Concilio Laterano IV |
Le prestazioni dovute ai vescovi, agli arcidiaconi e a; chiunque altro, anche ai legati e ai nunzi della sede apostolica, in occasione della visita ( pastorale ), non devono essere esigite senza un motivo evidente e necessario se non quando essi compiono personalmente la visita.
Le cavalcature e il seguito siano regolati nella misura prescritta dal concilio Lateranense.42
Quando i legati o i nunzi della sede apostolica dovessero fermarsi necessariamente in un luogo, perché questo non sia troppo aggravato per causa loro, essi ricevano contributi moderati da altre chiese e persone che non siano state ancora sottoposte a queste prestazioni, e la loro entità non superi la durata del soggiorno.
E quando una, da sé, non fosse sufficiente, si uniscano in due o anche in più.
Inoltre, i visitatori non cerchino il proprio utile, ma la gloria di Cristo ( Fil 2,21 ) predicando, esortando, correggendo e riformando, in vista di frutti imperituri.
Chi, poi, avesse agito contro questa prescrizione, restituisca ciò che ha ricevuto, e altrettanto dia alla chiesa che ha così aggravato.
Indice |
42 | Concilio Lateranense III c. 4 |