Incardinazione
L'ordinamento della Chiesa presuppone ed esige che ogni chierico sia iscritto ad una diocesi o ad un Ordine religioso, e che nessuno sia « vagante », ossia fuori di queste due famiglie ( diocesana o religiosa ). « Incardinazione » è detto l'atto mediante il quale il candidato allo stato
ecclesiastico viene iscritto al |
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Incorporazione di un chierico ad una Chiesa particolare o ad un altro ente o istituto che ne abbia avuto facoltà per diritto o per concessione dell'autorità competente. |
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Concilio Ecumenico Vaticano II |
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Revisione delle norme | Presbyterorum ordinis 10 |
v. Escardinazione | |
Codice Diritto Canonico |
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riguarda tutti i chierici | 265 |
avviene con la ricezione del diaconato | 266 |
per la valida … in altra Chiesa particolare sono richieste lettere di … | 267 |
v. Lettere | |
condizioni | 269 |
ipso iure | 268 |
693 | |
v. Licenza di passare ad altra Chiesa particolare | |
non la può concedere l'Amministratore diocesano | 272 |
nelle società di vita apostolica | 736 § 1 |
738 § 3 | |
nelle prelature personali | 295 § 1 |