Concilio di Lione II |
15 Chi senza licenza del superiore degli ordinando, scientemente, o con ignoranza affettata, o con qualsiasi altro pretesto osasse ordinare chierici di un'altra diocesi, per un anno sia sospeso dal conferimento degli ordini, fermo restando quanto le norme del diritto stabiliscono contro quelli che vengono ordinati in tal modo.
I chierici dei vescovi cosi sospesi hanno facoltà di ricevere intanto - anche senza la loro licenza - gli ordini dagli altri vescovi vicini.
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