Orientalium ecclesiarum |
Tutti i fedeli che si trovano fuori della regione o territorio del proprio rito, quanto alla legge delle sacre tempora possono pienamente conformarsi alla disciplina vigente nel luogo della loro permanenza.
Nelle famiglie di rito misto si può osservare questa legge secondo uno stesso rito.26
Indice |
26 | Clemente VII, istr. Sanctissimus, 31 agosto 1595, § 6: « Si ispsi graeci »; S. C. Sant'Offizio, 7 giugno 1673, ad 1 e 3; 13 marzo 1727, ad 1; S. Congr. de Prop. Fide, Decr. 18 agosto 1913, art 33, Decr. 14 agosto 1914, art. 27; Decr. 27 marzo 1916, art. 14, S. Congr. per la Chiesa Orient., Decr. 1 marzo 1929, art. 36; Decr. 4 maggio 1930, art. 41 |