Sacram liturgiam
I molti documenti pubblicati, e ben noti a tutti, su argomenti liturgici, dimostrano come sia stata sollecitudine incessante dei Sommi Pontefici, Nostri Predecessori, di Noi stessi e dei sacri Pastori, conservare diligentemente, coltivare e rinnovare, a seconda della necessità, la sacra liturgia; e un'altra prova di tale sollecitudine è data dalla Costituzione liturgica che il Concilio Ecumenico Vaticano II ha approvato, con generale consenso, e che Noi abbiamo ordinato di promulgare nella solenne sessione pubblica del 4 dicembre 1963.
Questo vivo interesse deriva dal fatto che nella Liturgia terrena noi partecipiamo, pregustandola, a quella che viene celebrata nella celeste Gerusalemme, verso la quale tendiamo come pellegrini, dove Cristo siede alla destra di Dio quale ministro del santuario e del vero tabernacolo;
insieme con tutte le schiere delle milizie celesti cantiamo al Signore l'inno di gloria;
ricordando con venerazione i santi, speriamo di ottenere un qualche posto con essi, e aspettiamo, quale Salvatore, il Signore nostro Gesù Cristo, fino a quando egli comparirà, nostra vita, e noi appariremo con lui nella gloria ( Sacrosanctum Concilium, n. 8 ).
Per tale motivo gli animi dei fedeli, che così adorano Dio, principio e modello di ogni santità, vengono allettati e quasi spinti a conquistare la perfezione, in modo da essere, in questo terreno pellegrinaggio emuli della Sion celeste ( Dall'inno di Lodi della festa della Dedicazione della Chiesa ).
Per queste ragioni, appare a tutti chiaro come Noi abbiamo sommamente a cuore, in questo argomento, che tutti i cristiani, ed in particolare tutti i sacerdoti, si consacrino dapprima allo studio della Costituzione sopra citata, e quindi, già sin d'ora dispongano i propri animi ad attuarne le singole prescrizioni, con vera fede, non appena andranno in vigore.
E poiché è necessario, per la stessa natura delle cose, che si dia subito inizio all'attuazione delle prescrizioni riguardanti la conoscenza e la divulgazione delle leggi liturgiche, vivamente esortiamo i Pastori delle diocesi affinché, con l'aiuto di sacri ministri, dispensatori dei misteri di Dio ( Cf 1 Cor 4,1 ), si affrettino a far sì che i fedeli affidati alle loro cure possano comprendere, nella misura consentita dall'età, dalle condizioni di vita o dalla formazione mentale, la forza e l'intimo valore della liturgia, e possano nello stesso tempo partecipare ugualmente con il corpo e con lo spirito in modo piissimo ai riti della Chiesa ( Cf Sacrosanctum Concilium, n. 19 ).
Appare evidente, intanto, che molte prescrizioni della Costituzione non possono essere applicate in breve tempo, soprattutto perché devono prima essere riveduti alcuni riti e preparati i nuovi libri liturgici.
Affinché quest'opera venga compiuta con la necessaria sapienza e prudenza, istituiamo una particolare Commissione, il cui compito principale sarà di attuare nel modo migliore le prescrizioni della stessa Costituzione sulla sacra liturgia.
Tuttavia, poiché fra le norme della Costituzione ve ne sono alcune che già possono essere attuate, desideriamo che esse entrino subito in vigore, onde gli animi dei fedeli non vengano ulteriormente privati dei frutti di grazia da essi sperati.
Pertanto, con la Nostra autorità apostolica e di Nostra iniziativa, ordiniamo e decretiamo che dalla prossima prima domenica di Quaresima, cioè dal 16 febbraio 1964, al cessare della vacanza della legge, a suo tempo stabilita, entrino in vigore le seguenti norme:
I) Vogliamo che le disposizioni contenute negli articoli 15, 16 e 17, riguardanti l'insegnamento liturgico nei Seminari, nelle scuole dei Religiosi e nelle Facoltà teologiche, siano fin d'ora inserite nei programmi, in modo che gli studenti, a cominciare dal prossimo anno scolastico, si dedichino a tale studio con ordine e con diligenza.
II) Decretiamo parimenti che, a norma degli artt. 45 e 46, si abbia nelle singole diocesi una Commissione, il cui compito sia quello di curare la conoscenza e l'incremento della liturgia, sotto la direzione del Vescovo.
Sarà opportuno anche che in certi casi diverse diocesi abbiano una unica Commissione.
Inoltre, in tutte le diocesi, per quanto è possibile, vi siano due altre Commissioni: una per la Musica sacra e l'altra per l'Arte sacra.
Molte volte sarà opportuno che queste tre Commissioni, nelle singole diocesi, vengano unificate.
III) Dalla stessa data sopra stabilita, vogliamo che vada in vigore la norma dell'art. 52 che prescrive l'omelia durante le Messe, nelle domeniche e nei giorni festivi.
IV) Così pure stabiliamo che abbia subito effetto la norma contenuta nell'art. 71, in forza della quale, secondo le opportunità, il sacramento della Cresima può essere amministrato durante la Messa, dopo la lettura del Vangelo.
V) Per ciò che riguarda l'art. 78, il Sacramento del Matrimonio venga abitualmente celebrato durante la Messa, dopo la lettura del Vangelo e l'omelia.
Se il Matrimonio dovesse essere celebrato senza la Messa, fino a quando non sarà stabilito il nuovo Rituale, siano osservate le seguenti disposizioni: all'inizio di questo sacro rito, dopo una breve ammonizione ( Cf Sacrosanctum Concilium, n. 35, 3 ), devono essere letti in lingua volgare l'Epistola e il Vangelo della Messa per gli Sposi; venga in seguito impartita agli sposi quella benedizione che si legge nel Rituale romano ( al titolo VIII, cap. III. )
VI) Benché l'Ufficio divino non sia ancora riveduto e rinnovato a norma dell'art. 89, tuttavia sin d'ora concediamo a tutti coloro i quali non sono tenuti al coro, che, cessando la vacanza della legge, possano omettere l'Ora di Prima, e scegliere fra le altre Ore minori quella che meglio risponda al momento della giornata.
Nel fare questa concessione, nutriamo profonda fiducia che i sacri ministri non solo nulla perdano di ciò che fa parte della loro pietà, ma, esercitando diligentemente per amore di Dio i compiti del loro ufficio sacerdotale, si sentano per tutto il giorno più intimamente uniti a Dio.
VII) Sempre riguardo all'Ufficio divino, ordiniamo che nei casi singoli e per giuste ragioni gli Ordinari possano dispensare i propri sudditi in tutto o in parte dall'obbligo della sua recita o commutarlo con un'altra pia pratica ( Sacrosanctum Concilium, n. 97 ).
VIII) Per quanto concerne ancora l'Ufficio divino, dichiariamo che sono da considerarsi come facenti parte della preghiera pubblica della Chiesa i membri degli Istituti di perfezione che, in forza delle loro costituzioni, recitano alcune parti del medesimo, oppure qualche « piccolo Ufficio », purché composto sullo schema dell'Ufficio divino e regolarmente approvato ( Sacrosanctum Concilium, n. 98 ).
IX) Poiché secondo l'art. 101 della Costituzione a coloro che sono obbligati alla recita dell'Ufficio divino si dà facoltà di usare, in diversa maniera, invece del latino la lingua volgare, crediamo opportuno precisare che queste diverse traduzioni devono essere compiute ed approvate dalla competente autorità ecclesiastica territoriale, a norma dell'art. 36, §§ 3-4; gli atti, poi, di tale autorità, a norma dello stesso art. 36, § 3 dovranno essere debitamente approvati cioè confermati dalla Sede Apostolica.
E ciò prescriviamo che sia sempre osservato tutte le volte che un testo liturgico latino viene tradotto in lingua volgare dalla predetta legittima autorità.
X) Poiché in forza della Costituzione ( art. 22, § 2 ) l'ordinamento della liturgia, entro determinati limiti, compete anche alle conferenze Episcopali territoriali, quale ne sia la natura, legittimamente costituite, stabiliamo per ora che queste conferenze siano a carattere nazionale.
In queste conferenze nazionali, oltre ai Vescovi residenziali, possono di diritto partecipare e dare il voto tutti coloro di cui si fa menzione nel can. 292 del CIC; possono essere però convocati anche i Vescovi Coadiutori e Ausiliari.
In queste conferenze per la legittima approvazione dei decreti si richiedono i due terzi dei voti segreti.
XI) Infine vogliamo ammonire che - oltre a quanto, con questa Nostra Lettera Apostolica, abbiamo mutato nella liturgia, oppure a quanto abbiamo stabilito di anticipare nella attuazione -, l'ordinamento della sacra liturgia spetta unicamente all'autorità della Chiesa e cioè a questa Sede Apostolica e al Vescovo a norma del diritto.
Pertanto a nessun altro assolutamente, nemmeno se sacerdote, sia lecito aggiungere o togliere o mutare qualcosa in materia liturgica ( Sacrosanctum Concilium, art. 22, § 1 e 22, § 3 ).
Ordiniamo che quanto è stato da Noi stabilito con questo motu proprio resti fermo e valido nonostante qualsiasi altra disposizione in contrario.
Dato a Roma, presso S. Pietro, il 25 gennaio 1964, nella festa della conversione di san Paolo apostolo, anno primo del Nostro Pontificato.
Paolo PP. VI