontifici.

22 Anche l'Elemosiniere di Sua Santità continuerà nell'esercizio delle opere di carità, secondo gli stessi criteri usati mentre il Pontefice era in vita; e sarà alle dipendenze del Collegio dei Cardinali, fino all'elezione del nuovo Pontefice.

23 Durante la Sede Vacante, tutto il potere civile del Sommo Pontefice, concernente il governo della Città del Vaticano, spetta al Collegio dei Cardinali, il quale tuttavia non potrà emanare decreti se non in caso di urgente necessità e per il solo tempo della vacanza della Santa Sede.

Tali decreti saranno validi per il futuro solamente se il nuovo Pontefice li confermerà.

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13 Giovanni Paolo II, Pastor Bonus 6
14 AAS 69 (1977), 9-10
15 Cost. ap. Vicariae potestatis ( 6 gennaio 1977 ), 2 § 4: AAS 69 (1977), 10
16 n. 12: AAS 27 ( 1935 ), 112-113
17 Giovanni Paolo II, Pastor Bonus 117