Ordinamento generale del Messale Romano

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Capitolo III - Uffici e ministeri nella Messa

91. La celebrazione eucaristica è azione di Cristo e della Chiesa, cioè del popolo santo riunito e ordinato sotto la guida del Vescovo.

Perciò essa appartiene all'intero Corpo della Chiesa, lo manifesta e lo implica; i suoi singoli membri poi vi sono interessati in diverso modo, secondo la diversità degli stati, dei compiti e dell'attiva partecipazione.75

In questo modo il popolo cristiano, « stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato », manifesta il proprio coerente e gerarchico ordine.76

Tutti perciò, sia ministri ordinati sia fedeli laici, esercitando il loro ministero o ufficio, compiano solo e tutto ciò che è di loro competenza.77

I. Uffici dell'Ordine sacro

92. Ogni legittima celebrazione dell'Eucaristia è diretta dal Vescovo, o personalmente, o per mezzo dei presbiteri suoi collaboratori.78

Quando il Vescovo è presente a una Messa con partecipazione di popolo, è molto opportuno che celebri egli stesso l'Eucaristia e che associ a sé nell'azione sacra i presbiteri, come concelebranti.

Questo si fa non tanto per accrescere la solennità esteriore del rito, ma per esprimere con maggior chiarezza il mistero della Chiesa, « sacramento di unità ».79

Se il Vescovo non celebra l'Eucaristia, ma ne affida il compito ad altri, allora è bene che lui stesso, indossati la croce pettorale, la stola e il piviale sopra il camice, presieda la Liturgia della Parola e impartisca la benedizione alla fine della Messa.80

93. Anche il presbitero, che nella Chiesa ha il potere di offrire il sacrificio nella persona di Cristo in virtù della sacra potestà dell'Ordine,81 presiede il popolo fedele radunato in quel luogo e in quel momento, ne dirige la preghiera, annuncia ad esso il messaggio della salvezza, lo associa a sé nell'offerta del sacrificio a Dio Padre per Cristo nello Spirito Santo, distribuisce ai fratelli il pane della vita eterna e lo condivide con loro.

Pertanto, quando celebra l'Eucaristia, deve servire Dio e il popolo con dignità e umiltà, e, nel modo di comportarsi e di pronunziare le parole divine, deve far percepire ai fedeli la presenza viva di Cristo.

94. Il diacono, in forza della sacra ordinazione ricevuta, occupa il primo posto dopo il presbitero tra coloro che esercitano un ministero nella celebrazione eucaristica.

Infatti il sacro Ordine del diaconato già nella primitiva età apostolica fu tenuto in grande onore nella Chiesa.82

Nella Messa il diacono ha come ufficio proprio: annunciare il Vangelo e talvolta predicare la parola di Dio, proporre ai fedeli le intenzioni della preghiera universale, servire il sacerdote, preparare l'altare e prestare servizio alla celebrazione del sacrificio, distribuire ai fedeli l'Eucaristia, specialmente sotto la specie del vino, ed eventualmente indicare al popolo i gesti e gli atteggiamenti da assumere.

II. I compiti del popolo di Dio

95. I fedeli nella celebrazione della Messa formano la gente santa, il popolo che Dio si è acquistato e il sacerdozio regale, per rendere grazie a Dio, per offrire la vittima immacolata non soltanto per le mani del sacerdote ma anche insieme con lui, e per imparare a offrire se stessi.83

Procurino quindi di manifestare tutto ciò con un profondo senso religioso e con la carità verso i fratelli che partecipano alla stessa celebrazione.

Evitino perciò ogni forma di individualismo e di divisione, tenendo presente che hanno un unico Padre nei cieli, e perciò tutti sono tra loro fratelli.

96. Formino invece un solo corpo, sia nell'ascoltare la parola di Dio, sia nel prendere parte alle preghiere e al canto, sia specialmente nella comune offerta del sacrificio e nella comune partecipazione alla mensa del Signore.

Questa unità appare molto bene dai gesti e dagli atteggiamenti del corpo, che i fedeli compiono tutti insieme.

97. I fedeli non rifiutino di servire con gioia il popolo di Dio, ogni volta che sono pregati di prestare qualche ministero o compito particolare nella celebrazione.

III. Ministeri particolari

98. Il ministero dell'accolito e del lettore istituiti

L'accolito è istituito per il servizio all'altare e per aiutare il sacerdote e il diacono.

A lui spetta in modo particolare preparare l'altare e i vasi sacri, e, se necessario, distribuire l'Eucaristia ai fedeli di cui è ministro straordinario.84

Nel ministero dell'altare, l'accolito ha compiti propri che egli stesso deve esercitare ( Cf. nn. 187-193 ).

99. Il lettore è istituito per proclamare le letture della sacra Scrittura, eccetto il Vangelo; può anche proporre le intenzioni della preghiera universale e, in mancanza del salmista, proclamare il salmo interlezionale.

Nella celebrazione eucaristica il lettore ha un suo ufficio proprio ( Cf. nn. 194-198 ), che egli stesso deve esercitare.

100. Gli altri compiti

Se manca l'accolito istituito, si possono designare, per il servizio dell'altare in aiuto al sacerdote e al diacono, altri ministri laici che portano la croce, i ceri, il turibolo, il pane, il vino, l'acqua.

Essi possono essere anche incaricati per distribuire la Comunione come ministri straordinari.85

101. Se manca il lettore istituito, altri laici, che siano però adatti a svolgere questo compito e ben preparati, siano incaricati di proclamare le letture della sacra Scrittura, affinché i fedeli maturino nel loro cuore, ascoltando le letture divine, un soave e vivo amore alla sacra Scrittura.86

102. È compito del salmista proclamare il salmo o un altro canto biblico che si trova tra le letture.

Per adempiere convenientemente il suo ufficio, è necessario che il salmista possegga l'arte del salmodiare e abbia una buona pronuncia e una buona dizione.

103. Tra i fedeli esercita un proprio ufficio liturgico la schola cantorum o coro, il cui compito è quello di eseguire a dovere le parti che le sono proprie, secondo i vari generi di canto, e promuovere la partecipazione attiva dei fedeli nel canto.87

Quello che si dice della schola cantorum, con gli opportuni adattamenti, vale anche per gli altri musicisti, specialmente per l'organista.

104. È opportuno che vi sia un cantore o maestro di coro per dirigere e sostenere il canto del popolo.

Anzi, mancando la schola, è compito del cantore guidare i diversi canti, facendo partecipare il popolo per la parte che gli spetta.88

105. Esercitano un servizio liturgico anche:

a) Il sacrista, che prepara diligentemente i libri liturgici, le vesti liturgiche e le altre cose che sono necessarie per la celebrazione della Messa.

b) Il commentatore, che, secondo l'opportunità, rivolge brevemente ai fedeli spiegazioni ed esortazioni per introdurli nella celebrazione e meglio disporli a comprenderla.

Gli interventi del commentatore siano preparati con cura, siano chiari e sobri.

Nel compiere il suo ufficio, il commentatore sta in un luogo adatto davanti ai fedeli, non però all'ambone.

c) Coloro che raccolgono le offerte in chiesa.

d) Coloro che, in alcune regioni, accolgono i fedeli alla porta della chiesa, li dispongono ai propri posti e ordinano i loro movimenti processionali.

106. È bene che, almeno nelle chiese cattedrali e nelle chiese maggiori, vi sia un ministro competente o maestro delle celebrazioni liturgiche, incaricato di predisporre con cura i sacri riti, e di preparare i ministri sacri e i fedeli laici a compierli con decoro, ordine e devozione.

107. I compiti liturgici, che non sono propri del sacerdote o del diacono, e di cui si è detto sopra ( nn. 100-106 ), possono essere affidati, con la benedizione liturgica o con incarico temporaneo, anche a laici idonei, scelti dal parroco o dal rettore della chiesa.89

Riguardo al compito di servire il sacerdote all'altare, si osservino le disposizioni date dal Vescovo per la sua diocesi.

IV. La distribuzione dei compiti e la preparazione della celebrazione

108. L'unico e medesimo sacerdote deve sempre esercitare l'ufficio presidenziale in tutte le sue parti, tranne ciò che è proprio della Messa in cui è presente il Vescovo ( Cf. n. 92 ).

109. Se sono presenti più persone che possono esercitare lo stesso ministero, nulla impedisce che si distribuiscano tra loro le varie parti di uno stesso ministero o ufficio e ciascuno svolga la sua.

Per esempio, un diacono può essere incaricato delle parti in canto e un altro del servizio all'altare; se vi sono più letture, converrà distribuirle tra più lettori, e così via.

Non è affatto opportuno che più persone si dividano fra loro un unico elemento della celebrazione: per es. che la medesima lettura sia proclamata da due lettori, uno dopo l'altro, tranne che si tratti della Passione del Signore.

110. Se nella Messa con partecipazione di popolo vi è un solo ministro, egli compia diversi uffici.

111. La preparazione pratica di ogni celebrazione liturgica si faccia di comune e diligente intesa, secondo il Messale e gli altri libri liturgici, fra tutti coloro che sono interessati rispettivamente alla parte rituale, pastorale e musicale, sotto la direzione del rettore della chiesa e sentito anche il parere dei fedeli per quelle cose che li riguardano direttamente.

Al sacerdote che presiede la celebrazione spetta però sempre il diritto di disporre ciò che a lui compete.90

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75 Cf. Costituzione, Sacrosanctum Concilium, n. 26
76 Cf. ibidem, n. 14
77 Cf. ibidem, n. 28
78 Cf. Lumen gentium, n. 26, n. 28; Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 42
79 Cf. Sacrosanctum Concilium, n. 26
80 Cf. Caeremoniale Episcoporum, nn. 175-186
81 Cf. Lumen gentium, n. 28;
Decreto sulla vita e sul ministero sacerdotale, Presbyterorum Ordinis, n. 2
82 Paolo VI, Lett. Ap. Sacrum Diaconatus Ordinem, 18 giugno 1967;
Pontificale Romano, Ordinazione del Vescovo, dei Presbiteri e dei Diaconi, seconda edizione, 1992 n. 191
83 Cf. Sacrosanctum Concilium, n. 48;
Sacra Congregazione dei riti, Istruzione Eucharisticum mysterium, n. 12, 25 maggio 1967: AAS 59 (1967) 548-549
84 Cf. C.I.C., can 910, § 2;
Istruzione interdicasteriale su alcune questioni circa la collaborazione dei fedeli laici al ministero dei sacerdoti, Ecclesiae de mysterio, art. 8, 15 agosto 1997: AAS 89 (1997) 871
85 Cf. Sacra Congregazione per la Disciplina dei Sacramenti, Istruzione Immensae caritatis, n. 1, 29 gennaio 1973: AAS 65 (1973) 265-266; C.I.C, can. 230, § 3
86 Cf. Sacrosanctum Concilium, n. 24
87 Cf. Sacra Congregazione dei Riti, Istruzione Musicam sacram, n. 19, 5 marzo 1967
88 Cf. ibidem, n. 21
89 Cf. Pontificio Consiglio per l'interpretazione dei testi legislativi., risposta al dubbio circa il can. 230, § 2: AAS 86 (1994) 541
90 Cf. Sacrosanctum Concilium, n. 22