Sacerdotalis caelibatus |
14 Noi dunque riteniamo che la vigente legge del sacro celibato debba ancora oggi, e fermamente, accompagnarsi al ministero ecclesiastico; essa deve sorreggere il ministro nella sua scelta esclusiva, perenne e totale dell'unico e sommo amore di Cristo e della consacrazione al culto di Dio e al servizio della Chiesa, e deve qualificare il suo stato di vita, sia nella comunità dei fedeli, che in quella profana.
15 Certo, il carisma della vocazione sacerdotale, rivolta al culto divino e al servizio religioso e pastorale del popolo di Dio, è distinto dal carisma che induce alla scelta del celibato come stato di vita consacrata;8 ma la vocazione sacerdotale, benché divina nella sua ispirazione, non diventa definitiva e operante senza il collaudo e l'accettazione di chi nella Chiesa ha la potestà e la responsabilità del ministero per la comunità ecclesiale; e quindi spetta all'autorità della Chiesa stabilire, secondo i tempi e i luoghi, quali debbano essere in concreto gli uomini e quali i loro requisiti, perché possano ritenersi adatti al servizio religioso e pastorale della Chiesa medesima.
16 In spirito di fede, consideriamo perciò favorevole la occasione offertaCi dalla divina Provvidenza per illustrare nuovamente e in una maniera più consona agli uomini del nostro tempo le ragioni profonde del sacro celibato, giacché, se le difficoltà contro la fede possono stimolare lo spirito a una più accurata e profonda intelligenza di essa,9 non altrimenti accade della disciplina ecclesiastica, che modera la vita dei credenti.
Ci muove la gioia di contemplare in questa circostanza e da questo punto di vista, la divina ricchezza e bellezza della Chiesa di Cristo, non sempre immediatamente decifrabile ad occhio umano, perché opera dell'amore del Capo divino della Chiesa e perché si manifesta in quella perfezione di santità, ( Ef 5,25-27 ) che stupisce lo spirito limano, e trova insufficienti a darne ragione le forze della umana creatura.
Indice |
8 | sopra n. 5 e n. 7 |
9 | Gaudium et Spes 62 |