Concilio di Lione II

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Sulle cause giudiziarie

19 Sembra necessario rimediare al protrarsi subdolo delle liti, ed confidiamo che ciò avvenga se vi si impegnano quanti prestano la loro opera nelle cause, con adeguati rimedi.

Poiché sembrano cadute in desuetudine le norme sui difensori, noi le rinnoviamo - con qualche aggiunta, e qualche temperamento - e stabiliamo che chi esercita l'ufficio di avvocato nel foro ecclesiastico, sia presso la sede apostolica, sia altrove, presti giuramento sui santi Evangeli che in tutte le cause delle quali essi hanno assunto o assumeranno la difesa, faranno comprendere con tutta la loro capacità ai loro clienti ciò che essi crederanno esser vero e giusto, e che in qualsiasi momento del giudizio comprendessero che la causa che difendono è ingiusta smetteranno di difenderla e, anzi, l'abbandoneranno del tutto, e cesseranno di avere qualsiasi relazione con essa.

Anche i procuratori sono tenuti a fare un simile giuramento.

E sia gli avvocati che i procuratori siano obbligati a rinnovare tale giuramento ogni anno; nel foro in cui hanno assunto questo ufficio.

Chi si reca alla Sede apostolica, o alla curia di qualsiasi giudice ecclesiastico nella quale non avesse ancora prestato tale giuramento, per prestare la propria assistenza in qualche causa, presti il giuramento davanti ad essi, volta per volta, all'inizio della causa.

Gli avvocati e i procuratori che non intendessero giurare nel modo accennato, sappiano che è loro proibito l'esercizio dei loro incarichi.

Se poi essi violassero il giuramento fatto, oltre che essere rei di spergiuro, incorrano nella divina maledizione e nella nostra; e da questa non siano assolti se non avranno restituito il doppio di quanto abbiano percepito da una cosi malvagia difesa.

Siano anche tenuti a riparare i danni che da una tale ingiusta assistenza fossero derivati alle parti.

Perché il desiderio sfrenato del denaro non spinga qualcuno a trasgredire queste salutari prescrizioni, proibiamo severamente che un avvocato possa ricevere per qualsiasi causa più di venti libbre di monete di Tours, e un procuratore più di dodici, come salario o come compenso per la vittoria.

Quelli che ricevessero più di questo, non acquistino la proprietà di quanto eccede la quantità prescritta, ma siano costretti alla restituzione, ed in modo tale, che nulla di quanto devono restituire possa, con frode di questa costituzione, esser loro condonato.

Gli avvocati, inoltre, che violassero la presente costituzione, siano sospesi per un triennio dal loro ufficio di avvocati; i procuratori sappiano che da quel momento è loro negata la facoltà di esercitare qualsiasi procura in tribunale.

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