Concilio Laterano IV |
Recentemente, gli abati dell'ordine Cistercense, riuniti in capitolo generale, in seguito a nostro ammonimento hanno stabilito opportunamente che per l'avvenire i fratelli del loro ordine non acquistino beni soggetti a decime per le Chiese, se non per la fondazione di nuovi monasteri.
Se poi tali beni fossero loro offerti dalla pia devozione dei fedeli, o acquistati per la fondazione di nuovi monasteri li affidino, per farli lavorare, ad altri, da cui siano pagate le decime, perché non avvenga che a causa dei loro privilegi le chiese siano ulteriormente aggravate.
Decretiamo, quindi, che per le terre concesse ad altri o da acquistare in futuro, anche se le lavoreranno con le proprie mani o a proprie spese, paghino le decime alle chiese, alle quali per tali fondi si pagavano prima, a meno che non si componga la cosa con le chiese in altro modo.
Noi certi della bontà di questa disposizione vogliamo che sia estesa agli altri religiosi che godono di simili privilegi, e comandino che i prelati delle chiese siano più zelanti nel far loro rendere giustizia per i danni che ricevono e nel far rispettare i loro privilegi.
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