Istruzione sui Sinodi Diocesani

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II. Composizione del Sinodo

1. "Presiede il sinodo diocesano il Vescovo diocesano, il quale tuttavia può delegare il Vicario generale o un Vicario episcopale, a svolgere tale ufficio, per le singole sessioni del sinodo",21 privilegiando tra questi coloro che hanno dignità episcopale ( Vescovo coadiutore e Vescovi ausiliari ).

2. Sono membri "de iure" del sinodo, in base all'ufficio che essi ricoprono:

il Vescovo coadiutore e i Vescovi ausiliari;

i Vicari generali,

i Vicari episcopali nonché il Vicario giudiziale;

i canonici della chiesa cattedrale;

i membri del consiglio presbiterale;

il rettore del seminario maggiore;

i vicari foranei.22

3. Sono membri elettivi:

11. "I fedeli laici, anche membri di istituti di vita consacrata, eletti dal consiglio pastorale nel modo e nel numero da determinarsi dal Vescovo diocesano, oppure, dove tale consiglio non esiste, secondo i criteri determinati dal Vescovo diocesano".23

Per la scelta di questi laici ( uomini e donne ), occorre seguire, per quanto possibile, le indicazioni del canone 512 §2,24 avendo comunque buona cura di assicurare che tali fedeli si distinguano "per fede sicura, buoni costumi e prudenza";25 così il loro contributo sarà veramente valido in vista del bene della Chiesa.

La situazione canonica regolare di questi laici è da ritenersi requisito indispensabile per far parte dell'assemblea.

21. "Almeno un presbitero eletto in ciascun vicariato foraneo da tutti coloro che ivi hanno cura d'anime; inoltre deve essere eletto un altro presbitero che lo sostituisca se il primo è impedito".26

Come desunto dal testo canonico, per questo titolo sono eleggibili soltanto i presbiteri, non i diaconi o i laici.

Il Vescovo dovrà, quindi, determinarne il numero per ogni vicariato foraneo.

Se si tratta di una Chiesa particolare di piccole dimensioni, nulla osta alla convocazione di tutti i suoi presbiteri.

31. "Alcuni Superiori degli istituti religiosi e delle società di vita apostolica che hanno la casa nella diocesi, i quali devono essere eletti nel numero e nel modo determinati dal Vescovo diocesano".27

4. Sinodali di libera nomina episcopale:

"Al sinodo diocesano possono essere chiamati dal Vescovo diocesano, in qualità di membri, anche altri, sia chierici, sia membri di istituti di vita consacrata, sia fedeli laici".28

Nello scegliere questi sinodali, si cercherà di rendere presenti le vocazioni ecclesiali o i diversi impegni apostolici non sufficientemente espressi nelle elezioni, sicché il sinodo rifletta adeguatamente la peculiare fisionomia della Chiesa particolare; si curerà perciò di assicurare, tra i chierici, una congrua presenza di diaconi permanenti.

Non si trascuri di scegliere anche fedeli che eccellono "per scienza, competenza e prestigio",29 la cui ponderata opinione arricchirà senza dubbio le discussioni sinodali.

5. I sinodali legittimamente designati hanno il diritto e l'obbligo di partecipare alle sessioni.30

"Un membro del sinodo, se è trattenuto da un legittimo impedimento, non può inviare un procuratore che vi partecipi in suo nome; avverta però il Vescovo diocesano di tale impedimento".31

Il Vescovo ha il diritto e il dovere di rimuovere, mediante decreto, qualunque sinodale, che con le sue opinioni si discosti dalla dottrina della Chiesa o che rifiuti l'autorità episcopale, ferma restando la possibilità di ricorso contro il decreto, a norma di diritto.

6. "Il Vescovo diocesano, se lo ritiene opportuno, può invitare come osservatori alcuni ministri o membri di Chiese o comunità ecclesiali che non sono nella piena comunione con la Chiesa cattolica".32

La presenza degli osservatori contribuirà a "introdurre maggiormente la preoccupazione ecumenica nella pastorale normale, facendo crescere la reciproca conoscenza, la carità vicendevole e possibilmente la fraterna collaborazione".33

Per la loro individuazione di solito converrà procedere d'intesa con i capi di tali Chiese o comunità, che segnaleranno la persona più idonea a rappresentarle.

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21 Can. 462 §2
22 Cfr. can. 463 §1, 11, 21, 31, 41, 61 e 71
23 Can. 463 §1, 51
24 Can. 512 §2: "I fedeli designati al consiglio pastorale siano scelti in modo che attraverso di loro sia veramente rappresentata tutta la porzione del popolo di Dio che costituisce la diocesi, tenendo presenti le diverse zone della diocesi stessa, le condizioni sociali, le professioni e inoltre il ruolo che essi hanno nell'apostolato, sia come singoli, sia in quanto associati"
25 Can. 512 §3
26 Can. 463 §1, 81
27 Can. 463 §1, 91
28 Can. 463 §2
29 Can. 212 §3
30 Cfr. can. 463 §1
31 Can. 464
32 Can. 463 §3
33 Giovanni Paolo II, udienza del 27 giugno 1992