Orientalium ecclesiarum |
Quando i cattolici orientali contraggono matrimonio con acattolici orientali battezzati, il santo Concilio, per prevenire i matrimoni invalidi e nell'interesse della stabilità del matrimonio e della pace domestica, stabilisce che per questi matrimoni la forma canonica della celebrazione è obbligatoria soltanto per la liceità.
Per la validità basta la presenza del sacro ministro, salvi restando gli altri punti da osservarsi secondo il diritto.23
Indice |
23 | Pio XII, Motu proprio Crebrae allatae, 22 febbraio 1949, can. 32. § 2, n. 5° ( facoltà dei patriarchi di dispensare dalla forma ); Pio XII, Motu proprio Cleri sanctitati, 2 giugno 1957, a, 267 ( facoltà dei patriarchi di sanare in radice ); La S. Congr. del S. offizio e la S. Congr. per la Chiesa Orientale, nel 1957, concedendo la facoltà di dispensare dalla forma e di sanare « ob defectum formae » ( ad quinquennium ): « extra patriarchatus. Metropolitis, ceterique Ordinariis locorum ... qui nullum habent Superiorem infra Sanctam Sedem » |