Lumen gentium

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Costituzione gerarchica della Chiesa e in particolare dell'Episcopato

25 La funzione d'insegnamento dei vescovi

Tra i principali doveri dei vescovi eccelle la predicazione del Vangelo. 39

I vescovi, infatti, sono gli araldi della fede che portano a Cristo nuovi discepoli; sono dottori autentici, cioè rivestiti dell'autorità di Cristo, che predicano al popolo loro affidato la fede da credere e da applicare nella pratica della vita, la illustrano alla luce dello Spirito Santo, traendo fuori dal tesoro della Rivelazione cose nuove e vecchie ( Mt 13,52 ), la fanno fruttificare e vegliano per tenere lontano dal loro gregge gli errori che lo minacciano ( 2 Tm 4,1-4 ) .

I vescovi che insegnano in comunione col romano Pontefice devono essere da tutti ascoltati con venerazione quali testimoni della divina e cattolica verità; e i fedeli devono accettare il giudizio dal loro vescovo dato a nome di Cristo in cose di fede e morale, e dargli l'assenso religioso del loro spirito.

Ma questo assenso religioso della volontà e della intelligenza lo si deve in modo particolare prestare al magistero autentico del romano Pontefice, anche quando non parla « ex cathedra ».

Ciò implica che il suo supremo magistero sia accettato con riverenza, e che con sincerità si aderisca alle sue affermazioni in conformità al pensiero e in conformità alla volontà di lui manifestatasi che si possono dedurre in particolare dal carattere dei documenti, o dall'insistenza nel proporre una certa dottrina, o dalla maniera di esprimersi.

Quantunque i vescovi, presi a uno a uno, non godano della prerogativa dell'infallibilità, quando tuttavia, anche dispersi per il mondo, ma conservando il vincolo della comunione tra di loro e col successore di Pietro, si accordano per insegnare autenticamente che una dottrina concernente la fede e i costumi si impone in maniera assoluta, allora esprimono infallibilmente la dottrina di Cristo.40

La cosa è ancora più manifesta quando, radunati in Concilio ecumenico, sono per tutta la Chiesa dottori e giudici della fede e della morale; allora bisogna aderire alle loro definizioni con l'ossequio della fede.41

Questa infallibilità, della quale il divino Redentore volle provveduta la sua Chiesa nel definire la dottrina della fede e della morale, si estende tanto, quanto il deposito della divina Rivelazione, che deve essere gelosamente custodito e fedelmente esposto.

Di questa infallibilità il romano Pontefice, capo del collegio dei vescovi, fruisce in virtù del suo ufficio, quando, quale supremo pastore e dottore di tutti i fedeli che conferma nella fede i suoi fratelli ( Lc 22,32), sancisce con atto definitivo una dottrina riguardante la fede e la morale.42

Perciò le sue definizioni giustamente sono dette irreformabili per se stesse e non in virtù del consenso della Chiesa, essendo esse pronunziate con l'assistenza dello Spirito Santo a lui promessa nella persona di san Pietro, per cui non hanno bisogno di una approvazione di altri, né ammettono appello alcuno ad altro giudizio.

In effetti allora il romano Pontefice pronunzia sentenza non come persona privata, ma espone o difende la dottrina della fede cattolica quale supremo maestro della Chiesa universale, singolarmente insignito del carisma dell'infallibilità della Chiesa stessa. 43

L'infallibilità promessa alla Chiesa risiede pure nel corpo episcopale quando esercita il supremo magistero col successore di Pietro.

A queste definizioni non può mai mancare l'assenso della Chiesa, data l'azione dello stesso Spirito Santo che conserva e fa progredire nell'unità della fede tutto il gregge di Cristo.44

Quando poi il romano Pontefice o il corpo dei vescovi con lui esprimono una sentenza, la emettono secondo la stessa Rivelazione, cui tutti devono attenersi e conformarsi, Rivelazione che è integralmente trasmessa per scritto o per tradizione dalla legittima successione dei vescovi e specialmente a cura dello stesso Pontefice romano, e viene nella Chiesa gelosamente conservata e fedelmente esposta sotto la luce dello Spirito di verità. 45

Perché poi sia debitamente indagata ed enunziata in modo adatto, il romano Pontefice e i vescovi nella coscienza del loro ufficio e della gravità della cosa, prestano la loro vigile opera usando i mezzi convenienti 46 però non ricevono alcuna nuova rivelazione pubblica come appartenente al deposito divino della fede. 47

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39 Conc. Trid., Decr. De reform., Sess. V, c. 2, n. 9; e Sess. XXIII, can. 4
40 Conc. Vat. I, Cost. dogm. Dei Filius, 3;
Nota aggiunta allo Schema I de Eccl. ( desunta da S. Rob. Bellarmino ): Mansi 51, 579 C;
Nonché lo Schema riformato delle Cost. II de Ecclesia Christi, con il commento di Kleutgen: Mansi 53, 313 AB. Pio IX, Lett. Tuas libenter: Denz. 1683 ( 2879 )
41 CIC, can. 1322-1323
42 Conc. Vat. I, Cost. dogm. Pastor Aeternum
43 La spiegazione di Gasser nel Conc. Vat. I: Mansi 52, 1213 AC
44 Gasser, ib.: Mansi 1214 A
45 Gasser, ib.: Mansi 1215 CD, 1216-1217 A
46 Gasser, ib.: Mansi 1213
47 Conc. Vat. I, Cost. dogm. Pastor Aeternum