Concilio Laterano IV

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VIII - Delle inchieste

"Come e in qual modo il superiore debba procedere nell'informarsi sulle colpe dei sudditi e nel punirle, si deduce facilmente dagli esempi dell'antico e del nuovo Testamento, da cui derivano le norme canoniche";19 ciò, secondo quanto avevamo già stabilito e che ora confermiamo con l'approvazione del sacro concilio.

Si legge infatti nel Vangelo, che quel fattore che fu accusato presso il suo signore di aver dissipato i suoi beni, si sentì dire da lui: Cosa sento dire di le? Rendimi conto della tua gestione, infatti non potrai più tenere tale ufficio. ( Lc 16,2 )

E nella Genesi il Signore dice: Discenderò e vedrò se davvero hanno operato conforme al grido che è giunto fino a me. ( Gen 18,21 )

Queste autorità dimostrano chiaramente che non solo quando manca un suddito, ma anche quando sbaglia un superiore, se le voci e le lamentele giungono alle orecchie del superiore non da parte di malevoli o di maldicenti, ma da persone prudenti e oneste, e non una sola volta ma spesso ( come sottolineano le lamentele e le voci ), tocca al superiore portare il caso davanti agli anziani della chiesa per cercare con maggior diligenza la verità.

E se il caso lo richiede, la pena canonica punisca l'errore del colpevole, di modo che il superiore non sia nello stesso tempo accusatore e giudice, ma adempia il suo dovere, mosso dalle lamentele o dalle voci che denunciano.

Tali norme devono essere applicate ai sudditi, e tanto più ai superiori posti come bersaglio alle saette. ( Lam 3,12 )

E poiché questi non possono soddisfare tutti, dovendo a causa del loro ufficio non solo convincere, ma anche rimproverare, qualche volta addirittura sospendere, e talora vincolare con pene, frequentemente incorrono nell'odio di molti e sono oggetto di insidie.

Per questo i santi padri stabilirono prudentemente che non si sia facile nell'ammettere accuse contro i prelati, perché non avvenga che, scosse le colonne, cada l'edificio; ( Gdc 16,30 ) si usi invece molta cautela, sbarrando la porta alle accuse false e alle malignità.

Essi vollero proteggere i prelati da accuse ingiuste, ma anche inculcare loro il timore di peccare d'arroganza.

Essi hanno trovato un rimedio adatto per l'uno e per l'altro male: ogni accusa di un delitto che implica diminutio capitis, ossia la degradazione, non sia ammessa in nessun modo senza che prima vi sia stata l'iscrizione.24

E tuttavia qualora uno fosse stato diffamato in tal modo, per le sue colpe, che le voci prendono consistenza e non si possano più dissimulare senza scandalo né tollerare senza pericolo, allora senza dubbi né scrupoli si proceda alla ricerca e alla punizione delle colpe, non certo mossi dall'odio, ma dall'amore.

Se la colpa fosse grave, ma non tale da implicare la degradazione, il colpevole sia però allontanato da ogni ufficio, essendo conforme all'insegnamento del Vangelo, che l'amministratore venga allontanato dall'amministrazione di cui non è in grado di rendere conto. ( Lc 16, 2 )

Deve essere presente colui contro il quale si fa l'inchiesta, a meno che non sia in contumacia; gli si espongano i capi di accusa sui quali verte l'inchiesta, perché possa difendersi; gli si devono far conoscere le accuse portate contro di lui, e anche i nomi dei testimoni, perché sappia di che è accusato e da chi; siano permesso anche le eccezioni e le repliche legittime, affinché col tacere i nomi non si favorisca l'audacia di infamare e con l'esclusione delle eccezioni, quella di deporre il falso.

Il prelato deve correggere diligentemente le colpe dei sudditi, piuttosto che lasciare colpevolmente impuniti i loro errori.

Contro questi - per tacere di colpe notorie - si può procedere in tre modi: accusa, denuncia, inchiesta, affinché però si usi sempre una diligente cautela, e non avvenga che per un guadagno insignificante si giunga ad una perdita grave, come l'accusa deve essere preceduta dalla legittima iscrizione, così anche la denuncia dev'essere preceduta da un caritatevole ammonimento, e l'inchiesta giudiziaria dalla presentazione dell'accusa; anche la forma della sentenza rispetti le regole della procedura giudiziaria.

Quest'ordine, tuttavia, non deve essere sempre osservato con i regolari i quali, quando un giusto motivo lo richieda, possono più facilmente e con maggior libertà essere allontanati dal loro ufficio dai propri superiori.

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19 Innocenzo III, in c. 17, X, V, 1 ( Friedburg, 2, 738-739 )
24 Cioè la notificazione del nome dell'accusatore e il suo impegno ad accettare una pena equivalente a quella richiesta per l'accusato nel caso in cui l'accusa risultasse calunniosa