Concilio di Vienne |
Siamo scossi gravemente dalla negligenza di alcuni rettori di chiese che, mentre fa sperare nell'impunità, alimenta gravi disordini nei sudditi.
Molti ministri delle chiese, rigettata la modestia propria dell'ordine clericale, mentre dovrebbero offrire a Dio il sacrificio della lode, frutto delle proprie labbra, con purezza di coscienza e devozione d'anima, usano, invece, dire o cantare le ore canoniche correndo, abbreviando, intramezzandole con discorsi estranei, e per lo più vani, profani, sconvenienti. ( Sap 5,6 )
Vanno tardi in coro, o lasciano la chiesa senza motivo sufficiente, prima della fine dell'ufficio; qualche volta portano o fanno portare uccelli; conducono con sé cani da caccia, e non conservando quasi nulla della milizia clericale, nelle vesti né nella tonsura, osano cosi, senza alcuna devozione, celebrare o assistere ai divini uffici.
Alcuni, inoltre, chierici e laici, specie in certe vigilie di feste, mentre dovrebbero attendere all'orazione nelle chiese, non hanno scrupolo di fare in esse e nei cimiteri balli dissoluti, cantando canzoni e commettendo stranezze, da cui seguono poi violazioni di chiese e di cimiteri e vari fatti disonesti, e così viene spesso turbato l'ufficio ecclesiastico, con offesa della divina maestà e scandalo dei presenti.
In molte chiese, inoltre, si serve il Signore con vasi sacri, vesti e paramenti sacri del tutto indecenti.
Perché, dunque, questi disordini non prendano piede e non servano d'esempio ad altri, con l'approvazione del santo concilio proibiamo che si faccia tutto ciò e stabiliamo che coloro cui appartiene, e gli ordinari locali o i superiori, se si tratta di esenti, cerchino di usare ogni diligenza contro la trascuratezza, messa da parte ogni negligenza e noncuranza, circa i punti premessi da riformare, e le singole loro parti da correggere.
Nelle chiese cattedrali, religiose e collegiate, nelle ore dovute si cantino devotamente i salmi, nelle altre, invece, venga celebrato degnamente e nel modo dovuto il divino ufficio diurno e notturno se intendono sfuggire all'indignazione di Dio e della sede apostolica.
I renitenti siano costretti con le censure ecclesiastiche o con altri mezzi adatti, facendo si che in queste ed in altre cose di loro spettanza, relative al culto divino; alla riforma dei costumi, alla santità delle chiese e dei cimiteri, i sacri canoni, - alla cui conoscenza si applichino con uno studio diligente - vengano assolutamente osservati.
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