Istruzione sui Sinodi Diocesani

Indice

I. Introduzione sulla natura e finalità del sinodo Diocesano

Il canone 460 descrive il sinodo diocesano come "riunione ( 'coetus' ) di sacerdoti e di altri fedeli della Chiesa particolare, scelti per prestare aiuto al Vescovo diocesano in ordine al bene di tutta la comunità diocesana".4

1. La finalità del sinodo è quella di prestare aiuto al Vescovo nell'esercizio della funzione, che gli è propria, di guidare la comunità cristiana.

Tale scopo determina il particolare ruolo da attribuire nel sinodo ai presbiteri, in quanto "saggi collaboratori dell'ordine episcopale e suo aiuto e strumento, chiamati al servizio del popolo di Dio".5

Ma il sinodo offre anche al Vescovo l'occasione di chiamare a cooperare con lui, insieme ai sacerdoti, alcuni laici e religiosi scelti, come un modo peculiare di esercizio della responsabilità, che concerne tutti i fedeli, nell'edificazione del Corpo di Cristo.6

Il Vescovo esercita, anche nello svolgimento del sinodo, l'ufficio di governare la Chiesa affidatagli:

decide la convocazione,7

propone le questioni alla discussione sinodale,8

presiede le sessioni del sinodo;9

infine, quale unico legislatore, sottoscrive le dichiarazioni e i decreti e ne ordina la pubblicazione.10

Il sinodo è, in questo modo, "contestualmente e inseparabilmente, atto di governo episcopale ed evento di comunione, esprimendo così quell'indole di comunione gerarchica che appartiene alla natura profonda della Chiesa".11

Il Popolo di Dio non è, infatti, un aggregato informe dei discepoli di Cristo, bensì una comunità sacerdotale, organicamente strutturata fin dall'origine conformemente alla volontà del suo Fondatore,12 che in ogni diocesi fa capo al Vescovo come principio visibile e fondamento dell'unità e unico suo rappresentante.13

Qualunque tentativo, quindi, di contrapporre il sinodo al Vescovo, in virtù di una pretesa "rappresentanza del Popolo di Dio", è contrario all'autentica impostazione dei rapporti ecclesiali.

2. I sinodali sono chiamati a "prestare aiuto al Vescovo diocesano"14 formulando il loro parere o "voto" circa le questioni da lui proposte; tale voto è detto "consultivo"15 per significare che il Vescovo è libero di accogliere o meno le opinioni manifestate dai sinodali.

Tuttavia, ciò non significa trascurarne l'importanza, quasi fosse una mera consulenza "esterna", espressa da chi non ha alcuna responsabilità nell'esito finale del sinodo: con le loro esperienze e i loro consigli, i sinodali collaborano attivamente nell'elaborazione delle dichiarazioni e dei decreti, che verranno giustamente chiamati "sinodali",16 dai quali il governo episcopale della diocesi ricaverà in futuro ispirazione.

Da parte sua, il Vescovo dirige effettivamente le discussioni durante le sessioni sinodali e, da vero maestro della Chiesa, insegna e corregge quando occorre.

Dopo aver sentito i membri, a lui spetta il compito di discernimento, e cioè di "esaminare tutto e ritenere ciò che è buono",17 nei confronti dei diversi pareri espressi.

Sottoscrivendo, terminato il sinodo, le dichiarazioni e i decreti, il Vescovo impegna la sua autorità in tutto quanto in essi si insegna o si comanda.

La potestà episcopale viene in questo modo attuata in conformità al suo significato autentico, e cioè non come imposizione di una volontà arbitraria, ma come un vero ministero, che comporta "ascoltare i sudditi" e "chiamarli a cooperare alacremente con lui",18 nella comune ricerca di ciò che lo Spirito chiede nel momento presente alla Chiesa particolare.

3. Comunione e missione, in quanto aspetti inscindibili dell'unico fine dell'attività pastorale della Chiesa, costituiscono il "bene di tutta la comunità diocesana" che il can. 460 indica come scopo ultimo del sinodo.

I lavori sinodali mirano a fomentare la comune adesione alla dottrina salvifica e a stimolare tutti i fedeli alla sequela di Cristo.

Poiché la Chiesa è "inviata al mondo ad annunziare e testimoniare, attualizzare ed espandere il mistero di comunione che la costituisce",19 il sinodo cura anche di favorire il dinamismo apostolico di tutte le energie ecclesiali sotto la guida dei legittimi Pastori.

Nella convinzione che ogni rinnovamento comunionale e missionario ha come indispensabile premessa la santità dei ministri di Dio, non dovrà in esso mancare un vivo interessamento per il miglioramento del costume di vita e della formazione del clero e per lo stimolo delle vocazioni.

Il sinodo, quindi, non solo manifesta e attua la comunione diocesana, ma anche è chiamato a "edificarla" con le sue dichiarazioni e i suoi decreti.

Occorre perciò che nei documenti sinodali venga operosamente accolto il Magistero universale e applicata la disciplina canonica alla diversità propria di quella determinata comunità cristiana.

In effetti, il ministero del Successore di Pietro e il Collegio Episcopale non sono una istanza estranea alla Chiesa particolare, ma un elemento che appartiene "dal di dentro" alla sua stessa essenza20 ed è a fondamento della comunione diocesana.

In questo modo, il sinodo contribuisce anche a configurare la fisionomia pastorale della Chiesa particolare, dando continuità alla sua peculiare tradizione liturgica, spirituale e canonica.

Il patrimonio giuridico locale e gli indirizzi che hanno guidato il governo pastorale sono in esso oggetto di accurato studio, al fine di aggiornare, ripristinare o completare eventuali lacune normative, di verificare il raggiungimento degli obiettivi pastorali già formulati e di proporre, con l'aiuto della grazia divina, nuovi orientamenti.

Indice

4 "coetus delectorum sacerdotum aliorumque christifidelium Ecclesiae particularis, qui in bonum totius communitatis dioecesanae Episcopo dioecesano adiutricem operam praestant"
5 Costituzione Dogmatica Lumen Gentium n. 28;
cfr. Decreto conciliare Presbyterorum Ordinis n. 2 e n. 7
6 Cfr. Costituzione Dogmatica Lumen Gentium n. 7 e n. 32;
cfr. can. 463 §§1 e 2
7 Cfr. can. 461 §1 e can. 462 §1
8 Cfr. can. 465
9 Cfr. can. 462 §2
10 Cfr. can. 466
11 Giovanni Paolo II, omelia del 3 ottobre 1992
12 Cfr. Costituzione Dogmatica Lumen Gentium n. 11
13 Cfr. Ibidem n. 23
14 Can. 460
15 Cfr. can. 466
16 Cfr. can. 466 e can. 467
17 Costituzione Dogmatica Lumen Gentium n. 12, che cita 1 Ts 5,12.19-21
18 Cfr. Ibidem n. 27
19 Cfr. Congr. Dottrina della Fede, lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica
Communionis notio, n. 4, del 28 maggio 1992
20 Cfr. Ibidem n. 13