Orientalium ecclesiarum |
D'ora in poi spetta al solo Concilio ecumenico o alla santa Sede stabilire, trasferire o sopprimere giorni festivi comuni a tutte le Chiese orientali.
Invece lo stabilire, trasferire o sopprimere feste per singole Chiese particolari compete, oltre che alla Sede apostolica, a sinodi patriarcali o arcivescovili, avuto tuttavia il debito riguardo di tutta la regione e delle altre Chiese particolari.24
Indice |
24 | S. Leone M., Lett. Quod saepissime, 15 aprile 454: « Petitionem autem »; S. Niceforo Costantinop., cap. 13; Sin. del Patriarca Sergio, 18 settembre 1596, can. 17; Pio VI, Lett. ap. Asueto paterne, 8 aprile 1775 |