Dominici gregis

Bolla Pio IV - 24 marzo 1564

[ … ] Nel recente ecumenico e generale Concilio di Trento, con l'aiuto della grazia dello Spirito Santo, è stato spiegato e definito quanto occorreva per mettere in piena luce la verità della fede e per confutare le eresie di questi tempi, sicché ormai dovrebbe essere agevole a tutti distinguere la dottrina vera e cattolica da quella falsa ed adulterata.

Tuttavia, siccome la lettura dei libri editi dagli eretici, non solo suole far danno alle persone incolte, ma spesso riesce a indurre in errore ed in teorie discordanti dalla verità della fede cattolica anche uomini colti ed eruditi, crediamo necessario provvedervi.

Giudicavamo rimedio indicatissimo contro quel male la composizione e la pubblicazione di un Indice, o catalogo, dei libri: o eretici, o sospetti di eresia, o certamente immorali ed empi; ed affidammo questa impresa al Concilio di Trento; questo, dal canto suo, che contava tanta abbondanza di vescovi e di altri dotti, passò l'incarico di redigere questo indice ad un folto gruppo di prelati di ogni nazione, insigni per dottrina e prudenza1.

I quali, non senza molta fatica e numerose nottate, anche col concorso di alcuni sceltissimi teologi, riuscirono a prepararlo.

Terminato il Concilio, per ordine dello stesso2, quell'indice ci venne consegnato perché noi lo approvassimo prima della pubblicazione; e noi lo leggemmo personalmente, e lo facemmo leggere ed esaminare ad alcuni prelati dottissimi e di provata fede.

Persuasi che esso era frutto di grande attenzione, di acuto giudizio e di diuturna cura, e che, inoltre, era disposto in modo molto pratico, volendo provvedere alla salute delle anime, e perciò impedire che d'ora in poi vengano letti dai fedeli i libri, e tutti gli altri scritti, che in esso vengono riprovati: o perché eretici, o perché sospetti di eresia, o perché non giovevoli alla pietà ed ai buoni costumi, o almeno necessitanti di qualche correzione; con questa nostra costituzione, di autorità apostolica approviamo questo Indice con le regole che lo accompagnano, comandiamo ed ordiniamo che venga stampato e pubblicato e che, Indice e Regole, vengano accolti da tutte le università, e da tutti gli altri.

Proibiamo a tutti e singoli [ … ]: che nessuno osi tenere o leggere libro alcuno contro quanto é prescritto nelle regole e proibito nell'Indice.

Se poi qualcuno agirà contro queste regole e proibizioni: chi leggerà o terrà libri di eretici, o scritti di qualsiasi autore condannati e proibiti per eresia o per sospetto di false dottrine, cada ipso iure nella pena della scomunica, e perciò sia lecito trattarlo come sospetto di eresia, oltre alle altre pene previste in questi casi dalla Sede Apostolica e dai sacri canoni; chi invece leggesse o tenesse libri proibiti per altri motivi, sappia che, oltre che essere colpevole di colpa grave, potrà essere severamente punito a giudizio dei vescovi.

Dieci regole sui libri proibiti elaborate da una commissione di padri tridentini ed approvate da papa Pio IV

I - Tutti i libri che sono stati condannati prima del 1515, o da sommi pontefici o da concili ecumenici, e che non fossero riportati in questo Indice, si considerino condannati nella forma in cui lo furono.

II - Vengono proibiti tutti indistintamente i libri degli eresiarchi: tanto di quelli che hanno dato origine alle eresie dopo detta data, quanto di quelli che ne sono stati o ne sono a capo, come [ … ].

Degli altri eretici, si condannano senz'altro i libri che trattano ex professo di religione; quelli invece che non trattano di religione vengono permessi solo se esaminati ed approvati da teologi cattolici, designati dai vescovi o dagli inquisitori.

Anche i libri cattolici, scritti o da chi poi è caduto nell'eresia, o da chi dall'eresia sia poi tornato nel seno della Chiesa, potranno permettersi se approvati dalla facoltà teologica di qualche università cattolica, o dall'inquisitore generale.

III - Si permettono anche le traduzioni di scrittori ecclesiastici sinora editi da autori condannati, purché nulla contengano contro la sana dottrina [ … ].

IV - Dato che l'esperienza prova che, se si permette la lettura indiscriminata delle Sacre Scritture in lingua volgare, per l'imprudenza degli uomini, sono più i danni da temere che i vantaggi da sperare, in questo argomento si stia al giudizio del vescovo o dell'inquisitore: sì da concedere, col consiglio del parroco o del confessore, il permesso di leggere in lingua volgare i libri tradotti da cattolici soltanto a quelli per i quali si prevede che siffatta lettura non sarà dannosa, ma utile alla fede e alla pietà; in ogni caso tale facoltà risulti per iscritto [ … ].

I religiosi, poi, questa facoltà di leggere e di acquistare potranno averla solo dai propri superiori.

V - I libri curati, come qualche volta avviene, dagli eretici, nei quali essi poco o nulla aggiungono di proprio a scritti di altri autori [ … ], si potranno permettere dopo che ne saranno tolte o corrette, a cura dei vescovi e degli inquisitori, e col consiglio di teologi cattolici, quelle parti aggiunte che abbìano bisogno di tale bonifica.

VI - I libri in volgare, che trattino di controversie tra cattolici ed eretici dei nostri tempi, non vengano permessi senza discrezione: ma si osservi per essi quanto si è prescritto per la Sacra Scrittura in volgare.

Invece, i libri in lingua volgare che insegnino a vivere onestamente, a meditare, a confessarsi e simili, se la loro dottrina è sana, non c'è motivo di proibirli; e lo stesso vale per le prediche in lingua volgare [ … ].

VII - I libri che ex professo trattano narrano o insegnano cose lascive ed oscene, – dato che occorre tutelare non soltanto la fede, ma anche la morale, e che questa da tali letture suole facilmente ricevere danni –, sono assolutamente proibiti; ed i vescovi puniscano gravemente chi li detenesse.

Vengono invece permessi, per l'eccellenza del loro stile, i classici pagani, vietatane però sempre la lettura ai giovanissimi.

VIII - Se qualche libro nell'argomento principale è buono, e solo qualche passaggio vi è infetto di eresia, o di empietà, o di divinazione, o di superstizione: potrà essere concesso solo se espurgato da teologi cattolici, designati dai vescovi o dagli inquisitori.

IX - Vengono del tutto proibiti tutti i libri che trattino di [ … ] sortilegi, venefici, previsioni, incantesimi, arti magiche e simili.

X - Circa la stampa dei libri e di altre scritture, si osservi quanto stabilito nel Concilio del Laterano, sotto Leone X3 [ … ].

Fuori di Roma l'approvazione e l'esame sarà di competenza del vescovo, o di altro perito nel settore dei libri e della stampa, suo delegato, e dell'inquisitore per l'eresia, della città o diocesi dove il libro si stampi: l'approvazione dei quali sia autografa, gratuita e senza ritardi [ … ]; ferma restando che un esemplare autentico del libro, firmato dall'autore, si conservi presso il revisore; e che chi divulgasse manoscritti senza previo esame ed approvazione, sarà punito [ … ] con le stesse pene che gli stampatori; e chi li terrà o li leggerà senza che se ne conosca l'autore, sarà trattato come l'autore fosse lui stesso.

Questa approvazione dei libri si conceda per iscritto, e la formula venga riprodotta nel frontespizio del manoscritto o dello stampato [ … ].

Inoltre, in tutte le città e diocesi, le case ed i luoghi dove si esercita la tipografia, e le botteghe dove siano in vendita libri, vengano spesso visitate da persone a ciò deputate dal vescovo o dal suo vicario, ed anche dall'inquisitore dell'eresia, affinché nulla vi si stampi, vi si venda o vi si tenga di quanto è proibito.

I librai, poi, e quanti altri vendono libri, abbiano nei loro negozi l'elenco dei libri in vendita, firmato dalle dette persone, né abbiano, vendano, o diano in qualsiasi modo ad altri, libri senza licenza degli stessi incaricati, sotto pena di sequestro degli stessi libri, e sotto altre pene da imporsi ad arbitrio dei vescovi e degli inquisitori.

Anche i compratori, i lettori e gli stampatori vengano puniti a volontà degli stessi.

Quelli poi che introducessero libri in qualche città, saranno tenuti a denunciarli alle stesse persone deputate, o, se si tratta di mercati pubblici di siffatte merci, le guardie pubbliche del luogo avvertano le stesse persone dell'arrivo dei libri.

Nessuno poi osi far leggere ad altri, né in qualsiasi modo alienare o prestare libri da lui o da altri eventualmente introdotti in città, se non avrà prima mostrato i libri alle persone deputate, ed ottenutane licenza, a meno che si tratti di libri notoriamente già permessi a tutti.

Lo stesso si osservi dagli eredi e dagli esecutori testamentari: i quali mostreranno i libri lasciati dal defunto, o almeno il loro elenco, alle persone deputate, e ne ottengano la licenza di usarne, o di passarli in qualsiasi modo ad altre persone.

E per tutte le suddette fattispecie venga fissata la pena del sequestro, o altre [ … ].

I librai, e tutti gli altri, circa i libri che i detti padri deputati avranno esaminati o spurgati, o che avranno loro riconsegnato da espurgare, o da ristampare sotto determinate condizioni, stiano a quanto da essi verrà deciso.

Resta tuttavia ai vescovi ed agli inquisitori la facoltà di proibire anche libri che, secondo queste regole, paresse di poter permettere, ma di cui giudicassero opportuna la proibizione nel loro stato o regione.

Del resto, per ordine dello stesso Sommo Pontefice, il segretario dei deputati ha trasmesso al notaio della Sacra Congregazione dell'Inquisizione Romana tanto i titoli dei libri che i padri deputati hanno purgato, quanto i nomi di quelli incaricati di siffatto lavoro.

Finalmente: si ordina a tutti i fedeli di non tenere o leggere libri che contravvengano a quanto prescritto in queste regole o alle proibizioni dell'Indice.

Chi leggerà o terrà libri di eretici, o scritti di autori condannati e proibiti per eresia, o perché sospetti di false dottrine, incorrerà ipso facto nella scomunica.

Chi poi leggerà o terrà libri proibiti ad altro titolo, oltre ad essere reo di colpa grave, venga punito gravemente a giudizio dei vescovi.


1 Concilio di Trento, Decreto De librorum delectu ( 1562 )
2 Concilio di Trento, Decreto Super indice librorum ( 1563 )
3 Leone X, Costituzione Inter sollicitudines ( 1515 )