Inter praeteritos

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Parte IX

Dell'iterato acquisto del Giubileo, ed altre dichiarazioni circa le facoltà concesse per il corrente Giubileo

84 È antica la questione, se nel tempo dell'Anno Santo, avendo taluno devotamente visitato le Basiliche trenta volte, quanto è stato prescritto per conseguir l'Indulgenza, essendosi anche confessato e comunicato, e potendo perciò supporre d'aver conseguito il frutto del Giubileo, possa di nuovo conseguirlo, facendo un'altra volta la visita nel numero prescritto delle Basiliche, e di nuovo confessandosi e comunicandosi.

Fu indicata questa controversia da Giovanni d'Anania nel suo piccolo trattato dell'Anno Santo, e fu poi riassunta dagli altri.

Il Filliuc sarebbe stato d'opinione che, ripetendosi le opere ingiunte, si conseguisse di nuovo il Giubileo, ma poi abbandona questa opinione ritenendo che il contrario fosse stato deliberato dalla Congregazione del Concilio nell'anno 1620.

Il Vanranst sostiene non potersi acquistare la seconda volta il Giubileo, ancorché si adempiano le opere ingiunte.

Il Navarro, considerando non esservi nelle Bolle dell'Anno Santo cosa contraria al nuovo acquisto del Giubileo, si fa sostenitore dell'opinione favorevole a chi ripete le opere ingiunte; al Navarro aderisce il Benzonio, e questo può dirsi il parere comune, come può vedersi nel Viva, nel Costantini e nel Quarti.

Il Costantini riferisce anche di essere stato dal Pontefice Urbano VIII, e che non è autentica la dichiarazione della Congregazione del Concilio citata dal Filliuc.

Abbiamo creduto bene dichiarare nel n. LII la nostra opinione sopra questa controversia altre volte proposta, ed avendo considerato che ora non si tratta di un Giubileo di due Settimane, ma d'un Giubileo che dura un anno intero; non si tratta d'opere ingiunte, che possano adempiersi più volte in un giorno, come accade quando si concede l'Indulgenza plenaria a chi nei tali giorni determinati visita la tal Chiesa ( nel quale stato di cose, ancorché più volte in un giorno si faccia la visita della Chiesa non si può che acquistare una sola Indulgenza per giorno, giusta il Decreto della Congregazione delle Indulgenze espressamente approvato dalla santa memoria d'Innocenzo XI, e legalmente promulgato il 7 marzo 1678, in cui così si legge: "Semel dumtaxat in die plenariam Indulgentiam in certos dies Ecclesiam visitantibus concessam, vel aliud pium opus peragentibus, lucrifieri" ), ma trattasi di numerose visite di Basiliche distanti l'una dall'altra, che non possono farsi, se non in molti giorni distanti; non abbiamo avuto difficoltà a dichiarare potersi più volte nell'Anno Santo, ripetendosi più volte le opere ingiunte, conseguire la Sacra Indulgenza.

Si è detto potersi acquistare di nuovo l'Indulgenza, ripetendosi di nuovo le opere ingiunte.

Ma poiché nel Giubileo all'Indulgenza sono aggiunti altri favori e grazie, abbiamo nella stessa Costituzione, e nel medesimo paragrafo, dichiarato, che chi ne è stato partecipe, quando la prima volta prese il Giubileo, non ne possa essere partecipe, se dopo il primo acquisto del Giubileo è incorso di nuovo nelle censure, o ha commesso casi riservati, o ha bisogno di nuove commutazioni di Voti, o Dispense.

85 Quando in detta Costituzione Convocatis si è parlato di quanto si concede ai Penitenzieri minori delle Basiliche, si è fatta al n. VII espressa menzione della Facoltà di assolvere dall'eresia estrinsecata, restringendo però tale Facoltà dentro alcuni confini espressi nel sopraccitato paragrafo.

Ma perché nelle Facoltà date ai Confessori deputati dal Cardinal Vicario, specialmente per l'Anno Santo, al n. XXXVI si è data un'ampia Facoltà di assolvere dalle censure riservate in "Bulla Coenae", e da quest'ampia Facoltà taluno ha preteso potersi dedurre anche la Facoltà d'assolvere dalla eresia estrinseca di cui si fa menzione nella detta Bolla "in Coena Domini", abbiamo creduto opportuno dichiarare, come dichiariamo al n. LIII, non essere ciò sufficiente; dovendo tale Facoltà essere espressamente nominata, né mai potendo pretendersi concessa in vigore di qualunque ampiezza di parole; come fu stabilito dal nostro Predecessore Alessandro VII in un Decreto, che fece in una Congregazione del Sant'Officio tenuta alla sua presenza: "Sanctissimus dominus Noster Alexander Papa VII sub die 23 Martii 1656 inhaerendo declarationibus alias a Praedecessoribus suis factis, ad removendam omnem dubitandi occasionem, et ne circa id in posterum ullu tempore haesitare contingat, cum crimen haeresis prae ceteris gravissimum speciali nota dignum sit, decrevit, Facultatem absolvendi ab Haeresi, in Jubilaeis, vel aliis similibus concessionibus non censeri comprehensam, nisi expressis verbis concedatur Facultas absolvendi ab haeresi".

Della controversia, che prima del Decreto v'era, e della controversia levata interamente dal Decreto, si è da Noi diffusamente trattato nella nostra Notificazione pubblicata quando eravamo residenti in Bologna, che è la quarta nell'edizione italiana e latina.

86 Di sopra si è detto che chi ha le Facoltà che si concedono nell'Anno Santo non può avvalersene se non con quei Penitenti che sinceramente vogliono conseguire il Giubileo, e che vengono a confessarsi con un vero proposito d'adempiere le opere ingiunte per conseguirlo.

Restava il dubbio, rispetto a colui che, avendo avuto il buon animo di fare quanto doveva, di poi si pente e non adempie, se ricada nelle censure, dalle quali fu assolto, e s'intendono cessate le commutazioni dei voti e dispense già ottenute.

Ma, giacché l'assoluzione delle censure non è stata data, né si dà "cum reincidentia" nel caso di cui si tratta, ma si dà assoluta, nella medesima Costituzione Convocatis n. LIV abbiamo dichiarato non restare il predetto condizionato dalle censure dalle quali è stato prosciolto, né restare privo della grazia delle commutazioni e dispense ottenute.

Così, dopo avere richiamato gli Autori più antichi, discorrono il Giribaldi ed il Viva.

E sebbene il primo di detti Autori esenti dal peccato mortale chi, mutato pensiero, non fa quello che resta da fare per conseguire il Giubileo, ragionevole però e sussistente è l'opinione del secondo, che lo ritiene reo di peccato mortale, citando il Suarez, il Vasquez ed il Filliuc per la contravvenzione in materia grave alla mente ed intenzione di chi ha concesso le Facoltà ai Confessori, avendole concesse come un mezzo per conseguire il Giubileo, ed essendosi obbligato il penitente ad eseguire il restante delle opere ingiunte, nell'atto in cui ha avuto l'assoluzione dalle censure, ed ha accettato i favori e le grazie dati nell'occasione del Giubileo; come anche di sopra si è scritto.

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