Istruzione sui Sinodi Diocesani

Indice

Proemio

Nella Costituzione Apostolica "Sacrae disciplinae leges", con la quale veniva promulgato l'attuale Codice di Diritto Canonico, il Santo Padre Giovanni Paolo II collocava tra i principali elementi che, secondo il Concilio Vaticano II,

caratterizzano la vera e genuina immagine della Chiesa "la dottrina, secondo la quale la Chiesa viene presentata come Popolo di Dio e l'autorità gerarchica viene proposta come servizio;

la dottrina per cui la Chiesa è vista come 'comunione' e che, quindi, determina le relazioni che devono intercorrere fra le Chiese particolari e quella universale, e fra la collegialità e il primato;

la dottrina, inoltre, per la quale tutti i membri del Popolo di Dio, nel modo proprio a ciascuno, sono partecipi del triplice ufficio di Cristo: sacerdotale, profetico e regale".1

Nel suo impegno di fedeltà all'insegnamento conciliare, il Codice di Diritto Canonico ha dato, tra l'altro, un volto rinnovato alla istituzione tradizionale del sinodo diocesano, nel quale, a vario titolo, convergono i tratti ecclesiologici sopra ricordati.

Nei canoni 460-468 è dato rinvenire le norme giuridiche da osservarsi per la celebrazione di questa assise ecclesiale.

Di recente, in particolar modo dopo la promulgazione del Codice di Diritto Canonico, si sono moltiplicate le Chiese particolari che hanno celebrato o si propongono di celebrare il sinodo diocesano, riconosciuto come un importante mezzo per l'attuazione del rinnovamento conciliare.

Una menzione particolare va attribuita al II Sinodo Pastorale della diocesi di Roma, concluso nella solennità di Pentecoste dell'anno 1993, la cui celebrazione ha offerto al Romano Pontefice Giovanni Paolo II l'occasione per impartire preziosi insegnamenti.

Inoltre, negli ultimi decenni, sono state segnalate anche altre forme per esprimere la comunione diocesana, note talvolta come "assemblee diocesane", che, pur presentando aspetti comuni con i sinodi, mancano tuttavia di una precisa configurazione canonica.

Si è ritenuto quanto mai opportuno, in merito al sinodo diocesano, di chiarire le disposizioni della legge canonica e sviluppare e determinare i procedimenti nell'eseguirla,2 fermo sempre restando il pieno vigore di quanto disposto nel Codice di Diritto Canonico.

È oltremodo auspicabile che anche le "assemblee diocesane" od altre assisi, nella misura della loro somiglianza di scopi e di composizione con il sinodo, trovino il loro posto nell'alveo della disciplina canonica, grazie all'accoglienza delle prescrizioni canoniche e della presente Istruzione, a garanzia della loro efficacia per il governo della Chiesa particolare.

Per l'interesse che può avere nella preparazione del sinodo diocesano, alla presente Istruzione si acclude un'Appendice, di significato meramente indicativo, in cui vengono elencate le principali materie che il Codice di Diritto Canonico rinvia alla normativa diocesana.

Pertanto, la Congregazione per i Vescovi e la Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, competenti in ciò che riguarda l'esercizio della funzione episcopale nella Chiesa latina,3 presentano questa Istruzione a tutti i Vescovi della Chiesa latina.

In questo modo esse intendono sia rispondere alle richieste di molti Vescovi desiderosi di avere un fraterno aiuto nella celebrazione del sinodo diocesano, sia contribuire a rimediare ad alcuni difetti ed incongruenze che sono stati talvolta rilevati.

  Indice

1 Costituzione Apostolica Sacrae disciplinae leges, del 25 gennaio 1983
2 Cfr. can. 34 §1
3 Cfr. Costituzione Apostolica Pastor Bonus, art. 75, art. 79 e art. 89, del 28 giugno 1988