Ordinamento generale del Messale Romano |
16. La celebrazione della Messa, in quanto azione di Cristo e del popolo di Dio gerarchicamente ordinato, costituisce il centro di tutta la vita cristiana per la Chiesa universale, per quella locale, e per i singoli fedeli.22
Nella Messa, infatti, si ha il culmine sia dell'azione con cui Dio santifica il mondo in Cristo, sia del culto che gli uomini rendono al Padre, adorandolo per mezzo di Cristo Figlio di Dio nello Spirito Santo.23
In essa inoltre la Chiesa commemora, nel corso dell'anno, i misteri della redenzione, in modo da renderli in certo modo presenti.24
Tutte le altre azioni sacre e ogni attività della vita cristiana sono in stretta relazione con la Messa, da essa derivano e ad essa sono ordinate.25
17. È perciò di somma importanza che la celebrazione della Messa, o Cena del Signore, sia ordinata in modo tale che i sacri ministri e i fedeli, partecipandovi ciascuno secondo il proprio ordine e grado, traggano abbondanza di quei frutti,26 per il conseguimento dei quali Cristo Signore ha istituito il sacrificio eucaristico del suo Corpo e del suo Sangue e lo ha affidato, come memoriale della sua passione e risurrezione, alla Chiesa, sua dilettissima sposa.27
18. Si potrà ottenere davvero questo risultato, se, tenuto conto della natura e delle altre caratteristiche di ogni assemblea liturgica, tutta la celebrazione verrà ordinata in modo tale da portare i fedeli a una partecipazione consapevole, attiva e piena, esteriore e interiore, ardente di fede, speranza e carità; partecipazione vivamente desiderata dalla Chiesa e richiesta dalla natura stessa della celebrazione, e alla quale il popolo cristiano ha diritto e dovere in forza del battesimo.28
19. Non sempre si possono avere la presenza e l'attiva partecipazione dei fedeli, che manifestano più chiaramente la natura ecclesiale della celebrazione.29
Sempre però la celebrazione eucaristica ha l'efficacia e la dignità che le sono proprie, in quanto è azione di Cristo e della Chiesa, nella quale il sacerdote compie il suo ministero specifico e agisce sempre per la salvezza del popolo.
Perciò a lui si raccomanda di celebrare anche ogni giorno, avendone la possibilità, il sacrificio eucaristico.30
20. Poiché inoltre la celebrazione dell'Eucaristia, come tutta la Liturgia, si compie per mezzo di segni sensibili, mediante i quali la fede si alimenta, s'irrobustisce e si esprime,31 si deve avere la massima cura nello scegliere e nel disporre quelle forme e quegli elementi che la Chiesa propone, e che, considerate le circostanze di persone e di luoghi, possono favorire più intensamente la partecipazione attiva e piena, e rispondere più adeguatamente al bene spirituale dei fedeli.
21. Pertanto questa Introduzione si propone di esporre i principi generali per l'ordinamento della celebrazione dell'Eucaristia, e di presentare le norme per regolare le singole forme di celebrazione.32
22. Ora, nella Chiesa particolare, la celebrazione dell'Eucaristia è l'atto più importante.
Il Vescovo diocesano infatti, primo dispensatore dei misteri di Dio nella Chiesa particolare a lui affidata, è la guida, il promotore e il custode di tutta la vita liturgica.33
Nelle celebrazioni che si compiono sotto la sua presidenza, soprattutto in quella eucaristica, celebrata con la partecipazione del presbiterio, dei diaconi e del popolo, si manifesta il mistero della Chiesa.
Perciò questo tipo di celebrazione eucaristica deve fungere da modello per tutta la diocesi.
Deve essere quindi impegno del Vescovo fare in modo che i presbiteri, i diaconi e i fedeli comprendano sempre più il senso autentico dei riti e dei testi liturgici e così siano condotti ad una attiva e fruttuosa celebrazione dell'Eucaristia.
Allo stesso fine presti attenzione perché cresca la dignità delle medesime celebrazioni.
A questo scopo risulta di grande importanza promuovere la cura per la bellezza del luogo sacro, della musica e dell'arte.
23. Inoltre, perché la celebrazione corrisponda maggiormente alle norme e allo spirito della sacra Liturgia e se ne avvantaggi l'efficacia pastorale, in questa Introduzione generale e nel Rito della Messa vengono esposti le scelte e gli adattamenti possibili.
24. Questi adattamenti, che per lo più consistono nella scelta di alcuni riti o testi, cioè di canti, letture, orazioni, monizioni e gesti che siano più rispondenti alle necessità, alla preparazione e alla capacità di comprensione dei partecipanti, spettano al sacerdote celebrante.
Tuttavia, il sacerdote ricordi di essere il servitore della sacra Liturgia e che nella celebrazione della Messa a lui non è consentito aggiungere, togliere o mutare nulla a proprio piacimento.34
25. Inoltre, nel Messale, a suo luogo sono indicati alcuni adattamenti che, secondo la Costituzione sulla sacra Liturgia, competono rispettivamente al Vescovo diocesano o alla Conferenza Episcopale35 ( Cf. nn. 387,388-393 ).
26. Per quanto riguarda le variazioni e gli adattamenti più profondi, rispondenti alle tradizioni e alla cultura di popoli e regioni, e da introdurre per utilità o necessità secondo l'art. 40 della Costituzione sulla sacra Liturgia, si osservi quanto è stabilito nell'Istruzione « Liturgia Romana e inculturazione »36 e ai numeri 395-399 del presente documento ( nn. 395-399 ).
Indice |
22 | Cf. Costituzione
Sacrosanctum Concilium, n. 41; Costituzione dogmatica sulla Chiesa, Lumen Gentium, n. 11; Decreto sulla vita e sul ministero sacerdotale, Presbyterorum Ordinis, n. 2, n. 5, n. 6; Decreto sull'ufficio pastorale di Vescovi, Christus Dominus, n. 30; Decreto sull'ecumenismo, Unitatis redintegratio, n. 15; Sacra Congregazione dei riti, Istruzione Eucharisticum mysterium, 25 maggio 1967, nn. 3e, 6: AAS 59 (1967) 542, 544-545 |
23 | Cf. Costituzione Sacrosanctum Concilium, n. 10 |
24 | Cf. Ibidem, n. 102 |
25 | Cf. Costituzione
Sacrosanctum Concilium, n. 10; Decreto sulla vita e sul ministero sacerdotale, Presbyterorum Ordinis, n. 5 |
26 | Cf. Costituzione Sacrosanctum Concilium, n. 14, n. 19, n. 26, n. 28, n. 30 |
27 | Cf. Ibidem, n. 47 |
28 | Cf. Ibidem, n. 14 |
29 | Cf. Ibidem, n. 41 |
30 | Cf. Decreto
Presbyterorum Ordinis, n. 13; C.I.C., can. 904 |
31 | Cf. Costituzione Sacrosanctum Concilium, n. 59 |
32 | Per la celebrazione della Messa in situazioni particolari si osservi quanto stabilito: per le Messe nei gruppi particolari cf. Sacra Congregazione per il Culto Divino, Istruzione Actio pastoralis, 15 maggio 1969: AAS 61 (1969) 806-811; per le Messe con i fanciulli cf. Direttorio delle Messe con i fanciulli, 1 novembre 1973: AAS 66 (1974) 30-46; sul modo di unire le Ore dell'Ufficio con la Messa cf. Principi e norme per la Liturgia delle Ore, nn. 93- 98; sul modo di unire alcune benedizioni e l'incoronazione dell'immagine della beata Vergine Maria con la Messa cf. Rituale Romano, Benedizionale, Premesse generali, n. 28; Rituale Romano, Rito per l'incoronazione dell'immagine della beata Vergine Maria, nn. 10, 14 |
33 | Cf. Decreto
Christus Dominus, n. 14; Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 41 |
34 | Cf. Costituzione Sacrosanctum Concilium, n. 22 |
35 | Cf. Costituzione
Sacrosanctum Concilium, n. 38; Paolo VI, Cost. Ap. Missale Romanum, 3 aprile 1969 |
36 | Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Istruzione Varietates Legitimae, 25 gennaio 1994: AAS 87 (1995) 288-314 |