Dispensa dal celibato sacerdotale
1. Nella Lettera rivolta a tutti i sacerdoti della Chiesa il Giovedì Santo 1979, il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, riferendosi – come Egli stesso diceva – alla dottrina esposta dal Concilio Vaticano II, successivamente da Paolo VI nella Lettera Enciclica Sacerdotalis caelibatus e poi dal Sinodo dei Vescovi del 1971, ha nuovamente illustrato con chiarezza la grande stima che si deve avere del celibato sacerdotale nella Chiesa Latina.
Il Santo Padre ricorda che si tratta di cosa di grande importanza che è particolarmente connessa con la dottrina del Vangelo.
Dietro l'esempio di Cristo Signore e in conformità con la dottrina apostolica e la sua propria Tradizione, la Chiesa Latina ha voluto e vuole tuttora che tutti coloro che ricevono il sacramento dell'Ordine abbraccino anche questa rinuncia, non solo come un segno escatologico, ma anche come « segno di una libertà che è a sua volta ordinata al ministero ».
Osserva infatti il Sommo Pontefice: « Ogni cristiano che riceve il sacramento dell'Ordine s'impegna al celibato con piena coscienza e libertà, dopo una preparazione pluriennale, una profonda riflessione e una assidua preghiera.
Egli prende la decisione per la vita nel celibato solo dopo essere giunto alla ferma convinzione che Cristo gli concede questo dono per il bene della Chiesa e per il servizio degli altri …
È ovvio che una tale decisione obbliga non soltanto in virtù della legge stabilita dalla Chiesa, ma anche in virtù della responsabilità personale.
Si tratta qui di mantenere la parola data a Cristo e alla Chiesa ».
Del resto, i cristiani uniti nel matrimonio hanno il diritto – aggiunge il Santo Padre – di aspettarsi dai sacerdoti « il buon esempio e la testimonianza della fedeltà alla vocazione fino alla morte ».
2. Tuttavia, le difficoltà che, specialmente nel corso di questi ultimi anni, i sacerdoti hanno sperimentato, sono state la causa per cui un non piccolo numero di essi ha chiesto la dispensa dagli obblighi derivanti dalla loro ordinazione sacerdotale, in special modo la dispensa dal celibato.
A causa della vasta diffusione di questo fatto – cosa che ha inferto una dolorosa ferita alla Chiesa, colpita in questo modo nella fonte della sua vita e che provoca un continuo dolore ai Pastori e a tutta la comunità cristiana – il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, fin dall'inizio del Suo supremo ministero apostolico, si è convinto della necessità di stabilire una ricerca sulla situazione, sulle cause e i rimedi da prendere.
3. In realtà si deve evitare che, in un problema tanto grave, la dispensa dal celibato, sia considerata come un diritto che la Chiesa debba riconoscere in modo indiscriminato per tutti i suoi sacerdoti.
Al contrario, vero diritto dev'essere ritenuto quello che il sacerdote con l'offerta di se stesso ha conferito a Cristo e a tutto il Popolo di Dio, il quale quindi attende da lui che sia fedele alla sua promessa, nonostante le gravi difficoltà che può incontrare nella sua vita.
Inoltre, si deve evitare anche che la dispensa dal celibato venga considerata, con il passare del tempo, come un effetto quasi automatico di un processo sommario amministrativo ( cf. Giovanni Paolo II, Lettera ai sacerdoti di tutta la Chiesa in occasione del Giovedì Santo, n. 9 ).
Beni troppo preziosi qui sono messi in causa:
anzitutto, quello del sacerdote che chiede la dispensa, convinto che questa sia l'unica soluzione del suo problema esistenziale e di non riuscire più a portarne il peso;
poi il bene generale della Chiesa che non può sopportare che un poco alla volta venga dissolto l'organico dei sacerdoti che è assolutamente necessario per l'adempimento della sua missione;
infine anche il bene particolare delle Chiese locali, ossia dei Vescovi con il loro presbiterio, che si preoccupano di conservare, per quanto è possibile, le necessarie forze apostoliche, e contemporaneamente anche il bene di tutte le categorie di fedeli, per il servizio dei quali il ministero sacerdotale dev'essere ritenuto un diritto e una necessità.
Perciò occorre fare attenzione ai molteplici aspetti che vanno raccordati tra loro, salvaguardando la giustizia e la carità: nessuno di essi può essere trascurato o peggio ancora rifiutato.
4. Pertanto, consapevole dei molti e complessi aspetti di questo problema, che comportano tristi situazioni personali, e insieme tenendo conto della necessità di considerare ogni cosa nello spirito di Cristo, il Santo Padre – al quale molti Vescovi hanno dato informazioni e consigli – ha deciso di prendersi un sufficiente spazio di tempo per poter arrivare, con l'aiuto dei suoi collaboratori, ad una decisione prudente e fondata su argomenti sicuri, circa l'accettazione, l'esame e la soluzione delle domande riguardanti la dispensa dal celibato.
Il frutto di questa matura riflessione sono le decisioni che ora vengono brevemente esposte.
L'accurata preoccupazione di prendere in esame tutti gli aspetti che entrano in gioco ha suggerito e ispirato le norme secondo le quali d'ora in poi dovrà essere impostato l'esame delle domande che verranno rivolte alla Sede Apostolica.
Come è evidente, è assolutamente necessario che queste norme non siano separate dallo spirito pastorale da cui sono animate.
5. Nell'esame delle domande rivolte alla Sede Apostolica, oltre i casi dei sacerdoti che, avendo abbandonato già da molto tempo la vita sacerdotale, desiderano sanare una situazione dalla quale non possono ritirarsi, la Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede prenderà in considerazione il caso di coloro che non avrebbero dovuto ricevere l'Ordinazione sacerdotale, perché è mancata la necessaria attenzione o alla libertà o alla responsabilità, oppure perché i Superiori competenti, al momento opportuno, non sono stati in grado di valutare prudentemente e sufficientemente se il candidato fosse realmente idoneo a condurre perpetuamente la vita nel celibato consacrato a Dio.
In questa materia dev'essere evitata ogni leggerezza che diminuendo il significato del sacerdozio, il carattere sacro dell'Ordinazione e la gravità degli obblighi precedentemente assunti, può certamente provocare un gravissimo danno e costituirà certamente anche una triste sorpresa e uno scandalo per molti fedeli.
Perciò la causa della dispensa va dimostrata con argomenti efficaci per numero e solidità.
Affinché le cose procedano con serietà e sia tutelato il bene dei fedeli, la stessa attenzione suggerirà che non vengano prese in considerazione quelle domande che si presentassero con sentimenti diversi dall'umiltà.
6. Nell'adempimento di questo gravoso compito che le è stato affidato dal Romano Pontefice, la Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede è ben convinta di poter contare sulla piena e fiduciosa collaborazione di tutti gli Ordinari interessati.
Per quanto la riguarda, essa è pronta a offrire tutti quegli aiuti di cui avessero bisogno.
Confida similmente che essi osserveranno prudentemente le norme proposte, perché essa ben conosce la loro preoccupazione pastorale di realizzare in questo campo condizioni necessarie per servire il bene della Chiesa e del sacerdozio, e per provvedere alla vita spirituale dei presbiteri e delle comunità dei fedeli.
Infine questo Dicastero sa che essi non possono dimenticare i doveri della loro paternità spirituale verso tutti i loro sacerdoti, specialmente verso quanti si trovano in gravi difficoltà spirituali, senza offrire loro un saldissimo e necessario aiuto, affinché più facilmente e con più gioia possano adempiere i doveri assunti nel giorno dell'Ordinazione verso il Signore Gesù Cristo e la sua Santa Chiesa, senza far tutto il possibile nel Signore per riportare il fratello vacillante alla tranquillità dello spirito, alla fiducia, alla penitenza e a riprendere il primitivo fervore, offrendo aiuto, secondo i casi, con i confratelli, gli amici, i parenti, i medici e gli psicologi ( cf. Lett. enc. Sacerdotalis caelibatus, n. 87 e n. 91 ).
7. A questa Lettera vengono allegate le norme procedurali, che si devono osservare nella preparazione della documentazione riguardante la domanda di dispensa dal celibato.
Mentre, come di dovere, comunichiamo queste cose, esprimiamo volentieri i sentimenti profondi del nostro ossequio e ci professiamo affezionatissimi nel Signore
Roma, dal Palazzo della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, 14 ottobre 1980.
Franjo Card. Šeper Prefetto
Fr. Jérôme Hamer, O.P. Arcivescovo titolare di Lorium Segretario
Art. 1
L'Ordinario competente a ricevere la domanda e a istruire la causa è l'Ordinario del luogo di incardinazione, oppure il Superiore maggiore, se si tratta di un membro di un Istituto clericale di vita consacrata di diritto pontificio.
Art. 2
Se è impossibile istruire la causa presso il proprio Ordinario, può essere richiesto l'Ordinario del luogo in cui vive abitualmente il richiedente.
Per un motivo proporzionato la Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede può delegare anche un altro Ordinario.
Art. 3
Nella domanda, che dev'essere firmata dal richiedente, oltre al nome e cognome e alle generalità del richiedente, devono anche essere indicate, almeno in forma generica, i fatti e gli argomenti sui quali il richiedente si fonda per sostenere la sua richiesta.
Art. 4
Una volta ricevuta la domanda, l'Ordinario decida se sia il caso di procedere e, in caso affermativo, sospenda cautelativamente il richiedente dall'esercizio dei sacri Ordini, a meno che non si giudichi tale esercizio assolutamente necessario per proteggere la buona fama del sacerdote o per tutelare il bene della comunità.
Quindi, personalmente o attraverso un sacerdote prudente e sicuro, scelto precisamente per questo compito, provveda all'istruzione della causa, con la presenza di un notaio che faccia fede degli atti.
Art. 5
Premesso da parte del richiedente il giuramento di dire la verità, il Vescovo o il sacerdote istruttore
interroghi il richiedente con domande accurate e precise appositamente preparate;
ascolti, se possibile, i superiori del tempo della formazione, oppure richieda deposizioni scritte;
esamini altri testimoni indicati dal richiedente oppure convocati di propria iniziativa;
infine raccolga i documenti e le altre prove usando, se crederà opportuno, la consulenza di periti.
Art. 6 L'interrogatorio del richiedente deve offrire tutti gli elementi necessari e utili alla ricerca; e cioè:
a) le generalità del richiedente:
tempo e luogo della nascita, notizie sulla vita precedente, informazioni sulla famiglia di origine, i suoi costumi, gli studi, gli scrutini che hanno preceduto il conferimento degli Ordini e anche, se il richiedente è religioso, l'emissione dei voti;
tempo e luogo della sacra ordinazione;
il curricolo del ministero sacerdotale;
la condizione giuridica in cui si trova davanti al foro ecclesiastico e civile, e informazioni del genere;
b) le cause e le circostanze della defezione, e anche le circostanze che avrebbero potuto viziare l'assunzione degli obblighi clericali.
Art. 7
Completata l'istruzione, tutti gli atti, con l'aggiunta delle indicazioni utili per valutare le prove, siano trasmessi in triplice copia alla Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, unitamente al voto dell'Ordinario sulla veridicità delle cose e sul non pericolo di scandalo.
Art. 8
La Sacra Congregazione discuterà la causa e deciderà se la domanda sia da inoltrare al Romano Pontefice, o se l'istruttoria debba essere completata o la domanda respinta perché destituita di fondamento.