Ministeria quaedam
Fin dai tempi più antichi furono istituiti dalla Chiesa alcuni ministeri al fine di prestare debitamente a Dio il culto sacro e di offrire, secondo le necessità, un servizio al popolo di Dio.
Con essi erano affidati ai fedeli, perché li esercitassero, degli uffici di carattere liturgico e caritativo a seconda delle varie circostanze.
Il conferimento di tali uffici spesso avveniva mediante un particolare rito, col quale il fedele, ottenuta la benedizione di Dio, era costituito in una speciale classe o grado per adempiere una determinata funzione ecclesiastica.
Alcuni di questi uffici, più strettamente collegati con l'azione liturgica, a poco a poco furono considerati come istituzioni previe per ricevere gli ordini sacri, di modo che l'Ostiariato, il Lettorato, l'Esorcistato e l'Accolitato, nella Chiesa Latina, furοnο denominati ordini minori in rapporto al Suddiaconato, al Diaconato ed al Presbiterato, i quali furono chiamati ordini maggiori e, sebbene non dappertutto, erano generalmente riservati a coloro che, appunto attraverso gli ordini minori, ascendevano al Sacerdozio.
Tuttavia, poiché gli ordini minori non sono rimasti sempre gli stessi e numerosi uffici ad essi connessi, come accade anche oggi, sono stati esercitati anche da laici, sembra opportuno rivedere tale prassi ed adattarla alle odierne esigenze, in modo che gli elementi che son caduti in disuso in quei ministeri, siano eliminati; quelli che si rivelano utili, siano mantenuti; quelli che sono necessari, vengano definiti; e, nello stesso tempo, sia stabilito quel che si deve esigere dai candidati all'ordine sacro.
Durante la preparazione del Concilio Ecumenico Vaticano II, non pochi pastori della Chiesa richiesero la revisione degli ordini minori e del Suddiaconato.
Il Concilio, poi, sebbene su tale materia non stabilisse nulla per la Chiesa Latina, enunciò alcuni principi orientativi per risolvere la questione, ed è indubbio che le norme conciliari, concernenti la riforma generale ed ordinata della liturgia ( Cf Conc. Vat. II, Cost. sulla Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium, n. 62; cf anche n. 21 ), comprendano anche tutto ciò che riguarda i ministeri nell'assemblea liturgica, di modo che dallo stesso svolgimento della celebrazione la Chiesa appaia costituita nei suoi diversi ordini e ministeri ( Cf Ordo Missae, Institutio generalis Missalis Romani, n. 58 ).
Per questo il Concilio Vaticano II stabilì che nelle celebrazioni liturgiche ciascuno, o ministro o semplice fedele, svolgendo il proprio ufficio, si limiti a compiere tutto e soltanto ciò che, secondo la natura del rito e le norme liturgiche, è di sua competenza ( Cost. sulla Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium, n. 28 ).
Con tale affermazione è strettamente collegato quanto è scritto, poco prima, nella medesima Costituzione: È ardente desiderio della Madre Chiesa che tutti i fedeli vengano formati a quella piena, consapevole e attiva partecipazione alle celebrazioni liturgiche, che è richiesta dalla natura stessa della Liturgia e alla quale il popolo cristiano « stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo di acquisto » ( 1 Pt 2,9; cf 1 Pt 2,4-5 ), ha diritto e dοvere in forza del Battesimo.
A tale piena e attiva partecipazione di tutto il popolo va dedicata una specialissima cura nel quadro della riforma e dell'incremento della Liturgia: essa infatti la prima e indispensabile sorgente dalla quale i fedeli possono attingere il genuino spirito cristiano, e perciò i pastori devono sforzarsi di ottenerla attraverso un'adeguata formazione ( Ibid., n. 14 ).
Negli uffici particolari da mantenere e da adattare alle odierne esigenze, si ritrovano elementi che, in modo speciale, sono strettamente connessi coi ministeri della Parola e dell'Altare, e che, nella Chiesa Latina, sono chiamati il Lettorato, l'Accolitato e il Suddiaconato.
È opportuno che questi siano mantenuti ed adattati in modo tale che, da oggi in poi, ci siano due uffici: quello cioè del Lettore e quello dell'Accolito, che comprendano anche le funzioni del Suddiacono.
Oltre questi uffici comuni della Chiesa Latina, nulla impedisce che le Conferenze Episcopali ne chiedano altri alla Sede Apostolica, se ne giudicheranno, per particolari motivi, la istituzione necessaria o molto utile nella propria regione.
Di questo genere sono, ad esempio, gli uffici di Ostiario, di Esorcista e di Catechista ( Cf Conc. Vat. II, Decr. sull'attività missionaria della Chiesa Ad gentes divinitus, n. 15, n. 17 ), come pure altri uffici, da affidare a coloro che sono addetti alle opere di carità, qualora tale ministero non sia stato conferito ai Diaconi.
Corrisponde inoltre alla realtà stessa e alla mentalità odierna che i menzionati uffici non siano più chiamati ordini minori e che il loro conferimento sia denominato non « ordinazione » ma « istituzione », ed ancora che siano e vengano ritenuti propriamente chierici soltanto coloro che hanno ricevuto il Diaconato.
In tal modo risalterà anche meglio la distinzione fra chierici e laici, fra ciò che è proprio e riservato ai chierici e ciò che può essere affidato ai fedeli laici; così apparirà più chiaramente il loro vicendevole rapporto, in quanto il sacerdozio comune dei fedeli e il sacerdozio ministeriale o gerarchico, quantunque differiscano essenzialmente e non solo di grado, sono tuttavia ordinati l'uno all'altro, poiché l'uno e l'altro, ognuno a suo proprio modo, partecipano dell'unico sacerdozio di Cristo ( Cost. dogm. sulla Chiesa Lumen gentium, 10 ).
Pertanto, avendo ponderato ogni aspetto della questione e richiesto il voto degli esperti, dοpο aver consultato le Conferenze Episcopali e tenuto conto dei giudizi da loro espressi, sentito il parere dei Nostri Venerabili Fratelli che son membri delle Sacre Congregazioni competenti, in forza della Nostra autorità Apostolica stabiliamo le seguenti norme, derogando - se e per quanto sia necessario - alle prescrizioni del Codice di Diritto Canonico, finora vigente, e le promulghiamo cοn questa Lettera.
I. La Prima Tonsura non viene più conferita; l'ingresso nello stato clericale è annesso al diaconato.
II. Quelli che finora erano chiamati Ordini minori, per l'avvenire dovranno essere detti « ministeri ».
III. I ministeri possono essere affidati anche ai laici, di modo che non siano più considerati come riservati ai candidati al sacramento dell'Ordine.
IV. I ministeri che devono essere mantenuti in tutta la Chiesa Latina, adattati alle odierne necessità, sono due, quello cioé del Lettore e quello dell'Accolito.
Le funzioni, che finora erano affidate al Suddiacono, sοno demandate al Lettore e all'Accolito, e pertanto, nella Chiesa Latina, non si ha più l'ordine maggiore del Suddiaconato.
Nulla tuttavia impedisce che, a giudizio della Conferenza Episcopale, l'Accolito, in qualche luogo, possa chiamarsi anche Suddiacono.
V. Il Lettore è istituito per l'ufficio, a lui proprio, di leggere la parola di Dio nell'assemblea liturgica.
Pertanto, nella Messa e nelle altre azioni sacre spetta a lui proclamare le letture della Sacra Scrittura ( ma non il Vangelo );
in mancanza del salmista recitare il salmo interlezionale;
quando non sono disponibili né il Diacono né il cantore, enunciare le intenzioni della preghiera universale dei fedeli;
dirigere il canto e guidare la partecipazione del popolo fedele;
istruire i fedeli a ricevere degnamente i Sacramenti.
Egli potrà anche - se sarà necessario - curare la preparazione degli altri fedeli, quali, per incarico temporaneo, devono leggere la Sacra Scrittura nelle azioni liturgiche.
Affinché poi adempia con maggiore dignità e perfezione questi uffici, procuri di meditare assiduamente la Sacra Scrittura.
Il Lettore, sentendo la responsabilità dell'ufficio ricevuto, si adoperi in ogni modo e si valga dei mezzi opportuni per acquistare ogni giorno più pienamente il soave e vivo amore ( Cf Cost. sulla Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium, n. 24; Cost. dogm. sulla divina Rivelazione Dei Verbum, n. 25 ) e la conoscenza della Sacra Scrittura, onde divenire un più perfetto discepolo del Signore.
VI. L'Accolito è istituito per aiutare il Diacono e per fare da ministro al Sacerdote.
È dunque suo compito curare il servizio dell'altare, aiutare il Diacono e il Sacerdote nelle azioni liturgiche, specialmente nella celebrazione della Santa Messa; inoltre, distribuire, come ministro straordinario, la Santa Comunione tutte le volte che i ministri, di cui al can. 845 del CIC, non vi sono o non possono farlo per malattia, per l'età avanzata o perché impediti da altro ministero pastorale, oppure tutte le volte che il numero dei fedeli, i quali si accostano alla Sacra Mensa, è tanto elevato che la celebrazione della Santa Messa si protrarrebbe troppo a lungo.
Nelle medesime circostanze straordinarie potrà essere incaricato di esporre pubblicamente all'adorazione dei fedeli il Sacramento della Santissima Eucaristia e poi di riporlo; ma non di benedire il popolo.
Potrà anche - in quanto sia necessario - curare l'istruzione degli altri fedeli, i quali, per incarico temporaneo, aiutano il Diacono e il sacerdote nelle azioni liturgiche portando il messale, la croce, i ceri ecc., o compiendo altri simili uffici.
Egli eserciterà tanto più degnamente questi compiti, se parteciperà alla Santissima Eucaristia con una pietà sempre più ardente, si nutrirà di essa e ne acquisterà una sempre più profonda conoscenza.
L'Accolito, destinato in modo speciale al servizio dell'altare, apprenda tutte quelle nozioni che riguardano il culto pubblico divino e si sforzi di comprenderne l'intimo e spirituale significato: in tal modo potrà offrirsi, ogni giorno, completamente a Dio ed essere, nel tempio, di esempio a tutti per il suo comportamento serio e rispettoso, e avere inoltre un sincero amore per il corpo mistico di Cristo, o popolo di Dio, e specialmente per i deboli e i malati.
VII. L'istituzione del Lettore e dell'Accolito, secondo la veneranda tradizione della Chiesa, è riservata agli uomini.
VIII. Perché uno possa essere ammesso ai ministeri, si richiedono:
a) la domanda, liberamente compilata e sottoscritta dall'aspirante, da presentare all'Ordinario ( il Vescovo, e negli istituti clericali di perfezione, il Superiore Maggiore ), cui spetta l'accettazione;
b) l'età conveniente e le speciali qualità, che devono essere determinate dalla Conferenza Episcopale;
c) la ferma volontà di servire fedelmente Dio e il popolo cristiano.
IX. I ministeri sono conferiti dall'Ordinario ( il Vescovo e, negli Istituti clericali di perfezione, il Superiore Maggiore ) con il rito liturgico « istituzione del Lettore » e « istituzione dell'Accolito », riconosciuto dalla Sede Apostolica.
X. Fra il conferimento del Lettorato e quello dell'Accolitato siano rispettati gli interstizi, stabiliti dalla Santa Sede o dalle Conferenze Episcopali, tutte le volte che alle medesime persone viene conferito più di un ministero.
XI. I candidati al Diaconato e al Sacerdozio debbono ricevere i ministeri del Lettore e dell'Accolito, se non l'hanno già fatto, ed esercitarli per un conveniente periodo di tempo, affinché meglio si dispongano ai futuri servizi della Parola e dell'Altare.
Per i medesimi candidati, la dispensa dal ricevere i ministeri é riservata alla Santa Sede.
XII. Il conferimento dei ministeri non dà diritto al sostentamento o alla remunerazione da parte della Chiesa.
XIII. Il rito dell'istituzione del Lettore e dell'Accolito sarà pubblicato entro breve tempo dal competente Dicastero della Curia Romana.
Le suddette norme entreranno in vigore dal 1° gennaio dell'anno 1973.
Tutto quanto è stato da Noi decretato con questo Motu proprio, ordiniamo che abbia stabile valore, nonostante qualsiasi disposizione contraria.
Dato a Roma, presso S. Pietro, il 15 agosto 1972, solennità dell'Assunzione della beata Vergine Maria, anno decimo del Nostro Pontificato.
Paolo PP. VI