Christifideles laici

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Ministeri, uffici e funzioni dei laici

23 La missione salvifica della Chiesa nel mondo è attuata non solo dai ministri in virtù del sacramento dell'Ordine ma anche da tutti i fedeli laici: questi, infatti, in virtù della loro condizione battesimale e della loro specifica vocazione, nella misura a ciascuno propria, partecipano all'ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo.

I pastori, pertanto, devono riconoscere e promuovere i ministeri, gli uffici e le funzioni dei fedeli laici, che hanno il loro fondamento sacramentale nel Battesimo e nella Confermazione, nonché, per molti di loro, nel Matrimonio.

Quando poi la necessità o l'utilità della Chiesa lo esige, i pastori possono affidare ai fedeli laici, secondo le norme stabilite dal diritto universale, alcuni compiti che sono connessi con il loro proprio ministero di pastori ma che non esigono il carattere dell'Ordine.

Il Codice di Diritto Canonico scrive: « Ove le necessità della Chiesa lo suggeriscano, in mancanza di ministri, anche i laici, pur senza essere lettori o accoliti, possono supplire alcuni dei loro uffici, cioè esercitare il ministero della parola, presiedere alle preghiere liturgiche, amministrare il Battesimo e distribuire la sacra Comunione, secondo le disposizioni del diritto ».69

L'esercizio però di questi compiti non fa del fedele laico un pastore: in realtà non è il compito a costituire il ministero, bensì l'ordinazione sacramentale.

Solo il sacramento dell'Ordine attribuisce al ministero ordinato una peculiare partecipazione all'ufficio di Cristo Capo e Pastore e al suo sacerdozio eterno.70

Il compito esercitato in veste di supplente deriva la sua legittimazione immediatamente e formalmente dalla deputazione ufficiale data dai pastori, e nella sua concreta attuazione è diretto dall'autorità ecclesiastica.71

La recente Assemblea del Sinodo ha presentato un ampio e significativo panorama della situazione ecclesiale circa i ministeri, gli uffici e le funzioni dei battezzati.

I Padri hanno vivamente apprezzato l'apporto apostolico dei fedeli laici, uomini e donne, in favore dell'evangelizzazione, della santificazione e dell'animazione cristiana delle realtà temporali, come pure la loro generosa disponibilità alla supplenza in situazioni di emergenza e di croniche necessità.72

In seguito al rinnovamento liturgico promosso dal Concilio, gli stessi fedeli laici hanno acquisito più viva coscienza dei loro compiti nell'assemblea liturgica e nella sua preparazione, e si sono resi ampiamente disponibili a svolgerli: la celebrazione liturgica, infatti, è un'azione sacra non soltanto del clero, ma di tutta l'assemblea.

È naturale, pertanto, che i compiti non propri dei ministri ordinati siano svolti dai fedeli laici.73

Il passaggio poi da un effettivo coinvolgimento dei fedeli laici nell'azione liturgica a quello nell'annuncio della Parola di Dio e nella cura pastorale è stato spontaneo.74

Nella stessa Assemblea sinodale non sono mancati però, insieme a quelli positivi, giudizi critici circa l'uso troppo indiscriminato del termine « ministero »,

la confusione e talvolta il livellamento tra il sacerdozio comune e il sacerdozio ministeriale,

la scarsa osservanza di certe leggi e norme ecclesiastiche,

l'interpretazione arbitraria del concetto di « supplenza »,

la tendenza alla « clericalizzazione » dei fedeli laici e il rischio di creare di fatto una struttura ecclesiale di servizio parallela a quella fondata sul sacramento dell'Ordine.

Proprio per superare questi pericoli i Padri sinodali hanno insistito sulla necessità che siano espresse con chiarezza, anche servendosi di una terminologia più precisa,75 l'unità di missione della Chiesa, alla quale partecipano tutti i battezzati, ed insieme l'essenziale diversità di ministero dei pastori, radicato nel sacramento dell'Ordine, rispetto agli altri ministeri, uffici e funzioni ecclesiali, che sono radicati nei sacramenti del Battesimo e della Confermazione.

È necessario allora, in primo luogo, che i pastori, nel riconoscere e nel conferire ai fedeli laici i vari ministeri, uffici e funzioni, abbiano la massima cura di instruirli sulla radice battesimale di questi compiti.

È necessario poi che i pastori siano vigilanti perché si eviti un facile ed abusivo ricorso a presunte « situazioni di emergenza » o di « necessaria supplenza », là dove obiettivamente non esistono o là dove è possibile ovviarvi con una programmazione pastorale più razionale.

I vari ministeri, uffici e funzioni che i fedeli laici possono legittimamente svolgere nella liturgia, nella trasmissione della fede e nelle strutture pastorali della Chiesa, dovranno essere esercitati in conformità alla loro specifica vocazione laicale, diversa da quella dei sacri ministri.

In tal senso, l'Esortazione Evangelii nuntiandi, che tanta e benefica parte ha avuto nello stimolare la diversificata collaborazione dei fedeli laici alla vita e alla missione evangelizzatrice della Chiesa, ricorda che « il campo proprio della loro attività evangelizzatrice è il mondo vasto e complicato della politica, della realtà sociale, dell'economia;

così pure della cultura, delle scienze e delle arti, della vita internazionale, degli strumenti della comunicazione sociale;

ed anche di altre realtà particolarmente aperte all'evangelizzazione, quali l'amore, la famiglia, l'educazione dei bambini e degli adolescenti, il lavoro professionale, la sofferenza.

Più ci saranno laici penetrati di spirito evangelico, responsabili di queste realtà ed esplicitamente impegnati in esse, competenti nel promuoverle e consapevoli di dover sviluppare tutta la loro capacità cristiana spesso tenuta nascosta e soffocata, tanto più queste realtà, senza nulla perdere né sacrificare del loro coefficiente umano, ma manifestando una dimensione trascendente spesso sconosciuta, si troveranno al servizio dell'edificazione del Regno di Dio, e quindi della salvezza in Gesù Cristo ».76

Durante i lavori del Sinodo i Padri hanno dedicato non poca attenzione al Lettorato e all'Accolitato.

Mentre in passato esistevano nella Chiesa Latina soltanto come tappe spirituali dell'itinerario verso i ministeri ordinati, con il Motu proprio di Paolo VI Ministeria quaedam ( 15Agosto 1972 ) essi hanno ricevuto una loro autonomia e stabilità, come pure una loro possibile destinazione agli stessi fedeli laici, sia pure soltanto uomini.

Nello stesso senso si è espresso il nuovo Codice di Diritto Canonico.77

Ora i Padri sinodali hanno espresso il desiderio che « il Motu proprio "Ministeria quaedam" sia rivisto, tenendo conto dell'uso delle Chiese locali e soprattutto indicando i criteri secondo cui debbano essere scelti i destinatari di ciascun ministero ».78

In tal senso è stata costituita un'apposita Commissione non solo per rispondere a questo desiderio espresso dai Padri sinodali, ma anche e ancor più per studiare in modo approfondito i diversi problemi teologici, liturgici, giuridici e pastorali sollevati dall'attuale grande fioritura di ministeri affidati ai fedeli laici.

In attesa che la Commissione concluda il suo studio, perché la prassi ecclesiale dei ministeri affidati ai fedeli laici risulti ordinata e fruttuosa, dovranno essere fedelmente rispettati da tutte le Chiese particolari i principi teologici sopra ricordati, in particolare la diversità essenziale tra il sacerdozio ministeriale e il sacerdozio comune e, conseguentemente, la diversità tra i ministeri derivanti dal sacramento dell'Ordine e i ministeri derivanti dai sacramenti del Battesimo e della Confermazione.

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69 Cod. Dirit. Can. can 230 § 3
70 Presbyterorum ordinis 2;
Presbyterorum ordinis 5
71 Apostolicam actuositatem 24
72 Il Codice di Diritto Canonico elenca una serie di funzioni o compii propri dei sacri ministri, che tuttavia per speciali e gravi circostanze, e concretamente per mancanza di presbiteri e diaconi, vengono temporaneamente esercitati da fedeli laici, previa facoltà giuridica e mandato dell'autorità ecclesiastica competente:
Cod. Dirit. Can. can 230 § 3;
Cod. Dirit. Can. can 517 § 2;
Cod. Dirit. Can. can 776;
Cod. Dirit. Can. can 861 § 2;
Cod. Dirit. Can. can 910 § 2;
Cod. Dirit. Can. can 943;
Cod. Dirit. Can. can 1112
73 Sacrosanctum concilium 28;
Cod. Dirit. Can. can 230 § 2, che recita: « I laici possono assolvere per incarico temporaneo la funzione di lettore nelle azioni liturgiche; così pure tutti i laici godono della facoltà di esercitare le funzioni di commentatore, cantore o altre ancora a norma del diritto »
74 Il Codice di Diritto Canonico presenta diverse funzioni o compiti che i fedeli laici possono svolgere nelle strutture organizzative della Chiesa:
Cod. Dirit. Can. can 228;
Cod. Dirit. Can. can 229 § 3;
Cod. Dirit. Can. can 317 § 3;
Cod. Dirit. Can. can 463 § 1 n. 5 e § 3;
Cod. Dirit. Can. can 483;
Cod. Dirit. Can. can 494;
Cod. Dirit. Can. can 537;
Cod. Dirit. Can. can 759;
Cod. Dirit. Can. can 776;
Cod. Dirit. Can. can 784;
Cod. Dirit. Can. can 785;
Cod. Dirit. Can. can 1282;
Cod. Dirit. Can. can 1421 § 2;
Cod. Dirit. Can. can 1424;
Cod. Dirit. Can. can 1428 § 2;
Cod. Dirit. Can. can 1435
75 Propositio 18
76 Paolo VI, Evangelii nuntiandi 70
77 Cod. Dirit. Can. can 230 § 1
78 Propositio 18