Concilio Laterano IV |
È noto che il concilio Lateranense51 ha proibito a qualsiasi religioso di ricevere chiese o decime dai laici senza l'approvazione dei vescovi, e di ammettere in qualche modo agli uffici divini gli scomunicati o gli interdetti nominatamente.
Noi, per rinforzare tali proibizioni, puniremo i trasgressori con sanzioni adeguate e stabiliamo che nelle chiese che non appartengono ad essi di pieno diritto, secondo le norme dello stesso concilio presentino ai vescovi i sacerdoti che essi intendono assumere, perché rispondano ad essi della cura del popolo, e ai religiosi degli affari temporali.
Non osino poi allontanare quelli che hanno assunto senza aver consultato i vescovi né presentino preti di dubbia condotta o suscettibili di giudizio sfavorevole da parte dei prelati.
Indice |
51 | Concilio Lateranense III ( 1179 ) c. 10 |