Lumen gentium |
Essendo ufficio della gerarchia ecclesiastica di pascere il popolo di Dio e condurlo a pascoli ubertosi ( Ez 34,14 ), spetta ad essa di regolare sapientemente con le sue leggi la pratica dei consigli evangelici, strumento singolare al servizio della carità perfetta verso Dio e verso il prossimo.6
Essa inoltre, seguendo docilmente gli impulsi dello Spirito Santo, accoglie le regole proposte da uomini e donne esimi, e, infine dopo averle messe a punto più perfettamente, dà loro una approvazione autentica; con la sua autorità vigile e protettrice viene pure in aiuto agli istituti, dovunque eretti per l'edificazione del corpo di Cristo, perché abbiano a crescere e fiorire secondo lo spirito dei fondatori.
Perché poi sia provveduto il meglio possibile alle necessità dell'intero gregge del Signore, il sommo Pontefice può, in ragione del suo primato sulla Chiesa universale e in vista dell'interesse comune esentare ogni istituto di perfezione e ciascuno dei suoi membri dalla giurisdizione dell'ordinario del luogo e sottoporli a sé solo.7
Similmente essi possono essere lasciati o affidati alle proprie autorità patriarcali.
Da parte loro i membri nel compiere i loro doveri verso la Chiesa secondo la loro forma particolare di vita, devono, conforme alle leggi canoniche, prestare riverenza e obbedienza ai vescovi, a causa della loro autorità pastorale nelle Chiese particolari e per la necessaria unità e concordia nel lavoro apostolico.8
La Chiesa non solo erige con la sua sanzione la professione religiosa alla dignità dello stato canonico, ma con la sua azione liturgica la presenta pure come stato di consacrazione a Dio.
La stessa Chiesa infatti, in nome dell'autorità affidatagli da Dio, riceve i voti di quelli che fanno la professione, per loro impetra da Dio gli aiuti e la grazia con la sua preghiera pubblica, li raccomanda a Dio e impartisce loro una benedizione spirituale, associando la loro offerta al sacrificio eucaristico.
Indice |
6 | Conc. Vat. I,
Schema De Ecclesia Christi, cap. XV, e Annot. 48 Leone XIII, Epist. Au milieu des consolation, 23 dic. 1900: ASS 33 (1900-01), p. 361. Pio XII, Cost. apost. Provida Mater |
7 | Leone XII, Cost. Romanos Pontifices, 8 maggio 1881. ASS 13 (1880-81), p. 483. Pio XII, Alloc. Annus sacer, 8 dicembre 1950: ASS 43 (1951), p. 28 s |
8 | Pio XII, Alloc. Annus sacer, 1. c., p. 28. Pio XII, Cost. apost. Sedes Sapientiae, 31 maggio 1956: AAS 48 (1956), p. 355 Paolo VI, Alloc. Magno gaudio, 23 maggio 1964: AAS 56 (1964), pp. 570-571 |