Cerimoniale dei Vescovi |
1129. Non appena la Chiesa locale è stata ufficialmente informata dell'avvenuta provvista canonica, su convocazione dell'amministratore diocesano, si celebri opportunamente nella chiesa cattedrale un'azione liturgica per rendere grazie a Dio e per pregare per l'eletto.
1130. L'eletto in persona deve quanto prima:
a) se si trova a Roma al momento della sua elezione, recarsi dal Romano Pontefice, altrimenti inviargli una lettera per esprimergli comunione ed ossequio e affidargli la sua Chiesa;
b) emettere la professione di fede e il giuramento di fedeltà verso la Sede Apostolica, se si trova a Roma alla presenza di un cardinale a ciò deputato, diversamente alla presenza del delegato della stessa Sede Apostolica.845
c) Recarsi dal metropolita o dal più anziano fra i vescovi della provincia, per essere informato da lui circa lo stato della sua diocesi e, se è il caso, per concordare con lui il giorno della propria ordinazione episcopale;
d) lasciare gli impegni a cui attendeva precedentemente per prepararsi al suo nuovo ministero, dedicandosi alla preghiera e alla meditazione;
e) chiedere il pallio al Romano Pontefice, se ne ha diritto.846
1131. Entro il tempo determinato dal diritto l'eletto deve ricevere l'ordinazione episcopale e prendere il possesso canonico della sua diocesi, come è detto più sotto ai nn. 1133-1140.
1132. L'eletto potrà indossare le vesti e le insegne episcopali soltanto dal momento dell'ordinazione, secondo le prescrizioni liturgiche.
Indice |
845 | Cf. C.I.C., can. 380 e can. 383, 3° |
846 | Cf. C.I.C., can. 437, § 1 |