Principi e norme per la liturgia delle ore  

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Tabella dei giorni liturgici

estratta dalle Norme generali sull'anno liturgico e sul calendario nn. 59-61

La precedenza tra i giorni liturgici, quanto alla loro celebrazione, è regolata esclusivamente dalla seguente tabella.

I

1. Il Triduo pasquale della Passione e Risurrezione del Signore.

2. Il Natale del Signore, l'Epifania, l'Ascensione e la Pentecoste.

Le domeniche di Avvento, di Quaresima e di Pasqua.

Il Mercoledì delle Ceneri.

Le ferie della Settimana santa, dal lunedì al giovedì incluso.

I giorni fra l'ottava di Pasqua.

3. Le solennità del Signore, della beata Maria Vergine, dei santi iscritte nel calendario generale.

La Commemorazione di tutti i fedeli defunti.

4. Le solennità proprie e cioè:

a) la solennità del Patrono principale del luogo o del paese o della città;

b) la solennità della Dedicazione e dell'anniversario della Dedicazione della propria chiesa;

c) la solennità del Titolare della propria chiesa;

d) la solennità o del Titolare, o del Fondatore o del Patrono principale dell'Ordine o della Congregazione.

II

5. Le feste del Signore iscritte nel calendario generale.

6. Le domeniche del Tempo di Natale e le domeniche del Tempo ordinario.

7. Le feste della beata Vergine Maria e dei santi iscritte nel calendario generale.

8. Le feste proprie, e cioè:

a) la festa del Patrono principale della diocesi;

b) la festa dell'anniversario della Dedicazione della chiesa cattedrale;

c) la festa del Patrono principale della regione o della provincia, della nazione, di un territorio più ampio;

d) la festa del Titolare, del Fondatore, del Patrono principale dell'Ordine o della Congregazione e della provincia religiosa, salvo quanto è disposto al n. 4d;

e) le altre feste proprie di qualche Chiesa;

f) le altre feste iscritte nel calendario di ciascuna diocesi, o dell'Ordine o della Congregazione.

9. Le ferie di Avvento dal 17 al 24 dicembre compreso.

I giorni fra l'ottava di Natale.

Le ferie di Quaresima.

III

10. Le memorie obbligatorie iscritte nel calendario generale.

11. Le memorie obbligatorie proprie, e cioè:

a) le memorie del Patrono secondario del luogo, della diocesi, della regione o della provincia, della nazione, di un territorio più ampio, dell'Ordine o della Congregazione e della provincia religiosa;

b) le altre memorie obbligatorie proprie di qualche chiesa;

c) le altre memorie obbligatorie iscritte nel calendario di ciascuna diocesi o dell'Ordine o della Congregazione.

12. Le memorie facoltative, le quali tuttavia si possono celebrare anche nei giorni elencati nel n. 9, però nel modo particolare descritto in « Principi e Norme » per la Messa e per l'Ufficio.

In questo stesso modo, come memorie facoltative, si possono celebrare le memorie obbligatorie che eventualmente ricorrono nelle ferie di Quaresima.

13. Le ferie di Avvento, fino al 16 dicembre incluso.

Le ferie del Tempo di Natale, dal 2 gennaio al sabato dopo l'Epifania.

Le ferie del Tempo pasquale, dal lunedì dopo l'ottava di Pasqua al sabato prima della Pentecoste incluso.

Le ferie del Tempo ordinario.

Occorrenza e concorrenza delle celebrazioni

Se nello stesso giorno cadono più celebrazioni, Si celebra l'Ufficio di quella che nella tabella dei giorni liturgici occupa il posto superiore.

Tuttavia, le solennità impedite da un giorno liturgico che ha la precedenza si trasferiscano al primo giorno libero dalle celebrazioni elencate ai nn. 18 nella tabella della precedenza, salvo quanto è stabilito al n. 5 delle Norme per l'anno liturgico.

Le altre celebrazioni impedite per quell'anno si omettono.

Se nello stesso giorno si devono celebrare i Vespri dell'Ufficio corrente e i primi Vespri del giorno seguente, prevalgono i Vespri della celebrazione che nella tabella dei giorni liturgici ha un posto superiore; in caso di parità, si celebrano i Vespri del giorno corrente.

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