Sacerdotalis caelibatus

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Casi particolari

42 In virtù della norma fondamentale nel governo della Chiesa cattolica alla quale abbiamo sopra82 accennato, come, da un lato, rimane confermata la legge che richiede la scelta libera e perpetua del celibato in coloro che sono ammessi agli ordini sacri, dall'altro, potrà essere consentito lo studio delle particolari condizioni di ministri sacri coniugati, appartenenti a Chiese o a comunità cristiane tuttora divise dalla comunione cattolica, i quali, desiderando di aderire alla pienezza di tale comunione e di esercitarvi il sacro ministero, fossero ammessi alle funzioni sacerdotali, in tali circostanze tuttavia da non portare pregiudizio alla vigente disciplina circa il sacrocelibato.

E che l'autorità della Chiesa non rifugga dall'esercizio di questa potestà lo dimostra l'eventualità, prospettata dal recente Concilio Ecumenico, di conferire il sacro diaconato anche ad uomini di matura età, viventi nel matrimonio.83

43 Ma tutto questo non significa un rilassamento della legge vigente, e non deve essere interpretato come un preludio alla sua abolizione.

E piuttosto che indulgere a questa ipotesi, la quale indebolisce negli animi il vigore e l'amore, onde il celibato si fa sicuro e felice, e oscura la vera dottrina, che ne giustifica l'esistenza e ne glorifica lo splendore, sia promosso lo studio in difesa del concetto spirituale e del valore morale della verginità e del celibato.84

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82 sopra, n. 15
83 Lumen Gentium 29
84 Lumen Gentium 42