Concilio Laterano IV

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LXII - Le reliquie dei santi devono essere esposte in un reliquiario, le nuove non possono essere venerate senza autorizzazione della chiesa Romana

Poiché dal fatto che alcuni espongono le reliquie dei santi per venderle, si è spesso presa occasione per detrarre la religione cristiana, perché ciò non avvenga in futuro, col presente decreto stabiliamo che le reliquie antiche da ora in poi non siano messe in mostra fuori del reliquiario, né siano poste in vendita.

Quelle nuove nessuno si azzardi a venerarle, prima che siano state approvate dall'autorità del Romano pontefice.

Per l'avvenire i prelati non permettano che chi va nelle loro chiese per venerare le reliquie sia ingannato con discorsi fantastici o falsi documenti, come si usa fare in moltissimi luoghi per lucro.

Quanto ai questuanti di elemosine, di cui alcuni mentono agli altri diffondendo errori nella loro predicazione, proibiamo che essi siano ammessi se non presentano lettere autentiche della sede apostolica o del vescovo diocesano.

E in questo caso non si permetta loro di proporre altro che quello che è contenuto in quelle stesse lettere.

Abbiamo creduto di dover aggiungere qui la formula che comunemente la sede apostolica usa, perché i vescovi diocesani possano adeguarvi le loro lettere.

"Poiché, secondo l'apostolo, tutti dovremo comparire dinanzi al tribunale di Cristo, ( Rm 14,10 ) per ricevere a seconda di quanto abbiamo operato finché eravamo nel corpo, sia nel bene, sia nel male, ( 2 Cor 5,10 ) è necessario che noi preveniamo con opere di misericordia il giorno dell'ultima mietitura, e, pensando ai beni eterni, seminiamo in terra quello che il Signore ci renderà con frutto abbondante, e che raccoglieremo nei cieli, avendo nel cuore la ferma speranza e la fiducia che chi semina poco, raccoglierà anche poco, e che chi semina nella benedizione, raccoglierà anche nella benedizione, ( 2 Cor 9,6 ) per la vita eterna.

Poiché, dunque, i mezzi a disposizione per mantenere i frati e i bisognosi che sono ricoverati nel tale ospedale non sono sufficienti, ammoniamo ed esortiamo nel Signore questa vostra comunità, e vi comandiamo in remissione dei vostri peccati, che con i beni che Dio vi ha largito vogliate fare pie elemosine ed erogare gli aiuti della vostra carità, affinché per questa vostra sovvenzione si possa provvedere alla loro povertà, e voi, per queste ed altre opere di bene che con l'ispirazione di Dio avete fatto, possiate giungere alla gioia eterna".

Quelli che chiedono le elemosine siano modesti e riservati; non prendano alloggio nelle osterie o in altri luoghi poco adatti; non facciano spese inutili e costose; e si guardino assolutamente dal portare invano l'abito religioso.

Si aggiunga che concedendo le indulgenze senza alcun discernimento troppo abbondanti, come alcuni prelati fanno senza ritegno si getta il disprezzo sul potere delle chiavi, e viene a perdere ogni efficacia la soddisfazione penitenziale.

Decretiamo, perciò, che, quando si dedica una basilica, non si conceda un'indulgenza di più di un anno, sia che la dedicazione sia fatta da uno che da più vescovi; e che, inoltre, nell'anniversario della dedicazione la remissione concessa con l'ingiunzione della penitenza non superi i quaranta giorni.

Vogliamo anche che questo numero di giorni sia considerato come giusta misura delle lettere di indulgenze che talvolta vengono concesse, poiché il Romano pontefice, che ha la pienezza della potestà, usa attenersi a questi limiti.

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