Concilio Laterano IV |
La maggior parte dei regolari, come abbiamo appreso, e dei chierici secolari, qualche volta, quando affittano le case o concedono i feudi, aggiungono con pregiudizio delle chiese parrocchiali la clausola che i conduttori e i feudatari paghino ad essi le decime e scelgano di esser sepolti presso di loro.
Poiché ciò procede dall'avarizia, riproviamo assolutamente tale genere di patti e stabiliamo che quello che fosse stato percepito in occasione di questo accordo, sia restituito alla chiesa parrocchiale.
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