Incardinazione

L'ordinamento della Chiesa presuppone ed esige che ogni chierico sia iscritto ad una diocesi o ad un Ordine religioso, e che nessuno sia « vagante », ossia fuori di queste due famiglie ( diocesana o religiosa ).

« Incardinazione » è detto l'atto mediante il quale il candidato allo stato ecclesiastico viene iscritto al
clero di una diocesi o deputato ufficialmente al servizio della stessa.

Incorporazione di un chierico ad una Chiesa particolare o ad un altro ente o istituto che ne abbia avuto facoltà per diritto o per concessione dell'autorità competente.

Concilio Ecumenico Vaticano II

Revisione delle norme Presbyterorum ordinis 10
v. Escardinazione

Codice Diritto Canonico

riguarda tutti i chierici 265
avviene con la ricezione del diaconato 266
per la valida … in altra Chiesa particolare sono richieste lettere di … 267
v. Lettere
condizioni 269
ipso iure 268
  693
v. Licenza di passare ad altra Chiesa particolare
non la può concedere l'Amministratore diocesano 272
nelle società di vita apostolica 736 § 1
  738 § 3
nelle prelature personali 295 § 1