Apostolatus peragendi
Le varie forme d'esercizio dell'apostolato, ossia quelle « attribuzioni dei ministeri » ( Cfr. 1 Cor 12,5 ) che servono all'edificazione del Corpo mistico di Cristo, ch'è la Chiesa, spettano a pieno diritto anche ai laici, come ai nostri giorni ha insegnato il Concilio Ecumenico Vaticano II, ponendo in nuova luce la dottrina tradizionale al riguardo.
I laici infatti « vivono nel secolo, cioè in mezzo a tutti e singoli gli uffici e affari del mondo, ed alle ordinarie condizioni della vita familiare e sociale, di cui è, per così dire, intessuta la loro esistenza.
Ivi sono chiamati da Dio a contribuire, come dall'interno ed a modo di fermento, alla santificazione del mondo mediante il compimento del proprio dovere, per impulso dello spirito evangelico, ed a manifestare così Cristo agli altri principalmente con la testimonianza della loro vita, facendo rifulgere la loro fede, speranza e carità » ( Lumen Gentium, 31 ).
Ora i nostri tempi - non sfugge a nessuno - esigono un più intenso e più esteso apostolato da parte loro, ed appunto di siffatta « molteplice ed urgente necessità è segno evidente l'intervento dello Spirito Santo, che oggi rende sempre più consapevoli i laici della loro responsabilità, e che dappertutto li stimola a mettersi a servizio del Cristo e della Chiesa » ( Apostolicam Actuositatem, 1 )
Sollecitati da questa situazione e dall'esortazione dello stesso Concilio ( Cfr. Ibid. 26 ), nel 1967 istituimmo nell'ambito della Curia Roma il « Consilium de Laicis », il che facemmo con la Lettera Apostolica « Catholicam Christi Ecclesiam », da Noi emanata in forma di Motu Proprio il 6 gennaio del medesimo anno.
Bisogna, tuttavia, ricordare che tale Consilium fu costituito in via sperimentale e per un certo tempo, in vista di eventuali opportuni mutamenti quali potevano esser suggeriti dall'esercizio delle sue funzioni e dalla concreta esperienza.
Dobbiamo riconoscere che questo Consilium ha assolto con diligenza i compiti ad esso affidati, sia promovendo, ben articolando e coordinando l'apostolato dei laici a livello nazionale e all'interno stesso della Chiesa, sia aiutando con i suoi consigli la Gerarchia ed i laici, sia applicandosi allo studio di questa materia, sia dando vita ad altre iniziative.
Ma poiché le ragioni per le quali il Consilium stesso fu istituito, hanno acquistato ben più grande rilievo ed i problemi da affrontare e da risolvere in questo settore dell'apostolato cattolico son divenuti molto più gravi e si sono allargati, mentre l'esperienza acquisita in questi anni ha fornito utili informazioni, Ci è sembrato opportuno assegnare a questo Organismo della Curia Romana, che si può considerare uno dei frutti migliori del Concilio Vaticano II, una nuova, definita e più elevata struttura.
Pertanto, dopo avere esaminato con cura ogni cosa e richiesto il parere di persone esperte, stabiliamo e decretiamo quanto segue:
I. Il « Consilium de Laicis » si chiamerà d'ora in poi « Pontificio Consiglio per i Laici ».
II. A tale Consiglio è assegnato quale capo e superiore un Cardinale Presidente, assistito da un « Comitato di presidenza », che comprende tre Cardinali residenti a Roma ed il Segretario di questo medesimo Consiglio.
L'Ufficio di presidenza si riunisce ogni due mesi e tutte le volte che lo riterrà necessario il Cardinale Presidente, per trattare gli affari di maggiore importanza.
Il Cardinale Presidente è coadiuvato dal Segretario e dal Sottosegretario.
È a tutti i predetti che spetta, a norma del diritto, di occuparsi di tutte le materie che richiedono la sacra potestà di ordine e di giurisdizione.
III. I Membri di questo Pontificio Consiglio sono, per la maggior parte, laici ( in esso ci sono anche Vescovi e Sacerdoti ), chiamati dalle varie parti del mondo ed impegnati nei diversi settori dell'apostolato laicale, mantenendo una giusta proporzione tra uomini e donne.
I Membri si riuniscono a convegno, a meno che speciali circostanze suggeriscano diversamente, una volta all'anno insieme con l'ufficio di presidenza, sotto la guida del Cardinale Presidente, coadiuvato dal Segretario.
IV. Il Consiglio si avvale della collaborazione di Consultori insigni per probità, dottrina e prudenza, e scelti in modo che i laici siano più numerosi degli altri e sia mantenuta una giusta proporzione tra uomini e donne.
Ad essi sono aggiunti « ex ufficio » i Segretari delle Sacre Congregazioni per i Vescovi, per le Chiese Orientali, per il Clero, per i Religiosi e gli Istituti Secolari, per l'Evangelizzazione dei Popoli, nonché il Segretario della Pontificia Commissione « Iustitia et Pax ».
È da auspicare che tra i Consultori siano annoverate una o più donne legate alla vita consacrata.
V. I consultori costituiscono un gruppo, che è la cosiddetta « Consulta », alla quale spetta di approfondire tutti i problemi che debbono essere decisi dai Membri del Consiglio, e di eseguire fedelmente gli incarichi ad essa affidati dai Superiori.
I Consultori possono essere convocati o tutti insieme, o in forma di gruppi ristretti per svolgere un particolare lavoro, o possono essere interpellati singolarmente circa determinati argomenti.
VI. La competenza del Pontificio Consiglio per i Laici comprende sia l'apostolato dei laici nella Chiesa sia la disciplina dei laici, in quanto tali.
In particolare, le funzioni di questo Pontificio Consiglio sono quelle di:
1. incitare i laici perché prendano parte alla vita ed alla missione della Chiesa sia, anzitutto e soprattutto, come membri di associazioni che hanno come scopo l'apostolato, sia come singoli fedeli;
2. valutare, dirigere e - se è necessario - promuovere le iniziative che riguardano l'apostolato dei laici, nei vari settori della vita sociale, tenendo conto della competenza che, in queste stesse materie, hanno altri Organismi della Curia Romana;
3. trattare tutte le questioni che riguardano:
- le organizzazioni dei laici che si occupano dell'apostolato nell'ambito sia internazionale che nazionale, salva la competenza della Segreteria di Stato o Papale;
- le associazioni cattoliche che promuovono l'apostolato e la vita ed attività spirituale dei laici, fermo restando il diritto della Sacra Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli sulle associazioni aventi come scopo esclusivo quello di favorire la cooperazione missionaria;
- le pie associazioni ( ossia le Arciconfraternite, le Confraternite, le Pie Unioni ed i Sodalizi di qualsiasi genere, prendendo le opportune intese con la Sacra Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari, ogni volta che trattasi di associazioni erette da una Famiglia Religiosa o da un Istituto Secolare;
- i Terzi Ordini secolari soltanto per quelle materie che si riferiscono alla loro attività apostolica, ferma restando, quindi, per il resto, la competenza della Sacra Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari;
- le associazioni comuni ai chierici ed ai laici, salva la competenza della Sacra Congregazione per il Clero circa l'osservanza delle leggi generali della Chiesa ( cfr. le norme della Segnatura Apostolica );
4. favorire con la propria intraprendenza l'attiva partecipazione dei laici in campo catechistico, liturgico, sacramentale, educativo e simili, collaborando a questi fini con i vari Dicasteri della Curia Romana, i quali si occupano degli stessi problemi;
5. fare in modo che le leggi ecclesiastiche, che riguardano i laici, siano scrupolosamente osservate, ed occuparsi in via amministrativa delle controversie che concernono i laici;
6. in pieno accordo con la Sacra Congregazione per il Clero occuparsi di tutti gli affari che riguardano i Consigli Pastorali, sia parrocchiali che diocesani, in modo che i laici siano incoraggiati a prender parte ad una pastorale d'insieme.
VII. Al Pontificio Consiglio per i Laici fa capo il « Comitato per la Famiglia », il quale tuttavia mantiene la struttura e la composizione che gli sono proprie.
A questo Comitato presiede il Cardinale Presidente del Pontificio Consiglio per i Laici, ed anche in questa materia il Cardinale è coadiuvato in maniera speciale dal Segretario di questo medesimo Consiglio.
Il Cardinale darà incarico ad uno degli Officiali del Consiglio per i Laici di mantenere i rapporti ordinari con il Comitato per la Famiglia.
Tutto quanto è stato da Noi stabilito nella presente Lettera in forma di Motu Proprio, ordiniamo che abbia pieno e stabile valore, nonostante qualsiasi disposizione in contrario.
Dato a Roma, presso San Pietro, il giorno 10 del mese di dicembre dell'anno 1976, decimoquarto del Nostro Pontificato.
Paolo PP. VI