Concilio di Costanza

Indice

Sessione XV ( 6 luglio 1415)

Sentenza di condanna di 260 articoli di Wicleff

Il sacrosanto sinodo generale di Costanza, espressione della chiesa cattolica, legittimamente riunito nello Spirito santo per l'estirpazione dello scisma, degli errori e delle eresie, uditi ed esaminati diligentemente i libri e gli opuscoli di Wicleff, di dannata memoria, per mezzo dei dottori e dei maestri dello studio generale di Oxford, - che dagli stessi libri ed opuscoli trassero duecentosessanta articoli degni di condanna e solennemente li condannarono - li ha fatti esaminare completamente e rivedere da molti reverendissimi padri cardinali della chiesa romana, vescovi, abati, maestri in teologia, dottori in utroque iure, e da molte altre personalità dei diversi studi generali.

Dal loro esame risulta che alcuni, anzi molti di essi sono stati e sono ancora notoriamente eretici, e già da lungo tempo riprovati dai santi padri; alcuni sono di scandalo per le pie orecchie, alcuni, temerari e sediziosi.

In nome, quindi, del signore nostro Gesù Cristo, questo santo sinodo col presente decreto riprova e condanna per sempre i suddetti articoli e ciascuno di essi in particolare; e proibisce a tutti e singoli i cattolici, sotto minaccia di scomunica, di predicare, insegnare, presentare, ritenere in seguito questi articoli o qualcuno di essi.

Il santo sinodo comanda poi agli ordinari locali e agli inquisitori per l'eresia di vigilare attentamente per eseguire queste prescrizioni e per osservarle nel debito modo, ognuno secondo le proprie responsabilità e le norme e le sanzioni canoniche.

Che se qualcuno, temerariamente, violasse i decreti e le disposizioni sopra esposti di questo sinodo, dopo la dovuta ammonizione venga punito dagli ordinari locali, non ostante qualsiasi privilegio, per autorità di questo santo concilio.

Dai duecentosessanta articoli di Giovanni Wicleff

1. Come Cristo è insieme Dio e uomo, così l'ostia consacrata è insieme corpo di Cristo e vero pane.

Infatti, il corpo di Cristo è al minimo nella figura e pane vero in natura, o, ciò che è lo stesso, è vero pane naturalmente e corpo di Cristo figuratamente.

2. Poiché la menzogna eretica riguardo all'ostia consacrata ha il primato fra tutte le eresie, perché essa venga estirpata dalla chiesa dichiaro ai moderni eretici che essi non possono spiegare né comprendere l'accidente senza il soggetto.

Quindi tutte queste sette eretiche sono comprese nel numero di coloro che ignorano il capitolo quarto di Giovanni: Noi adoriamo ciò che conosciamo. ( Gv 4,22 )

3. Con audace pronostico dico a tutte queste sette e ai loro complici che non potranno provare ai fedeli che il sacramento è un accidente senza soggetto, prima che Cristo e tutta la chiesa trionfante non siano venuti nel giudizio finale, cavalcando sull'ala dell'angelo Gabriele.

4. Come Giovanni fu Elia in figura, e non personalmente, così il pane sull'altare è il corpo di Cristo solo in figura.

E senza dubbio l'espressione: Questo è il mio Corpo ( Mt 26,26; Mc 14,22; Lc 22,19; 1 Cor 11,24 ) è figurata, come l'altra espressione: "Giovanni è Elia".

5. Frutto di questa demenza, con cui si immagina un senza soggetto, è di bestemmiare contro Dio, di scandalizzare i santi e di ingannare la chiesa con la falsa dottrina dell'accidente.

6. Quelli che affermano che i bambini dei fedeli, morti senza battesimo sacramentale, non si salvano, sono sciocchi e presuntuosi.

7. La tenue e breve conformazione dei vescovi, con l'aggiunta di riti così solenni, è stata introdotta per suggerimento del diavolo, perché il popolo sia ingannato nella fede della chiesa, e si creda maggiormente alla solennità e necessità dei vescovi.

8. L'olio, con cui i Vescovi ungono i fanciulli, e il panno di lino, che si mette attorno al capo, sono un rito ridicolo, non fondato sulla scrittura.

Questa confermazione, introdotta contro gli apostoli, è una bestemmia contro Dio.

9. La confessione orale, fatta al sacerdote, introdotta da Innocenzo [III], non è così necessaria all'uomo come egli l'ha definita.

Se uno offende il fratello solo col pensiero, con la parola o con l'opera, è sufficiente che egli si penta col solo pensiero, con la sola parola, con la sola opera.

10. È grave e infondato che un sacerdote possa ascoltare la confessione del popolo, nel modo che usano i Latini.

11. In queste parole: Voi siete puri, ma non tutti ( Gv 13,10 ) il diavolo ha posto un inciampo infedele, con cui prendere il piede del cristiano.

Ha introdotto, infatti, la confessione privata e non fondata ( sulla scrittura ).

E quando essa è nota al confessore è però stabilito per legge che non venga rivelata al popolo la malizia di chi si è così confessato.

12. È congettura probabile che colui che vive rettamente sia diacono o sacerdote.

Come, infatti, presumo che questi è Giovanni, così con probabile supposizione presumo che questi, vivendo santamente, sia stato costituito da Dio in tale ufficio o stato.

13. Non la testimonianza del consacrante, ma la testimonianza delle opere fonda la probabile evidenza di un tale stato.

Dio, infatti, può costituire in tale stato una persona anche senza servirsi di tale strumento, degno o indegno che sia.

E non vi è evidenza più chiara di quella della vita.

Quindi la vita santa e la dottrina cattolica sono sufficienti per la chiesa militante. ( Errore al principio e alla fine ).

14. La vita indegna del prelato toglie ai sudditi il dovere di accettare gli ordini e gli altri sacramenti.

Tuttavia, in caso di necessità si può accettare ciò da essi, pregando piamente Dio perché voglia compiere per mezzo dei suoi diabolici ministri l'atto e lo scopo dell'ufficio per cui giurano.

15. I vecchi, anche se non hanno alcuna speranza di prole, possono unirsi l'uno all'altro per desiderio di beni temporali, o per mutuo aiuto, o a causa della loro passione; la loro unione ha carattere di vero matrimonio.

16. Le parole: "Ti prenderò in moglie" sono da preferirsi, nel contratto matrimoniale, alle altre: "lo ti prendo in moglie", perché contraendo il matrimonio con una donna con la formula del futuro e poi con un'altra con la formula del presente, non devono rimaner frustrate le parole della prima espressione da quelle delle altre.

17. Il papa, che si dice falsamente servo dei servi di Dio, nell'opera del Vangelo non è in nessuna categoria: è in quella dei mondani.

E se è in una categoria, è in quella dei demoni, che servono Dio più colpevolmente.

18. Il papa non dispensa dalla simonia, o dal voto temerario, essendo egli un simoniaco capitale, che cerca temerariamente di conservare il suo stato, dannatamente, qui sulla terra. ( L'errore è alla fine ).

19. Che il papa sia sommo pontefice, è ridicolo.

Cristo, infatti, né in Pietro né in alcun altro ha approvato questa dignità.

20. Il papa è apertamente l'anticristo.

Non solo lui, individualmente, ma il complesso di tutti i papi dal tempo della donazione alla chiesa, dei cardinali, dei vescovi e di tutti gli altri loro complici sono la multiforme, mostruosa persona dell'anticristo.

Non ripugna però ritenere che Gregorio e altri papi che nella loro vita fecero molto bene con frutto, alla fine si siano pentiti.

21. Pietro e Clemente, con gli altri loro collaboratori nella fede, non furono papi, ma cooperatori di Dio, per l'edificazione della chiesa del signore nostro Gesù Cristo.

22. Che questa preminenza papale abbia avuto origine dalla fede evangelica, è ugualmente falso, come il fatto che dalla prima verità sia uscito qualsiasi errore.

23. Sono dodici i servi e i discepoli dell'anticristo: il papa, i cardinali, i patriarchi, gli arcivescovi, i vescovi, gli arcidiaconi, gli officiali, i decani, i monaci, i biforcuti canonici, i falsi frati introdotti ultimamente e i cercatori.

24. È più chiaro della luce del sole, che chiunque è più umile e più servizievole verso la chiesa, e più fervente nell'amore di Cristo verso la sua chiesa, è da considerarsi più grande nella chiesa militante, e propriamente vicario di Cristo.

25. Chi occupa ingiustamente i beni di Dio si appropria delle cose degli altri con rapina, furto, latrocinio.

26. La deposizione dei testimoni, la sentenza del giudice, il possesso materiale, neppure la trasmissione ereditaria, né la permuta degli uomini o la donazione conferiscono senza la grazia, il dominio, il diritto o qualche cosa o tutte queste cose insieme. ( Errore, se si intende della grazia santificante ).

27. Se non opera interiormente la legge della carità, nessuno con le sole carte e con le sole bolle ha la giustificazione in maggiore o minor misura.

Noi non dobbiamo prestare o donare qualche cosa ad un peccatore, finché sappiamo che egli è tale.

Perché in questo modo noi favoriremmo un traditore del nostro Dio.

28. Come il principe o il signore, per tutto il tempo che è in peccato mortale non ricopre il suo ufficio se non solo di nome e in modo abbastanza incerto, così neppure il papa, il vescovo o il sacerdote, quando è caduto in peccato mortale.

29. Chi vive abitualmente in peccato mortale perde qualsiasi possesso e utilità legittima delle opere, anche se buone per sé.

30. Secondo i principi della fede è chiaro che qualsiasi cosa faccia l'uomo in peccato mortale, pecca gravemente.

31. Per l'autentica autorità secolare si richiede la giustizia di chi domina, cosicché nessuno, che sia in peccato mortale, è padrone di alcunché.

32. Tutti i religiosi moderni fanno di tutto per macchiarsi di ipocrisia.

Questo, infatti, significa la loro professione: che essi digiunino, si vestano, agiscano differentemente dagli altri.

33. Ogni religione privata [= ogni ordine religioso] presa in sé, sa di imperfezione e di peccato perché l'uomo è reso meno adatto a servire Dio liberamente.

34. La religione o regola privata sa di presunzione blasfema e arrogante verso Dio.

E i religiosi di tali ordini con l'ipocrisia della difesa della loro religione presumono di innalzarsi sopra gli apostoli.

35. Cristo nella scrittura non insegna nessuna specie di ordine dell'anticristo.

E quindi non è per sua volontà che essi esistono.

Questo capitolo è formato da queste dodici specie, che sono: il papa, i cardinali, i patriarchi, gli arcivescovi, i vescovi, gli arcidiaconi, gli officiali, i decani, i monaci, i canonici, i frati dei quattro ordini, i cercatori.

36. Dalla fede e dalle opere delle quattro sètte, che sono: il clero di corte, i vari monaci, i vari canonici, e i frati, desumo chiaramente che nessuna di queste persone è membro di Cristo nel numero dei santi, a meno che alla fine non abbia abbandonato la sua sètta, scioccamente abbracciata.

37. Paolo, un tempo fariseo, per la migliore parte di Cristo, abbandonò con sua licenza quella sètta.

E questo è il motivo per cui i claustrali, di qualsiasi sètta possano essere e con qualsiasi obbligazione o stolto giuramento siano ad essa vincolati, per comando di Cristo devono liberamente scuotere da sé questi vincoli e abbracciare liberamente la setta di Cristo.

38. Basta ai laici che essi qualche volta diano ai servi di Dio le decime dei loro proventi.

Così essi danno sempre alla chiesa, anche se non sempre al clero di corte designato dal papa o dai suoi dipendenti.

39. I poteri che si vanno immaginando dal papa e dalle altre quattro nuove sètte, sono inventati e introdotti diabolicamente per ingannare i sudditi: come la scomunica dei prelati di corte, la citazione, la carcerazione, la vendita dei redditi monetari.

40. Molti sacerdoti semplici superano i vescovi in questa potestà.

Anzi sembra ai fedeli che la grandezza della potestà spirituale viene conseguita più da un figlio che imita Cristo coi suoi costumi, che da un prelato, eletto dai cardinali o da simili apostati.

41. Sottragga, il popolo, le decime, le offerte e le altre private elemosine agli indegni discepoli dell'anticristo - essendo a ciò obbligato dalla legge di Dio - senza temere, anzi accettando con gioia la maledizione o la censura che infliggono i seguaci dell'anticristo.

Il signor papa, i vescovi, tutti i religiosi o semplici chierici, dotati del diritto di perpetuo possesso, devono rinunciarvi nelle mani del braccio secolare.

Se ostinatamente non lo facessero, devono esservi costretti dai signori secolari.

42. Non vi è maggiore eretico o maggior anticristo di quel chierico che insegna essere lecito ai sacerdoti e ai leviti della legge di grazia ricevere possessi temporali.

E se vi sono degli eretici e blasfemi, sono proprio quelli che insegnano ciò.

43. Non solo i signori temporali possono privare la chiesa, che abitualmente manca, dei suoi beni di fortuna; e non solo ciò è lecito, ma devono farlo, sotto pena di eterna dannazione.

44. Dio non può approvare che uno venga giudicato o condannato civilmente.

45. Se contro quelli che impugnano la dotazione della chiesa si volesse obbiettare l'esempio di Benedetto, Gregorio e Bernardo, che possedevano nella loro povertà qualche bene temporali, si risponde che essi alla fine si pentirono.

E se si volesse di nuovo assumere che io invento che questi santi alla fine si siano pentiti, insegnami tu come questi possano essere santi, ed io ti insegnerò che alla fine si sono pentiti.

46. Se dobbiamo credere alla Scrittura e alla ragione, è chiaro che i discepoli di Cristo non hanno il potere di esigere con la costrizione beni temporali e che tentando ciò sono figli di Eli e di Belial.

47. Ogni essenza ha un supposto, secondo la legge per cui si produce un supposto uguale al primo.

Questa è l'azione immanente perfettissima possibile alla natura.

48. Ogni essenza, sia corporea che incorporea, è comune a tre supposti: e a tutti questi sono comuni le proprietà, gli accidenti e le operazioni.

49. Dio non può ridurre al nulla niente, né aumentare o diminuire il mondo.

Può creare le anime fino ad un certo numero, e non oltre.

50. È impossibile che due sostanze corporee siano coestensive una localmente in continua quiete e l'altra che possa compenetrare continuamente il corpo di Cristo in quiete.

51. Una linea matematica continua è composta di due, tre o quattro punti contigui, o solo da punti semplicemente finiti.

Il tempo è, fu e sarà composto di istanti immediati.

Ancora non è possibile che il tempo e la linea, se esistono, siano formati in tal modo. ( La prima parte è errore filosofico, ma l'ultima erra circa la divina potenza ).

52. È da supporsi che una sostanza corporea, nel suo principio, ha avuto origine come composta di ( parti ) indivisibili, e che occupa ogni luogo possibile.

53. Chiunque è Dio.

54. Ogni creatura è Dio.

55. Ogni ente è dappertutto, poiché ogni ente è Dio.

56. Tutto ciò che accade, accade in modo assoluto e necessario.

57. Il bambino, predestinato e battezzato, necessariamente vivrà a lungo, e peccherà contro lo Spirito santo; con ciò egli meriterà di essere condannato per sempre.

E quindi nessun fuoco per ora può bruciarlo.

58. Ritengo articolo di fede che tutto quanto avviene, avviene per necessità.

Così, se Paolo è predestinato, non si può davvero pentire, cioè cancellare il peccato con la penitenza finale, o non doverlo avere.

Sentenza contro Giovanni Huss

Il sacrosanto concilio generale di Costanza, riunito per divina volontà e espressione della chiesa cattolica, a perpetuo ricordo.

Poiché secondo la verità l'albero malato produce frutti malati, ( Mt 7,17 ) Giovanni Wicleff, uomo di dannata memoria, con la stia dottrina di morte, come radice velenosa ( Dt 29,17 ) ha generato non in Gesù Cristo col Vangelo, - come i santi padri, che un tempo generarono figli fedeli ( 1 Cor. 4,15 ) - ma contro il Vangelo del Cristo, dei figli esiziali, che ha lasciato credi della sua perversa dottrina.

Contro questi, come contro figli spuri e illegittimi, è costretto ad insorgere questo santo concilio di Costanza, e a strappare con vigilantissima cura e con la lama dell'autorità ecclesiastica, come rovi nocivi, questi errori dal campo del Signore, perché non si propaghino come cancro a rovina degli altri.

Non ostante, però, che nel sacro concilio generale celebrato recentemente a Roma sia stato decretato che la dottrina di Giovanni Wicleff, di dannata memoria, è da condannarsi, e che i suoi libri, imbevuti di questa dottrina, devono essere bruciati come eretici; e che la dottrina stessa sia stata dannata e i suoi libri - contenenti quella pestifera e insana dottrina - siano stati davvero bruciati; non ostante che tale decreto è stato approvato per autorità di questo santo concilio, un certo Giovanni Huss, qui presente, non discepolo di Cristo, ma dell'eresiarca Giovanni Wicleff, contravvenendo dopo la condanna al decreto stesso con audacia temeraria, ha insegnato, sostenuto e predicato non pochi dei suoi errori ed eresie, condannati sia dalla chiesa di Dio, che da altri reverendi padri di Cristo, signori arcivescovi e vescovi di diversi regni, e maestri in teologia di molti studi.

Egli, in particolare, si è opposto pubblicamente con i suoi complici alla solenne condanna degli stessi articoli di Giovanni Wicleff, fatta più volte nelle scuole e nella predicazione nell'università di Praga; ha dichiarato pubblicamente, a favore della sua dottrina, che Giovanni Wicleff è cattolico e dottore evangelico; ciò dinanzi alla moltitudine del clero e del popolo; ha, inoltre, difeso e pubblicato come cattolici certi articoli, che riferiamo, e molti altri, degni senz'altro di condanna, che si possono liberamente riscontrare nei libri e negli opuscoli di Giovanni Huss.

Dopo una completa informazione su quanto abbiamo premesso e una diligente riflessione dei reverendissimi padri in Cristo, i signori cardinali della santa romana chiesa, di patriarchi, arcivescovi, vescovi e di altri prelati e dottori in sacra scrittura e nell'uno e nell'altro diritto, assai numerosi, questo sacrosanto sinodo di Costanza dichiara e definisce che gli articoli che seguono e che, dopo una diligente ricerca di molti maestri nella sacra scrittura, sono stati trovati nei suoi libri ed opuscoli scritti di propria mano - e che lo stesso Giovanni Huss, in una pubblica udienza dinanzi ai padri e prelati di questo concilio ha ammesso trovarsi nei suoi libri ed opuscoli - non sono cattolici, e non devono essere insegnati come tali.

Molti di essi, infatti, sono erronei; altri, scandalosi; alcuni offensivi per orecchie pie; molti sono temerari e sediziosi; alcuni sono apertamente eretici, e già da tempo riprovati e condannati dai santi padri e dai concili generali, che proibirono severamente di predicarli, insegnarli, o di approvarli in qualsiasi modo.

Ma poiché gli articoli in parola sono esplicitamente contenuti nei suoi libri o trattati - cioè nel libro che egli ha intitolato De Ecclesia e in altri suoi opuscoli - questo santo sinodo riprova e condanna questi libri e la loro dottrina; condanna gli altri singoli trattati ed opuscoli, sia in latino che in volgare boemo, da lui pubblicati, o tradotti in qualsiasi altra lingua da lui o da altri; ordina e stabilisce che essi debbano essere pubblicamente e solennemente bruciati alla presenza del clero e del popolo nella città di Costanza, aggiungendo che, a causa di quanto abbiamo detto sopra, giustamente la sua dottrina ora e in seguito debba considerarsi sospetta per quanto riguarda la fede e da evitarsi da tutti i fedeli.

E perché quella nefasta dottrina possa esser tolta di mezzo dalla chiesa, questo santo sinodo comanda assolutamente che gli ordinari locali cerchino diligentemente servendosi anche, se necessario, della censura ecclesiastica, questi trattati e opuscoli, e che, una volta trovati, li brucino pubblicamente.

Se poi qualcuno violasse o disprezzasse questo decreto, lo stesso santo sinodo stabilisce che gli ordinari e gli inquisitori per l'eresia procedano contro costoro, come contro chi è sospetto di eresia.

Sentenza di deposizione contro Giovanni Huss

Dopo aver esaminato, inoltre, gli atti e tutto ciò che è stato compiuto nella causa di inquisizione riguardo all'eresia del predetto Giovanni Huss, e ascoltata prima la fedele e completa relazione dei commissari deputati a questa causa e di altri maestri in teologia e dottori in utroque iure riguardo agli atti e a quanto è stato fatto e detto dai testimoni, che sono stati molti e degni di fede - cose tutte che sono state lette allo stesso Giovanni Huss chiaramente e pubblicamente dinanzi ai padri e ai prelati di questo sacro concilio, e da cui risulta apertissimamente che egli pubblicamente e per gran numero di anni ha insegnato e predicato molte cose malvagie, scandalose e sediziose ed eresie pericolose -, questo sacrosanto sinodo di Costanza, invocato il nome di Cristo e tenendo unicamente Dio dinanzi agli occhi, con questa definitiva sentenza, emanata per iscritto, dichiara, dispone e stabilisce che Giovanni Huss è stato ed è eretico vero e manifesto, che ha insegnato e predicato pubblicamente errori ed eresie già da molto dannati dalla chiesa di Dio, e moltissime altre cose scandalose, offensive per le orecchie dei semplici, temerarie e sediziose, - non senza grave offesa della divina maestà, scandalo di tutta la chiesa e danno della fede cattolica.

Egli ha, inoltre, disprezzato le chiavi della chiesa e le censure ecclesiastiche, persistendo in esse, con animo indurito, e scandalizzando molto i fedeli con la sua pertinacia, avendo interposto appello a nostro signore Gesù Cristo, come al supremo giudice, ignorando la mediazione della chiesa, nel quale ha introdotto molte falsità, ingiurie ed espressioni scandalose, con disprezzo della sede apostolica, delle censure ecclesiastiche e delle chiavi.

Per questi e per molti altri motivi, questo santo sinodo dichiara apertamente che Giovanni Huss è stato eretico; e giudica che debba essere considerato e condannato come eretico, e come tale lo condanna.

Esso riprova il suo appello come ingiurioso, scandaloso e offensivo per la giurisdizione ecclesiastica; afferma che egli con le sue prediche pubbliche e con gli scritti ha ingannato il popolo cristiano, specie nel regno di Boemia, e che è stato non il predicatore verace del vangelo di Cristo per lo stesso popolo secondo l'esposizione dei santi dottori, ma, più propriamente, un seduttore.

E poiché da quanto questo sacrosanto sinodo ha potuto vedere e sentire, ha compreso che lo stesso Giovanni Huss è pertinace e incorreggibile, e talmente preso da questi errori, da non desiderare di tornare in grembo alla santa madre chiesa, né da voler abiurare le eresie e gli errori da lui pubblicamente difesi e predicati, per questo il santo sinodo di Costanza dichiara e stabilisce che Giovanni Huss sia deposto e degradato dall'ordine sacerdotale e dagli altri ordini di cui era insignito, e affida ai reverendi padri in Cristo, l'arcivescovo di Milano, i vescovi di Feltre, di Asti, di Alessandria, di Bangor e di Lavaur il compito di eseguire tale degradazione alla presenza di questo sacrosanto sinodo, conforme a quanto richiede la procedura giuridica.

Sentenza di condanna al rogo di Giovanni Huss

Questo santo sinodo di Costanza, visto che la chiesa di Dio non ha altro da fare, abbandona Giovanni Huss alla giurisdizione secolare e stabilisce che debba essere consegnato al braccio secolare.

Articoli condannati di Giovanni Huss

1. Vi è un'unica, santa chiesa universale, che è l'insieme dei predestinati.

E ancora: la santa chiesa universale è una precisamente come è soltanto uno il numero dei predestinati.

2. Paolo non fu mai membro del demonio, benché abbia compiuto degli atti simili a quelli della chiesa dei maligni.

3. I presciti17 non sono parte della chiesa, poiché nessuna parte di essa alla fine può perire; la carità della predestinazione, infatti, è una solidarietà indistruttibile.

4. Le due nature, la divinità e l'umanità, sono un solo Cristo.

5. Anche se un prescito è in grazia secondo la giustizia presente, tuttavia egli non sarà mai parte della chiesa.

Il predestinato, invece, rimane sempre membro della chiesa, anche se talvolta viene meno alla grazia attuale, ma non a quella della predestinazione.

6. Considerando la chiesa come l'insieme dei predestinati, sia che essa sia in grazia, sia che non vi sia secondo la giustizia presente, essa è articolo di fede.

7. Pietro non fu e non è il capo della santa chiesa cattolica.

8. I sacerdoti che vivono in qualsiasi modo nel peccato, contaminano la potestà sacerdotale.

Come figli infedeli, essi concepiscono da infedeli i sette sacramenti della chiesa, le chiavi, gli uffici, le censure, i costumi, le cerimonie, le cose sacre, la venerazione delle reliquie, le indulgenze, gli ordini.

9. La dignità papale ha avuto origine da Cesare; e il primato del papa e la sua istituzione è emanazione della potenza di Cesare.

10. Nessuno senza una speciale rivelazione può ragionevolmente affermare di sé o di un altro che è capo di una santa chiesa particolare.

Neppure il romano pontefice può essere capo della chiesa romana.

11. Non si è tenuti a credere che questo - chiunque esso sia - particolare romano pontefice sia il capo di qualsiasi santa chiesa particolare, se Dio non lo ha predestinato.

12. Nessuno fa le veci di Cristo o di Pietro, se non ne segue i costumi: nessun'altra sequela, infatti, è più pertinente né si riceve diversamente da Dio il potere di suo rappresentante, perché per quell'ufficio di vicario si richiede sia la conformità dei costumi, sia l'autorità di colui che lo istituisce.

13. Il papa non è il successore certo e vero del principe degli apostoli, Pietro, se vive in modo contrario a quello di Pietro.

E se è avido di denaro, allora è vicario di Giuda Iscariota.

Con uguale chiarezza i cardinali non sono certi e veri successori del collegio degli altri apostoli di Cristo, se non vivono come gli apostoli, osservando i comandamenti e i consigli del signore nostro Gesù Cristo.

14. I dottori secondo i quali chi è stato punito dalla chiesa e non vuole emendarsi, deve essere consegnato al braccio secolare, di certo seguono in ciò i pontefici, gli scribi e i farisei, i quali, poiché Cristo non volle obbedire loro in ogni cosa, lo consegnarono al tribunale secolare, con le parole: Noi non possiamo uccidere alcuno; ( Gv 18,31 ) essi sono più omicidi di Pilato.

15. L'obbedienza ecclesiastica è un'obbedienza inventata dai sacerdoti della chiesa, al di fuori di ogni esplicita testimonianza della Scrittura.

16. La prima distinzione degli atti umani è che sono virtuosi o viziosi.

Perché se l'uomo è vizioso, ed agisce, il suo agire è cattivo.

Se è virtuoso, ed agisce, allora agisce virtuosamente.

Come, infatti, il vizio - quello che diciamo delitto, o peccato mortale - inquina in generale gli atti dell'uomo difettoso, così la virtù vivifica tutti gli atti dell'uomo virtuoso.

17. Il sacerdote di Cristo che vive secondo la sua legge, e conosce la Scrittura, ed ha zelo per l'edificazione del popolo, deve predicare non ostante una pretesa scomunica.

E poco dopo: se il papa o alcun altro superiore comandasse ad un sacerdote così di non predicare, il subordinato non deve obbedire.

18. Chiunque giunge al sacerdozio, riceve il mandato di predicare.

E deve eseguire questo mandato, nonostante una pretesa scomunica.

19. Con le censure ecclesiastiche della scomunica, della sospensione e dell'interdetto, il clero si sottomette il popolo laico per la propria gloria; aumenta l'avarizia, nasconde la malizia e prepara la strada all'anticristo.

È segno evidente che queste censure procedono dall'anticristo il fatto che nei loro processi le chiamino "fulmini".

Con esse il clero, principalmente, procede contro coloro che mettono a nudo la nequizia dell'anticristo, che il clero ha accumulato soprattutto in sé.

20. Se il papa è cattivo, e specie se è predestinato, allora, come Giuda, l'apostolo, è diavolo, ladro e figlio della perdizione; ( Gv 17,12 ) e non è capo della santa chiesa cattolica militante, non essendo neppure suo membro.

21. La grazia della predestinazione è il legame, che unisce indissolubilmente al suo capo Cristo il corpo della chiesa ed ogni suo membro.

22. Il papa o il prelato indegno e predestinato, è solo equivocamente pastore; nella realtà è ladro e predone ( Gv 10,8 )

23. Il papa non dev'essere chiamato santissimo, neppure con riferimento al suo ufficio, perché allora anche il re dovrebbe chiamarsi santissimo per il suo ufficio, e i carnefici e i banditori santi.

Anzi, anche il diavolo dovrebbe chiamarsi santo, essendo al servizio di Dio.

24. Se il papa vive contrariamente a Cristo, anche se è stato scelto con regolare e legittima elezione secondo la costituzione umana vigente, la scelta invece è avvenuta per altra via che per Cristo, anche se si ammettesse che è stato eletto principalmente da Dio.

Anche Giuda Iscariota, infatti, regolarmente e legittimamente eletto all'apostolato da Gesù Cristo, Dio, tuttavia salì per altra via nel recinto delle Pecore. ( Gv 10,1 )

25. La condanna dei quarantacinque articoli di Giovanni Wicleff, emessa dai dottori, è irragionevole, ingiusta e malfatta; falsa è, inoltre, la ragione da essi addotta: che, cioè, nessuno di essi è cattolico, ma che ognuno di essi è eretico o erroneo o scandaloso.

26. Non perché gli elettori o la maggioranza di essi si sono trovati d'accordo secondo l'uso comune su una persona, per questo essa è legittimamente eletta, o per ciò stesso è vero e certo successore o vicario dell'apostolo Pietro, o di un altro apostolo in un ufficio ecclesiastico.

Quindi, l'abbiano eletto bene o male gli elettori, noi dobbiamo guardare alle opere di chi è stato eletto.

Infatti, per questo stesso che uno lavora di più, meritoriamente, al progresso della chiesa, ha anche da Dio, a questo fine, una maggiore potestà.

27. Non vi è la minima prova che debba esservi un capo che regga la chiesa nelle cose spirituali, il quale debba sempre vivere nella chiesa militante.

28. Cristo reggerebbe meglio la sua chiesa mediante i suoi veri discepoli, sparsi sulla terra, senza questi capi mostruosi.

29. Gli apostoli e i fedeli sacerdoti del Signore regolarono bene la chiesa in ciò che è necessario per la salvezza, prima che fosse introdotto l'ufficio di papa.

Potrebbero farlo ugualmente fino al giorno del giudizio se venisse a mancare il papa, cosa sommamente possibile.

30. Nessuno è signore civile, né prelato, né vescovo, se è in peccato mortale.

Condanna della proposizione di Giovanni il Piccolo "Qualsiasi tiranno"

Questo santo sinodo, volendo procedere con grande sollecitudine all'estirpazione degli errori e delle eresie, che cominciano a prender piede in diverse parti del mondo, com'è suo dovere, e per cui si è riunito, recentemente è venuto a conoscenza che sono state fatte affermazioni erronee, riguardanti la fede e i costumi, scandalose sotto molti aspetti, e che tentano di sovvertire lo stato di tutta la società e l'ordine.

Tra queste proposizioni ci è stata riferita la seguente: "Qualsiasi tiranno può e deve tranquillamente e meritoriamente essere ucciso da qualsiasi suo vassallo o suddito, anche attraverso insidie, lusinghe o adulazioni, non ostante qualsiasi giuramento prestato o accordo fatto con lui, e senza aspettare la sentenza o il mandato di qualsiasi giudice".

Volendo insorgere in ogni modo contro questo errore e toglierlo assolutamente di mezzo, questo santo sinodo, dopo matura deliberazione, dichiara, dispone, definisce che questa concezione è erronea dal punto di vista della fede e dei costumi, e la riprova, quindi, e condanna come eretica, scandalosa, sediziosa, e come via alle frodi, agli inganni, alle menzogne, ai tradimenti, agli spergiuri.

Dichiara, inoltre, dispone e definisce che quelli che ritengono con pertinace arroganza questa pericolosissima dottrina sono eretici, e da punirsi, quindi, come tali, secondo le legittime sanzioni ecclesiastiche.

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17 Cioè destinati alla perdizione