Quartus supra

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40 Sono due i punti nei quali si afferma che i diritti imperiali furono da Noi violati e cioè: primo, perché abbiamo stabilito il modo di eleggere e insediare i Vescovi, e l'altro perché abbiamo vietato ai Patriarchi di alienare i beni ecclesiastici senza aver prima consultato la Sede Apostolica.

41 Ma che cosa può essere più pertinente all'ordinamento ecclesiastico della elezione dei Vescovi?

In nessun luogo della Sacra Scrittura abbiamo mai trovato che essa sia stata lasciata all'arbitrio dei re o del popolo.

Sia i Padri della Chiesa, sia i Concilii Ecumenici, sia le Costituzioni Apostoliche sempre riconobbero e sancirono che tale elezione appartiene al potere ecclesiastico.

Se dunque nel costituire un Pastore della Chiesa, la Sede Apostolica definisce le modalità da osservare nel fare la scelta, con quale ragione si potrà dire che sono stati violati i diritti imperiali, quando la Chiesa stessa esercita non i diritti di altri, ma quelli del suo proprio potere?

È infatti esimia e venerabile l'autorità esercitata dal Vescovo sul popolo che gli è stato affidato; il potere civile non ha pertanto nulla da temere poiché nel Vescovo troverà non un nemico, ma un assertore dei diritti del Principe.

Per contro, se si verificasse un'umana leggerezza, la stessa Sede Apostolica non trascurerebbe minimamente di riprendere quel Vescovo che mancasse della dovuta fedeltà e del dovuto sostegno al Principe legittimo.

E neppure è da temere che giunga alla dignità episcopale chi avesse l'animo avverso al legittimo Principe, poiché si è soliti investigare adeguatamente secondo le leggi della Chiesa su coloro che possono essere promossi, affinché siano dotati di quelle virtù che l'Apostolo richiede in essi.

Non risplenderebbe certamente di queste virtù chi fosse noto per non osservare il precetto del Beato Pietro, il Principe degli Apostoli ( 1 Pt 2,13 ): "Siate sottomessi ad ogni istituzione umana per amore del Signore: sia al re come sovrano; sia ai governanti come suoi inviati per punire i malfattori e premiare i buoni.

Perché questa è la volontà di Dio: cioè che, operando il bene, voi chiudiate la bocca all'ignoranza degli stolti; comportatevi come uomini liberi, non servendovi della libertà come di un velo per coprire la malizia, ma come servitori di Dio".

42 Se poi il supremo Sovrano Ottomano di Costantinopoli e i suoi successori ritennero utile affidare ai Vescovi e ad altri ecclesiastici anche l'amministrazione e un compito civile, non per questo può essere diminuito il pieno e completo potere della Chiesa a seguito della loro elezione.

Sarebbe assolutamente sconveniente che i valori celesti venissero posposti a quelli terreni, e i valori spirituali dovessero servire quelli civili.

D'altronde resterebbe sempre integro il diritto del Sovrano di attribuire ad altri il grado e il potere civile, qualora lo giudicasse opportuno, restando sempre pieno e libero per i Vescovi cattolici l'esercizio del potere ecclesiastico.

E, come è noto, ciò è avvenuto con un particolare decreto del Sovrano Ottomano nell'anno 1857.

43 Tutte queste Nostre disposizioni, a Nostro nome e per Nostro mandato, furono trasmesse alla sublime Porta Ottomana dal Venerabile Nostro Fratello l'Arcivescovo di Tessalonica allorché era Nostro legato straordinario a Costantinopoli.

Si dovrebbe quindi cessare di ridestare queste calunniose ed obsolete dicerie, a meno che gli invidiosi avversari non vogliano essere reputati più amanti della faziosità che della verità.

44 Noi siamo rimasti molto meravigliati, allorché Ci è stato riferito che siamo stati contestati per la rinnovata e da Noi confermata legge circa l'alienazione dei beni ecclesiastici, come se volessimo non tanto invadere i diritti imperiali, quanto rivendicare per Noi gli stessi beni delle Chiese Armene.

I beni ecclesiastici appartengono alle rispettive Chiese, come i beni dei cittadini appartengono ai cittadini, e sono di loro proprietà: ciò è sancito non solo dai canoni, ma dettato – come ognuno sa – dalla stessa legge naturale.

Per la verità, l'amministrazione di questi beni fu affidata all'arbitrio e alla coscienza dei Vescovi fin dai primi secoli della Chiesa; i decreti dei Concilii che seguirono non tralasciarono di regolare la materia, emanando delle leggi per definire con quali criteri e con quali finalità doveva essere condotta la loro amministrazione e permessa la loro alienazione. In proposito, l'antico potere dei Vescovi fu limitato, e concesso secondo la prudente decisione dei Sinodi o dei Presuli Maggiori.

Ma siccome non pareva che si provvedesse abbastanza alla sicurezza dei beni ecclesiastici, sia per la rara celebrazione dei Sinodi, sia per altre cause, dovette intervenire l'autorità della Sede Apostolica, con la quale si provvide che non venissero alienati i beni delle Chiese, senza consultare il Pontefice Romano.

45 Per la salvaguardia delle Chiese, fu ritenuta cosa tanto importante e necessaria stabilire, già da molto tempo, che gli eletti alle Chiese cattedrali, metropolitane o anche patriarcali dovessero obbligarsi, con religioso giuramento, all'osservanza di questa legge.

Anche gli Atti che sono nei Nostri archivi apostolici attestano che questo giuramento fu prestato anche dai Patriarchi di rito Orientale, relativamente ai beni della loro mensa, fin da quando le loro Chiese sono ritornate alla verità e unità cattolica: e non c'è stato nessuno che non abbia promesso con giuramento di osservare la legge predetta.

Lo stesso procedimento fu seguito e si segue ogni giorno da parte dei Vescovi di rito Latino di tutte le nazioni, regni o repubbliche, senza che mai le autorità civili abbiano protestato per la violazione di qualche loro diritto.

E giustamente. Infatti, con queste leggi il Pontefice Romano non pretende nulla; nulla si arroga: l'essenziale è che sì definisca con appropriate decisioni cosa sia necessario fare nei singoli casi da parte del Vescovo, o quali poteri si concedano al Vescovo, sempre tenendo conto dell'interesse delle singole Chiese: con l'intento non dissimile da quello di un padre di famiglia che tratta con i figli su ciò che si deve compiere.

Quanto al fatto che ai Patriarchi soggetti a Roma è vietato alienare i beni della loro mensa senza aver consultato la Sede Apostolica, ciò abbiamo ritenuto dovesse essere inserito nella Nostra Costituzione relativa agli altri beni ecclesiastici, non senza gravissimi motivi, dei quali ben sappiamo che dovremo rendere doveroso conto a Dio: nessuno che voglia giudicare con retta coscienza può sospettare altrimenti.

Ogni saggia persona comprenderà che con la citata Nostra Costituzione fu provveduto alla salvaguardia e alla conservazione dei beni ecclesiastici in modo più sicuro ed efficace, senza che sia stato recato alcun pregiudizio ai diritti di chicchessia.

46 Noi quindi confessiamo francamente di non comprendere in che modo con questi Nostri decreti siano stati lesi – come dicono – i diritti del Sovrano, tanto siamo lontani dall'averlo voluto o dal pensare che ciò potesse avvenire.

Se non si può affermare che è contrario al diritto quel potere con il quale i Patriarchi e i Vescovi dell'Impero Ottomano operano nell'amministrazione dei beni ecclesiastici, non si può affermare che sia contrario al diritto quel potere che la Sede Apostolica esercita doverosamente e legalmente quando stabilisce le modalità con le quali i Vescovi debbono operare, in modo che siano di utilità e non di danno.

È evidente che con questo documento Noi abbiamo provveduto alla salvaguardia dei beni ecclesiastici; in futuro ciò sarà di grandissima utilità alle Chiese cattoliche dell'Oriente; e quando si saranno quietate le contestazioni, tutti lo riconosceranno; i posteri poi, se si osserveranno religiosamente queste leggi, lo sperimenteranno.

Poiché l'Imperatore Ottomano ha stabilito con i suoi decreti la libertà di quelle Chiese e ha comunicato a Noi che avrebbe gestito con molta umanità il loro patrocinio, Noi non dubitiamo che, considerata la cosa come veramente è, e rigettate le pretestuose calunni degli avversari, ci si dovrà rallegrare più che dolere di questi provvedimenti, che risulteranno evidentemente di grande utilità per esse.

47 Non è meno calunnioso il commento escogitato più recentemente da taluni e subito accettato avidamente dai dissidenti Orientali, secondo il quale il Romano Pontefice, per il fatto che è il Vicario di Cristo, deve essere considerato come un'autorità esterna che si inserisce nel governo interno dei regni e delle nazioni: pertanto – affermano – questo si deve assolutamente proibire, affinché al Sovrano restino intatti tutti i suoi diritti e si chiuda ogni via a che altri Principi non siano indotti ad osare simili iniziative.

48 È facile comprendere quanto siano false queste contestazioni e quanto siano aberranti dalla retta ragione e dal divino ordinamento della Chiesa Cattolica.

È falso, prima di tutto, che i Romani Pontefici siano usciti dai limiti del loro potere o che si siano intromessi nella civile amministrazione degli Stati usurpando i diritti dei Principi.

Se con questa calunnia si biasimano i Pontefici Romani perché vogliono deliberare sulle elezioni dei Vescovi e dei sacri ministri della Chiesa, o su legittimi motivi e su altre faccende che sono di pertinenza della disciplina ecclesiastica, e che chiamano esteriore, si devono allora ammettere due ipotesi: o si ignora, o si vuole respingere il divino e immutabile ordinamento della Chiesa Cattolica.

Questa rimase e rimarrà sempre stabile; né si può esigere che sia soggetta a qualsiasi patto o mutamento, specialmente in quelle regioni dove la libertà e la tranquillità della Religione cattolica sono assicurate persino dai decreti imperiali del Sovrano.

Essendo poi un dogma della fede cattolica che la Chiesa è una e che il suo capo supremo è il Romano Pontefice ( il quale è padre e maestro universale di tutti i cristiani ), il Pontefice non potrà mai essere dichiarato estraneo a nessuna Chiesa particolare e ai Cristiani, a meno che qualcuno voglia affermare che il capo è estraneo alle membra del corpo, il padre è estraneo ai figli, il maestro ai discepoli, il pastore al suo gregge.

49 Coloro che persistono nel chiamare la Sede Apostolica autorità estranea, con questa espressione lacerano l'unità della Chiesa o danno occasione di lacerarla, per il fatto che negano al successore del Beato Pietro il titolo e i diritti di Pastore universale, defezionando dalla dovuta fede cattolica, se si considerano suoi figli, o combattendo la sua dovuta libertà, se ne sono fuori. Cristo Signore apertamente insegnò ( Gv 10,5 ) che le pecore conoscono e ascoltano la voce del Pastore e lo seguono; ma fuggono "da un estraneo, perché non conoscono la voce degli estranei".

Se dunque il Sommo Pontefice è dichiarato estraneo a qualche Chiesa particolare, sarà quella Chiesa estranea alla Sede Apostolica, cioè alla Chiesa Cattolica che è una sola, fondata su Pietro dalla parola stessa del Signore.

Coloro che la vogliono separare da quel fondamento non rispettano più la Chiesa divina e cattolica, ma tentano di crearne una umana , la quale – come affermano – legata soltanto dai vincoli umani della nazionalità, non sarebbe più cementata dal glutine dei sacerdoti che aderiscono con fermezza alla Cattedra del Beato Pietro, non resterebbe salda con essa e non sarebbe connessa e congiunta nell'unità della Chiesa cattolica.

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