Scomunica

È la dichiarazione ufficiale, pronunciata dalla competente autorità ( il vescovo per la sua diocesi, il Papa per tutta la Chiesa ), che un battezzato, per gravissimi delitti, si è messo fuori dalla comunione ( ex-communicatus ) con i fedeli che costituiscono il corpo della Chiesa.

Fu irrogata con frequenza, anche eccessiva ed anche per motivazioni piuttosto improprie, durante il Medio Evo: è nota la tagliente invettiva di Dante contro la corrività con la quale se ne sarebbe servito un Papa che noi non riusciamo ad identificare con sicurezza ( Par. XVIII, 130 ).

Oggi il ricorso vi è rarissimo: il CDC la commina agli apostati, eretici, scismatici ( c. 1364 ), a chi profana l'Ostia consacrata ( c. 1367 ), al sacerdote che viola direttamente il segreto della confessione ( c. 1388 ), a chi usasse violenza fisica contro il Papa ( c. 1370 ).

A questo proposito è noto lo sdegno scandalizzato con cui, ancora Dante, reagì allo "schiaffo di Anagni" ( 7.XI. 1303 ), e dire che si trattava di Bonifacio VIII!

Ma al di là dell'avversario politico il grande poeta e grande cristiano vide Cristo di nuovo catturato e malmenato nella persona del Papa ( Purg. XX.86-90 ): nella sua intemerata coscienza sapeva ben distinguere i piani.

Mentre nell'AT il termine anatema ( sinonimo di scomunica ) aveva il senso di « sterminio » ( Gs 6,17; Lv 27,28; 1 Sam 15,9: quasi un voto di eliminazione per mantenere puro il popolo ), esso assume poi il significato di « tagliare fuori » ( è il senso della parola greca « anatema » ), cioè escludere dal contesto della comunità: una pena molto grave per il mondo nomade, in cui il gruppo era la vita, e la solitudine significava spesso la morte fisica oltre che sociale.

La scomunica ebraica poteva essere temporanea o definitiva; tale pena venne poi assunta nelle prime comunità cristiane, con un senso medicinale, per far cioè ravvedere il peccatore ( Mt 16,18; Mt 18,17; Mt 24,51: per il giudizio finale; 1 Cor 16,22 ).

La scomunica è stata largamente usata nella storia della Chiesa, verso i peccatori ( scomunica temporanea ) e verso gli eretici ( scomunica definitiva, come difesa della comunità stessa ), e fu sempre intesa comunque come esclusione dalla comunità terrena e « affidamento » alla pura misericordia di Dio ( 1 Cor 5,5: il singolo è escluso perché possa ottenere la salvezza; e anche 1 Tm 1,20 ).

Oggi la pena visibile della scomunica è stata praticamente abbandonata.

La scomunica è una censura in forza della quale si viene esclusi dalla "comunione dei fedeli", vale a dire dai beni spirituali ( per esempio i sacramenti ), mediante i quali la Chiesa aiuta i suoi membri a raggiungere la salvezza.

La scomunica è la più grave delle pene previste dal Codice di diritto canonico ( can. 1331 ).

Allo scomunicato è fatto divieto di prendere parte come ministro alla celebrazione dell'eucaristia, di celebrare e di ricevere i sacramenti, di esercitare ministeri o incarichi ecclesiastici.

Incorrono nella scomunica latae sententiae ( automaticamente ), cioè senza che l'autorità l'abbia a infliggere o dichiarare esplicitamente:

l'apostata, l'eretico e lo scismatico ( can. 1364 § 1 );

chi profana le specie consacrate, oppure le asporta o le conserva a scopo sacrilego ( can. 1367 );

chi usa violenza fisica contro il papa ( can. 1330 § 1 );

il sacerdote che assolve il complice nel peccato contro il sesto comandamento del Decalogo ( can. 1378 § 1 );

il vescovo che senza mandato pontificio consacra qualcuno vescovo e chi da esso riceve la consacrazione ( can. 1382 );

il sacerdote che viola il segreto della confessione ( can. 1396 );

chi procura l'aborto ottenendone l'effetto ( can. 1398 ).

La scomunica è pena gravissima e la Chiesa vi ricorre come estremo tentativo per riportare un fedele sulla retta via; cessa solamente con la remissione data dall'autorità competente.

Sanzione penale medicinale o censura ecclesiastica con la quale un fedele è escluso dalla comunione con la Chiesa ed è privato di beni spirituali a norma del diritto.

Le chiavi del regno: come la città della morte, la città di Dio ha delle porte: e lasciano entrare solo coloro che ne sono degni ( confrontare Mt 23,13p ).

Pietro ne riceve le chiavi.

A lui spetterà dunque aprire o chiudere l'accesso del regno dei cieli, tramite la chiesa.

« Legare » e «sciogliere » sono due termini tecnici del linguaggio rabbinico che si applicano innanzitutto al campo disciplinare della scomunica con cui si « condanna » ( legare ) o si « assolve » ( sciogliere ) qualcuno, e ulteriormente alle decisioni dottrinali o giuridiche con il senso di « proibire »  ( legare ) o « permettere » ( sciogliere ).

Pietro, quale maggiordomo ( di cui le chiavi sono l'insegna, Is 22,22 ) della casa di Dio, esercita il potere disciplinare di ammettere o di escludere come egli crederà meglio, e amministrerà la comunità con tutte le decisioni opportune in materia di dottrina e di morale.

Sentenze e decisioni saranno ratificate da Dio nell'alto dei cieli.

L'esegesi cattolica ritiene che queste promesse eterne valgano non soltanto per la persona di Pietro, ma anche per i suoi successori; sebbene tale conseguenza non sia esplicitamente indicata nel testo, è tuttavia legittima in ragione dell'intenzione manifesta che ha Gesù di provvedere all'avvenire della sua Chiesa con una istituzione che la morte di Pietro non può rendere effimera.

Due altri testi ( Lc 23,31s e Gv 21,15s ) sottolineeranno che il primato di Pietro si deve esercitare particolarmente nell'ordine della fede e che tale primato lo rende capo, non solo della Chiesa futura, ma già degli altri apostoli.

Mt 16,19

sia per te come … un pubblicano: gente « impura » che i giudei pii non potevano frequentare ( Mt 5,46+; Mt 9,10+ ).

Vedere la scomunica di 1 Cor 5,11+

Mt 18,17

Lo punirà: alla lettera « lo taglierà in due »; BJ traduce: « lo taglierà fuori ».

Parola oscura, forse è da intendere in senso metaforico: « se ne separerà » con una specie di scomunica ( Mt 18,17 )

Mt 24,51

Catechismo della Chiesa Cattolica

Comp. 308

Summa Teologica

In sé Spl q. 21
Scomunicanti e scomunicati Spl q. 22
Condotta con gli scomunicati Spl q. 23
Assoluzione Spl q. 24