Inter praeteritos

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Parte I

Dell'Apostolica Costituzione, che incomincia "Peregrinantes", in cui s'intima l'Universale Giubileo dell'Anno Santo, pubblicata il giorno 15 maggio, festa dell'Ascensione del Signore, 1749

2 In questa nostra Costituzione si leggono le seguenti parole: "Vere plenitentibus, et confessis, sacraque Comunione refectis".

Noi siamo i primi che alla Confessione abbiamo unito la Comunione, annoverandola fra le opere ingiunte e prescritte per conseguire le Indulgenze dell'Anno Santo.

I motivi della detta aggiunta sono stati da Noi espressi nella nostra Allocuzione Concistoriale fatta nel Concistoro tenuto il 5 Maggio 1749.

Non crediamo che da veruno possa eccitarsi la questione se sotto nome di sacra Comunione intendasi la Comunione Sacramentale, oppure la Comunione Spirituale; giacché il Sacro Concilio di Trento, sess. 13,c.8, fa menzione di tre Comunioni; cioè della sola Sacramentale, che è quella di coloro che la ricevono in peccato mortale; della sola spirituale, che è quella di coloro che sommamente desiderano di gustare il Pane Eucaristico con fede viva, "quae per dilectionem operatur", ne sentono il frutto e l'utilità; e delle Sacramentale infine e spirituale, che è di quelli, che "prius ita se probant et instruunt, ut vestem nuptialem induti ad Divinam Mensam accedant".

Noi sotto nome di sacra Comunione abbiamo inteso ed intendiamo la Comunione sacramentale insieme e spirituale; essendo questo il senso ovvio delle parole, e non credendo mai, che possa cadere in mente a veruno, che possa intendersi sotto nome di sacra Comunione Sacramentale; come anche fu ben avvertito dal P. Passerino,1 nonostante che egli scrivesse bensì dopo la condanna della proposizione fatta da Alessandro VII. il 7 settembre 1665.

"Qui facit Confessionem voluntarie nullam, satisfacit praecepto Ecclesiae", ma scrivesse prima della condanna della proposizione fatta dal Venerabile Servo di Dio Innocenzo XI, il 2 marzo 1679: "Praecepto Communionis annuae satisfacit per sacrilegam Domini manducationem".

3 Nella celebre Costituzione di Bonifacio VIII, che incomincia "Antiquorum" sotto il titolo "de poenitentiis et remissionibus", nell'Estravaganti comuni, ove indice il Giubileo dell'Anno Santo, si leggono le seguenti parole: "vere poenitentibus, et confessis, vel qui vere poenitebunt et confitebuntur", e nell'Estravagante Unigenitus di Clemente VI, nello stesso libro e sotto lo stesso titolo, si leggono queste altre parole: "vere poenitentibus et confessis".

Da queste parole altre volte è nata una grave controversia, se basti per conseguire l'Indulgenza la Confessione "in voto", oppure si richieda la Confessione "in re"; che è lo stesso che dire, se per conseguire l'Indulgenza sia necessario confessare attualmente al Sacerdote i peccati, oppure se basti il pentirsene con un vero atto di contrizione, col proposito di confessarsene, differendo la Confessione ad altro tempo, e specialmente alla Pasqua, nel qual tempo ogni fedele è obbligato a ricevere la sacra Comunione.

4 La questione è indicata e non risolta dal Card. de Lugo;2

Noi la troviamo formalmente discussa.

Ludovico Bolognino, canonista di chiara fama, nel suo trattato De Indulgentiis inclina nel ritenere che basti l'atto di contrizione col detto proposito.

Felice Sandeo, uomo pure celebre per i suoi scritti sopra il diritto canonico, in un suo Trattato De indulgentia plenaria, inclina nella stessa opinione; ma dice che il contrario è più sicuro.

Le opere del Bolognino e del Felino sono stampate nei Trattati volgarmente detti Magni.3

L'insigne teologo Silvestro nella sua Somma "in verb. Indulgentia n. 20", dopo aver mostrato inclinazione pel sentimento della Confessione in voto, consiglia l'attuale Confessione per conseguire le indulgenze; e dello stesso sentimento ancora è il Venerabile cardinal Bellarmino.4

Il Santarelli,5 con molta accuratezza raduna gli Autori che stanno per l'una e per l'altra opinione, e richiede l'attuale confessione per conseguire l'indulgenza dell'Anno Santo.

E agli autori a lui radunati Noi aggiungeremo Gio. Battista Pauliani,6 che scrisse sopra il Giubileo dell'Anno Santo, pubblicato da Giulio III, che sostiene richiedersi l'attuale Confessione in vigore delle parole "vere poenitentibus et confessis".

5 Il Navarro tanto rinomato, che una volta aveva seguito l'opinione che basti la Confessione in voto, mosso dall'autorità del Card. Gaetano, nel suo trattato del Giubileo,7 l'abbandonò, e divenne invitto seguace dell'opinione, che richiede l'attuale Confessione, riferendo il gran bene, che sapeva esser pervenuto dalla pratica dall'opinione che richiede l'attuale Confessione.

Il Padre Viva,8 che scrisse nell'occasione del Giubileo dell'Anno Santo pubblicato da Innocenzo XII, ed il P. Costantini nel suo Trattato dell'Anno Santo,9 pubblicato da Benedetto XIII, considerano che sotto le parole "vere poenitentibus" sono compresi i peccatori contriti, ma che aggiungendosi alle parole "vere poenitentibus" le altre "et confessis", in queste ultime viene prescritta la Confessione attuale.

6 Può dirsi che questa opinione sia diventata sentimento della Santa Sede: poiché essendo stato proposto nella Congregazione delle Indulgenze il quesito se, siccome i Missionari che stanno nei paesi degli Infedeli celebrano lecitamente la S. Messa, premesso un atto di contrizione per qualche peccato commesso, non essendovi Confessore con cui possano confessarsi, e non dovendo i fedeli restar senza Messa nel giorno di festa, così debbano dirsi capaci di conseguir le Indulgenze concesse "vere poenitentibus et confessis", facendo un atto di contrizione e non premettendo la Confessione, la detta Congregazione rispose non esserne essi capaci, ma doversi pregare il Sommo Pontefice di renderli capaci con nuova grazia, acciò, contriti, senza essersi confessati, mancando il Confessore, restino abilitati a conseguire le dette Indulgenze.

Ed il nostro Predecessore Clemente XII approvò la risoluzione e concesse la grazia.

I documenti sono riferiti nell'Opera del Padre Teodoro, Consultore della detta Congregazione delle Indulgenze.10

7 Noi sotto l'espressione di "vere poenitentibus et confessis", abbiamo inteso e sempre intenderemo l'attuale Confessione, che collochiamo fra le opere ingiunte da adempirsi per conseguire le Indulgenze.

Sarebbe forse bastato il dire che così abbiamo inteso ed intendiamo; ma abbiamo creduto opportuno esporre quanto abbiamo fatto, perché si riconoscano i fondamenti ai quali resta appoggiato il nostro sentimento.

8 Prosegue la Costituzione Peregrinantes: in essa, dopo esservi prescritta la visita delle quattro Basiliche, San Pietro, San Paolo, San Giovanni in Laterano e Santa Maria Maggiore, si aggiunge che la detta visita si faccia "semel saltem in die, per triginta continuos, aut interpolatos dies, sive naturales sive etiam ecclesiasticos, nimirum a primis vesperis unius diei usque ad integrum ipsius subsequentis diei verspertinum crepusculum computandos, si Romani, vel incolae Urbis; si vero peregrini, aut alias externi fuerint, per quindecim saltem huiusmodi dies": colle quali parole ben intese, e come Noi le intendiamo, si tolgono di mezzo due questioni altre volte citate.

9 La prima, se, siccome la visita delle quattro Basiliche si può fare a tenore della Costituzione in giorni interpolati, come per esempio si può fare una visita delle quattro Basiliche il 10 del mese di gennaio, ed un'altra visita delle quattro Basiliche il 15, così possa farsi la visita per esempio di due Basiliche in un giorno, e la visita di due altre Basiliche in un altro giorno, finché sia compiuto il numero delle trenta, o rispettivamente quindici visite per ciascuna Basilica.

10 Le parole "saltem semel in die" si leggono ancora nella citata Decretale di Bonifacio VIII "Antiquorum": ed il chiosatore, commentando le dette parole, attesta che il detto Pontefice in Concistoro dichiarò potersi fare le visite delle Basiliche nel modo poc'anzi accennato, cioè di una Basilica in un giorno, e di un'altra in un altro, purché il numero delle visite in ciascheduna Basilica sia il trentesimo quanto ai Romani, ed il decimoquinto quanto ai Forestieri.

Quando sussista il fatto riferito dal chiosatore, crediamo doversi dire che il Pontefice Bonifacio non dichiarò che tale fosse l'intelligenza delle parole "saltem semel in die", ma che concedette per grazia particolare, che, nonostante la contraria disposizione della sua Decretale, potessero farsi le visite delle Chiese nel modo accennato.

Ed infatti quanti hanno scritto nei tempi susseguenti sopra le Bolle del Giubileo dell'Anno Santo, nelle quali sempre si ritrovano le parole "saltem semel in die", valutando dirsi "in die" in singolare, e non "in diebus" in plurale, hanno detto doversi fare la visita delle quattro Chiese in un giorno.

Si possono vedere il Navarro,11 ed il Benzonio.12

Così pure discorrono il Santarelli13 il Lavorio;14 il Quarti;15 il Passerino;16 il Pasqualigo;17 il Ricci,18 che di più aggiunse che, visitandosi dai Sommi Pontefici le Basiliche nell'Anno Santo, si visitano tutte quattro in un giorno.

11 Ciò nonostante, fu creduto ben fatto nell'occasione dell'Anno Santo del 1700, intimato dal Pontefice Innocenzo XII, il sottoporre ad un nuovo esame in una Congregazione particolare composta di vari Cardinali e Prelati il sopraddetto punto, se la visita delle quattro Chiese dovesse farsi in un sol giorno, oppure potesse farsi in giorni interpolati, visitando per esempio due Chiese in un giorno, e due in un altro; e concordemente fu risoluto che dovevano farsi tutte in un giorno.

Così ancora fu intimato in una Notificazione pubblicata dal Cardinale Gasparo di Carpegna, in quei tempi Vicario di Roma.

I nomi degli intervenuti alla Congregazione e la risoluzione della medesima sono registrati da Gio. Battista Riganti sopra le "Regole della Cancellaria;19 la Dichiarazione si ritrova stampata dal Padre Viva, De Indulgentiis,20 ed è anche indicata dal Padre Vanranst, Opuscul. de Indulgentiis, et Jubilaeo.21

Noi, aderendo all'ovvia intelligenza delle parole "semel saltem in die", alla comune opinione dei Dottori ed alle precedenti risoluzioni, nella nostra Costituzione Peregrinantes ci protestiamo d'aver inteso doversi fare la visita della quattro Chiese in un giorno.

12 La seconda controversia riguarda la misura del giorno in cui, come si è detto, deve farsi la visita delle quattro Chiese.

Alcuni hanno creduto doversi misurare il giorno dalla mezzanotte precedente all'altra mezzanotte del giorno susseguente, per esempio dalla mezzanotte del giovedì fino alla mezzanotte del venerdì susseguente.

Altri poi hanno creduto doversi misurare il giorno dai Vespri del giorno precedente ai Vespri del giorno susseguente, per esempio dai Vespri del Giovedì fino agli altri Vespri del venerdì susseguente; che è lo stesso che dire fino al principio della notte, ossia alle ventiquattr'ore del venerdì, giacché la compieta è il compimento delle orazioni del giorno.

13 Fu esaminata questa controversia nell'occasione dell'Anno Santo celebrato dal Pontefice Clemente X e non fu risolta, come attesta il Febei.22

Fu sottoposta a nuovo esame nell'occasione dell'Anno Santo intimato da Innocenzo XII.

Il Riganti nel luogo citato aderì all'opinione che il giorno dovesse computarsi dai primi Vespri fino ai Vespri del giorno seguente.

Non mancò di portare validissime ragioni pel suo assunto, riflettendo molto a proposito che le Porte Sante si aprono nella Vigilia della Natività di Nostro Signore avanti i Vespri, e si chiudono nella susseguente Vigilia della Natività del Signore dopo i primi Vespri, cioè vicino al tramontare del sole.

Furono queste ragioni pregiate, ed abbracciate da alcuni che intervennero alla Congregazione, e da altri, i pareri dei quali furono dalla stessa Congregazione richiesti.

Altri poi della Congregazione, ed anche dei consultati dalla stessa Congregazione, seguirono la sentenza, che il giorno dovesse misurarsi da una mezzanotte all'altra mezzanotte.

Prevalse questa opinione, come può vedersi nello stesso Riganti.

Nella citata Notificazione del Cardinale di Carpegna Vicario, fu dichiarato che il giorno debba intendersi cominciare e finire da una mezzanotte all'altra.

Ma Noi, acciò possano i fedeli più facilmente adempiere la visita delle quattro Basiliche nell'imminente Anno Santo, abbiamo nella nostra Costituzione tolta di mezzo ogni disputa, dichiarando che la visita delle quattro Basiliche possa farsi o nell'una o nell'altra maniera, cioè o da una mezzanotte all'altra mezzanotte, o dai Vespri del giorno precedente fino ai vespertini crepuscoli del giorno susseguente.

14 Infine, nella citata Costituzione Peregrinantes viene stabilito che quelli che hanno intrapreso il viaggio per Roma, o che arrivati a Roma non possono o compiere o incominciare la visita delle Basiliche, prevenuti dalla morte, o impediti per altra legittima causa, godano il frutto dell'Indulgenza purché siano pentiti, abbiano fatto la Confessione, ed abbiano ricevuto la santa Eucaristia.

"Eosdem vere poenitentes, et confessos, ac sacra Comunione refectos, praedictae Indulgentiae, et remissionis participes perinde fieri volumus, ac si dictas Basilicas diebus a Nobis praescriptis re ipsa visitassent".

15 Il Pontefice Bonifacio VIII nella più volte citata sua Decretale "Antiquorum", in cui intima l'Anno Santo, non inserì la predetta dichiarazione comprensiva dei Forestieri, ossia Pellegrini; e perciò nacque la controversia, se essi nelle dette circostanze avessero conseguita l'Indulgenza; per cui egli fu necessitato a fare una verbale dichiarazione in Concistoro favorevole ai Forestieri, come attesta il chiosatore della Decretale "Antiquorum, vers. sedquaero: aliquis vere poenitens et confessus", fra l'Estravaganti comuni.

Fu sollevata poi la questione, se, senza la detta dichiarazione, quelli che, disposti a venire a Roma, ed avendo anche intrapreso il viaggio, oppure giunti a Roma, non avendo potuto o incominciare o finire la visita prescritta delle Basiliche, purché fossero pentiti delle loro colpe, e si fossero confessati, conseguissero l'Indulgenza del Giubileo.

Né mancò chi opinava che la conseguivano.

I più accreditati furono di parere contrario, non conseguendosi l'Indulgenza per la sola volontà, ma essendo necessario l'effetto.

Così discorre il Felino nel suo Trattato De Indulgentiis, inter Tractatus Magnos citat.23

Il sopracitato ancora Giovanni Battista Paulini24 provò quello stesso assunto con vari argomenti.

Una simile controversia è trattata da S. Tommaso,25 ove chiede se chi aveva preso la Croce per portarsi al recupero della Terra Santa, per la quale insigne azione avrebbe conseguito l'Indulgenza Plenaria, la conseguisse se, essendo in istato di vera penitenza, morisse prima di intraprendere il viaggio.

Il Santo la risolve dicendo che è necessario osservare bene il testo della concessione dell'Indulgenza; perché se nel testo si dice che l'Indulgenza si concede a chi prende la Croce, il Crocesignato subito acquista l'Indulgenza, e ne è partecipe anche se muore prima d'essersi posto in viaggio; ma se nel testo della concessione dell'Indulgenza, essa viene concessa a quelli che passeranno il mare, il Crocesignato che muore prima di passare il mare non consegue l'Indulgenza.

16 Il Pontefice Clemente VI, che fu colui che ridusse il Giubileo dai cento anni prefissi da Bonifacio VIII ai cinquanta, nella sua Decretale Unigenitus, sotto il titolo "de Poenitentiis, et remissionibus" fra "l'estravaganti comuni", fu il primo che pose in carta, e registrò nella Decretale suddetta, la dichiarazione favorevole ai Pellegrini o Forestieri, avendola inserita nella sopraddetta sua Decretale.

Però il celebre giureconsulto Giovanni di Anania, Arcidiacono di Bologna, nel suo Trattato De Jubilaeo, sotto la rubrica "de sortilegiis", dopo aver proposto quattordici dubbi da esaminarsi sulla materia del Giubileo, nel n. 9 ripone il seguente: "Dubitatur de illo, qui ivit usque ad mediam viam, et non potuit ulterius ire; de illo, qui non implet numerum dierum", ed a questo dubbio risponde così: "Ista tolluntur in Bulla praecedenti", che è quella di Clemente VI, da lui stesso ricordata in precedenza.

Nelle Costituzioni ed intimazioni degli Anni Santi dei Pontefici Successori si trova la stessa dichiarazione.

E Noi, per eliminare tutte le controversie, abbiamo ben volentieri aderito al loro esempio, avendola inserita nella nostra Costituzione Peregrinantes; con l'avvertenza, però, che questa dichiarazione comprende unicamente i Forestieri, e non s'estende ai Romani, o agli abitanti in Roma, come anche fu ben osservato dal Benzonio,26provvedendosi ai Romani, ed abitanti di Roma, impediti, ed impotenti a far le visite delle Basiliche, in altra maniera, come altrove si vedrà.

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1 De indulgentiis quaest., 43 e 44
2 "de poenit.", disp. 27, sect. 6, n. 64
3 Tomo 14, editi a Venezia nel 1584, p. 145 verso, e p. 158 verso
4 Tomo 2, Controversiarum lib. 1. "de Indulgentiis", cap. 13. Tertia quaestio
5 Variar. resolut. quaest. 76, a n. 7 usque ad n. 23
6 Lib. 3. cap. 2, p. 147 e ss.
7 Notabil 18, n. 1 e ss. e n. 6
8 De Jubilaeo, quaest. 8, art. 3
9 § 2, art. 5
10 De Indulg. part. 1, cap. 11, art. 5 in fine
11 De Jubilaeo, et Indulgentiis notab., 32 n. 41
12 De anno Jubilaei, lib. 5 dub. 5
13 Variar. Resolut. Quaest. 75, n. 1 e ss.
14 De Jubilaeo, et indulgentiis, part. 1 cap. 17, n. 5
15 Trattato del Giubileo, punt. 2 dub. 1
16 De Indulgentiis, quaest. 49, n. 363
17 De Jubilaeo, quaest. 45
18 Trattato del Giubileo, cap. 117
19 Tom. 4, ad regulam 53, ann. 22, usque ad finem
20 p. 668, edit. Patavin., ann. 1715
21 Quaest. 7, n. 10
22 De anno Jubilaei, § 2, cap. 15, p. 241
23 Tomo 14, p. 159 a tergo unum 36
24 Lib. 3 da Jubilaeo, cap. 5
25 Quodlibet, 2, art. 16
26 De anno Jubilaei, lib. 5, dub. 10