Orientalium ecclesiarum

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Disciplina dei sacramenti

18 I matrimoni misti

Quando i cattolici orientali contraggono matrimonio con acattolici orientali battezzati, il santo Concilio, per prevenire i matrimoni invalidi e nell'interesse della stabilità del matrimonio e della pace domestica, stabilisce che per questi matrimoni la forma canonica della celebrazione è obbligatoria soltanto per la liceità.

Per la validità basta la presenza del sacro ministro, salvi restando gli altri punti da osservarsi secondo il diritto.23

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23 Pio XII, Motu proprio Crebrae allatae, 22 febbraio 1949, can. 32. § 2, n. 5° ( facoltà dei patriarchi di dispensare dalla forma );
Pio XII, Motu proprio Cleri sanctitati, 2 giugno 1957, a, 267 ( facoltà dei patriarchi di sanare in radice );
La S. Congr. del S. offizio e la S. Congr. per la Chiesa Orientale, nel 1957, concedendo la facoltà di dispensare dalla forma e di sanare « ob defectum formae » ( ad quinquennium ): « extra patriarchatus. Metropolitis, ceterique Ordinariis locorum ... qui nullum habent Superiorem infra Sanctam Sedem »